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PNRR Semplificazioni: aspetti di tutela dell’ambiente

PNRR Semplificazioni: aspetti di tutela dell’ambiente

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

14/09/2021

Pubblicata la legge di conversione del decreto Governance PNRR cd "Semplificazione": la tabella riepilogativa dei principali contenuti riguardanti la tutela dell’ambiente presenti nel DL 77/2021 dopo la sua conversione in legge

E' stata pubblicata, la Legge n. 108/21, di conversione, con modificazioni, del DL 77/21, il cd Decreto Semplificazioni, in vigore dal 31 luglio 2021, che mantiene l'impianto in 2 Parti, ma gli articoli passano da 67 a 121:

 

PARTE I - Governance per PNRR

- Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (artt. 1-11-bis)

- Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie (artt. 12-16)

PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

- Titolo I - Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt. 17 - 37-quater)

- Titolo II - Transizione digitale (artt. 38-43) con la conferma dell'istituzione del SGD e cioè del sistema di gestione delle deleghe con SPID e le novità per gli atti costitutivi delle start-up innovative e PMI innovative;

- Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46)

- Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 47-56-quater)

- Titolo V - Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel mezzogiorno (artt. 57-60-bis)

- Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (artt. 61-63-bis) in materia di silenzio assenso;

- Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64-67).

 

In generale le Semplificazioni, di carattere procedurale riguardano il mondo ambientale/energetico e nello specifico le autorizzazioni ambientali (VIA-VAS), energia (autorizzazioni per le rinnovabili), e altre modifiche in materia di rifiuti. Con la conversione in legge sono state apportate modifiche limitate alle disposizioni riguardanti le autorizzazioni ambientali. Diversamente, per quanto riguarda le autorizzazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la gestione dei rifiuti sono state apportate diverse e significative modifiche, in ottica di semplificazione della procedura e di correzione di precedenti disposizioni che avevano apportato incongruenze e difficoltà operative (es: semplificazioni nella gestione delle attività di spurgo pozzi neri e simili).

  

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La tabella riepilogativa

Riportiamo una tabella riepilogativa dei principali contenuti riguardanti la tutela dell’ambiente presenti nel DL 77/2021 dopo la sua conversione in legge. Le parti aggiunte con la conversione in legge sono evidenziate in grassetto, mentre le parti eliminate sono barrate.

 

Oltre ai sottostanti contenuti, segnaliamo inoltre che nel DL sono riportate diverse disposizioni per semplificare le procedure per la costruzione, l’avvio e l’utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per contrastare il dissesto idrogeologico del territorio.

 

 

Articolo DL 77/2021

Contenuto

2 – cabina di regia

Modifiche a D.Lgs.152/06

Art.57-bis : viene modificata la composizione del Comitato Tecnico a supporto del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica - CITE

12 – poteri sostitutivi

In casi di inerzia o mancata attuazione dei progetti rientranti nel PNRR da parte della Pubblica Amministrazione, viene prevista la possibilità di nominare soggetti in sostituzione di tali P.A., che possono anche operare in deroga alle norme vigenti, ad esclusione delle norme penali e previa autorizzazione della Cabina di regia nel caso in cui la deroga riguardi le norme sulla salute, sulla sicurezza e l’incolumità pubblica, l’ambiente ed il patrimonio culturale.

13 – superamento del dissenso

In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto rilasciato da una Pubblica Amministrazione che possa bloccare un intervento rientrante nel PNRR, viene previsto il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri.

17 – Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR – PNIEC

Modifiche a D.Lgs.152/06:

Art.8 – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale: sono ampliati i compiti per lo svolgimento delle procedure di valutazione d’impatto ambientale di competenza statale a carico della Commissione Tecnica per i progetti rientranti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - PNIEC anche per quelli rientranti nel PNRR o nel relativo fondo complementare definito con il D.L.n.59/2021.

La Commissione darà la precedenza ai progetti con valore superiore a 5 mln € o che permettano una maggiore occupazione attesa superiore a 15 persone oppure a progetti già autorizzati e la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza.

Dietro apposita richiesta di una Commissione parlamentare, può essere modificato l’elenco dei progetti attuativi del PNIEC riportati nell’allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs.152/06.

18 – Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

Modifiche a D.Lgs.152/06:

art.7-bis -competenze in materia di VIA e screening: i progetti rientranti nel PNRR o nel PNIEC ed elencati nel nuovo allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs.152/06 costituiscono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

18-bis – Infrastrutture strategiche – intesa Regioni

Per le opere del nuovo allegato I-bis alla Parte II del D.Lgs.152/06 le Regioni devono esprimere la loro intesa entro 30 giorni dalla conclusione positiva della conferenza dei servizi.

19 – Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

Modifiche a D.Lgs.152/06:

Art.19 - procedura di screening: è ridotto da 45 a 30 giorni il periodo entro il quale è possibile inviare osservazioni su progetti rientranti in screening.

Viene prevista la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni per verificare l’esclusione dalla procedura di VIA.

Viene specificato che la valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VIA dev’essere comunicata entro 30 giorni; con la conversione in legge del DL 77/2021 è stato ridotto da 60 a 45 giorni il periodo di sospensione dei termini richiedibile dal proponente l’opera per presentare integrazioni.

Art.20 – consultazione preventiva: l’autorità competente deve trasmettere il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione della proposta di consultazione preventiva. Questa disposizione si applica anche ai progetti in attuazione del PNRR, del PNIEC o del fondo complementare

20 – Nuova disciplina della valutazione d’impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR - PNIEC

Modifiche a D.Lgs.152/06:
Art.25 - valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA: vengono modificate alcune disposizioni riguardanti i progetti la cui valutazione è di competenza statale. In particolare, è l’Autorità competente, e non più il MiTE, che deve rilasciare il provvedimento di VIA entro 60 giorni dal termine della fase di consultazione del pubblico.

21 – Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

Modifiche al D.Lgs.152/06:

Art. 23 – VIA avvio del procedimento e consultazione del pubblico: ampliato da 10 a 15 giorni il periodo di tempo dell’Autorità competente per verificare la documentazione presentata. Nello stesso termine devono essere richieste eventuali integrazioni;

Art.24 - VIA consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere: viene ridotto da 60 a 30 giorni il periodo di tempo a disposizione del pubblico per le osservazioni riguardanti progetti rientranti nel PNRR o nel PNIEC.

22 – Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

Modifiche al D.Lgs.152/06:

Art.27 – VIA provvedimento unico ambientale: il provvedimento unico ambientale non comprende più ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale, ma solo le autorizzazioni riportate nel comma 2 dell’articolo 27. Inoltre, è stato incrementato da 5 a 10 giorni dalla verifica della documentazione il termine entro il quale l’Autorità competente deve pubblicare l’avviso dell’avvio del procedimento unico.

23 – VIA regionale – fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

Modifiche al D.Lgs.152/06:

viene introdotto nel D.Lgs.152/06 l’articolo 26-bis “Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale”: per progetti sottoposti a VIA di competenza regionale, il proponente può richiedere una fase preliminare per definire le informazioni da inserire nello studio d’impatto ambientale, analogamente a quanto previsto con la fase di “scoping” per la definizione preventiva dei contenuti dello studio d’impatto ambientale.

24 – VIA regionale – provvedimento autorizzatorio unico regionale

Modifiche al D.Lgs.152/06:

Art.24-bis: la realizzazione, modifica, potenziamento o rifacimento di strutture ricettive sono sottoposte ad autorizzazione unica regionale;

Art.27-bis – Provvedimento autorizzatorio unico regionale: vengono apportate alcune modifiche alle procedure ed alle tempistiche per il rilascio del provvedimento.

25 – Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto

Modifiche al D.Lgs.152/06:

Art.7-bis – Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA: sono definite le modalità operative in caso di progetti rientranti in più tipologie soggette a VIA / screening;

Art.6 – VIA oggetto della disciplina: per VIA di competenza statale, se l’Autorità competente coincide con quella che autorizza il progetto, la VIA viene rilasciata dell’Autorità che ha la competenza per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio.

26 – Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

Modifiche al D.Lgs.152/06:

Art.28 – VIA monitoraggio: vengono modificate le modalità di costituzione degli osservatori ambientali a supporto della verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di VIA o screening.

 

27 – Interpello ambientale

Modifiche al D.Lgs.152/06:

nella Parte Prima “Disposizioni comuni e principi generali” viene inserito il nuovo articolo 3 – septies “Interpello in materia ambientale”: viene prevista la possibilità di inviare al MiTE istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Questi interpelli possono essere inviati da soggetti sia pubblici sia privati, quali associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, associazioni di protezione ambientale di livello nazionale o presenti in almeno cinque regioni.

Le risposte costituiscono criteri interpretativi per le attività di competenza delle P.A., salvo rettifiche con valenza limitata ai comportamenti futuri del richiedente.

Le risposte agli interpelli devono essere pubblicate sul sito internet del MiTE.

La presentazione delle istanze non ha effetti sulle scadenze previste dalle norme, sulla decorrenza di termini e non implica interruzioni o sospensioni dei termini di prescrizione.

La risposta dev’essere fornita entro 90 giorni.

34 – Cessazione della qualifica di rifiuto

Modifiche al D.Lgs.152/06:

Art.184-ter – cessazione della qualifica di rifiuto: le autorizzazioni regionali per il recupero di rifiuti rilasciate in assenza di criteri nazionali od europei possono essere rilasciate solo previo parere vincolante ed obbligatorio di ISPRA o dell’ARPA territorialmente competente. Conseguentemente, vengono soppressi i limiti temporali entro i quali ISPRA o ARPA dovevano concludere le proprie procedure nel caso di controlli a campione e viene abrogata la disposizione che prevede il rilascio di un parere da parte del MiTE.

35 – Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare

Modifiche al D.Lgs.152/06:

  • A fronte della nuova definizione di rifiuti “urbani” introdotta con il D.Lgs.116/2020, in tutta la Parte IV del D.Lgs.152/06 sono eliminati i riferimenti ai rifiuti “assimilati”;
  • Art. 185 – esclusioni dall’ambito d’applicazione:
  • Tra le esclusioni dal campo d’applicazione della Parte IV del D.Lgs.152/06 sono inserite le ceneri vulcaniche, quando riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente o la salute umana;
  • Non rientrano nell’esclusione, e pertanto dovranno essere gestiti come rifiuti, i rifiuti da “articoli pirotecnici”, intendendosi i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario. Questi rifiuti dovranno essere gestiti ai sensi del DM previsto dall’art.34 del D.Lgs.123/2015 e nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza sulla gestione di prodotti esplodenti. Viene infine previsto che questi rifiuti siano gestiti in forma collettiva da parte dei produttori e degli importatori di articoli pirotecnici;
  • La posidonia spiaggiata viene definitivamente, e non solo fino al 31/12/2022, esclusa dal campo d’applicazione delle norme sui rifiuti;

 

 

  • Art.188 – responsabilità della gestione dei rifiuti: per permettere l’esclusione dalla responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti dei produttori di rifiuti che li hanno conferiti a soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni D13, D14 o D15, l’attestazione di avvenuto smaltimento viene sostituita con un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento; Nel caso di rifiuti conferiti a soggetti che effettuano operazioni D13, D14 o D15 la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è a carico di questi soggetti e non del produttore che li ha conferiti;
  • Art. 188 – bis – sistema di tracciabilità dei rifiuti: i sistemi di tracciabilità dei rifiuti dovranno documentare l’avvio al recupero e non l’avvenuto recupero dei rifiuti;
  • Art.190: i soggetti e le organizzazioni che si occupano di rifiuti di imballaggi e altre particolari tipologie di rifiuti possono sostituire i registri di carico e scarico con analoghe evidenze documentali e gestionali (nella precedente formulazione si parla di documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle norme vigenti
  • Art.193 – formulario: nelle disposizioni specifiche previste dal comma 18 per i rifiuti da assistenza sanitaria viene specificato che tale assistenza è svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza. In questo modo sono compresi anche i rifiuti prodotti su mezzi appositamente attrezzati o in strutture utilizzate occasionalmente;
  • Art. 258 – sanzioni: viene corretto un riferimento per quanto riguarda la mancata presentazione del MUD da parte del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  • Art. 206 – bis – vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti: vengono riviste le attività di vigilanza di competenza del MiTE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti;
  • Art.208: viene ridotto da 60 a 20 giorni prima dell’installazione dell’impianto il termine entro il quale comunicare le campagne di utilizzo di impianti mobili per il trattamento di rifiuti;
  • Art.214-ter – determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata: dopo che il MiTE ne avrà definite le modalità attuative, le operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata potranno avvenire solo previa verifica e controllo dei requisiti da parte della Provincia / Città metropolitana e non più mediante SCIA;
  • Art. 216 – ter – comunicazioni alla Commissione Europea: l’articolo, riguardante le modalità con cui il MiTE comunica all’UE i piani di gestione ed i programmi di prevenzione, viene completamente riscritto;
  • Art.219 -bis: viene riformulato il primo comma dell’articolo, ponendo come centrale l’istituzione da parte degli operatori economici di sistemi di restituzione con cauzione e di riciclaggio degli imballaggi per aumentare la quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, con particolare attenzione agli imballaggi in plastica, vetro e metallo utilizzati per acque e altre bevande, con modalità da definire tramite un DM concordato con le principali associazioni imprenditoriali;
  • Art.221 – rifiuti di imballaggi – obblighi dei produttori e degli utilizzatori: vengono modificate le disposizioni riguardanti le comunicazioni annuali che devono presentare i consorzi autonomi;
  • Art.230 co.5: vengono modificate le disposizioni previste per le attività di spurgo pozzi e neri e simili (“spurghista”): con queste nuove disposizioni il soggetto che effettua la manutenzione viene sempre considerato come produttore, sia nel caso di operazioni effettuate su strutture collegate a reti fognarie, sia di fosse settiche non collegate a reti fognarie ed anche nel caso di manutenzione di bagni chimici. Potrà essere utilizzato un unico formulario, con struttura da definire da parte dell’Albo Gestori Ambientali, per veicolo e percorso. L’impresa che effettua l’attività dovrà essere iscritta all’Albo in forma ordinaria ai sensi dell’art.212 co.5 del D.Lgs.152/06 e all’Albo Autotrasportatori per il trasporto di cose in conto terzi;
  • Allegato D alla Parte IV – elenco CER: con il D.Lgs.116/2020 è stato introdotto nel D.Lgs.152/06 un nuovo elenco dei rifiuti che riporta diversi errori e modifiche non corrette. Questo elenco viene ora sostituito con uno nuovo (allegato III del DL 77/2021), conforme alle disposizioni comunitarie;
  • Utilizzo di CSS combustibile: la sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS combustibile conforme al DM 22/2013, in impianti che effettuano operazioni di recupero R1, se non comporta un aumento della capacità produttiva non costituisce modifica sostanziale per l’AIA – AUA o variante sostanziale ai sensi della normativa sui rifiuti. Occorre presentare solo una comunicazione preventiva della modifica. In caso di impianti non autorizzati R1, dovranno richiedere il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio.

 

  • Vengono esclusi dalla procedura di screening regionale gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione, se la campagna è inferiore a 90 giorni, e gli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi se la campagna d’attività è inferiore a 30 giorni. Le eventuali campagne successive nello stesso sito sono sottoposte a screening se le quantità trattate superano i 1.000 mc/giorno;

 

  • Incrementata dal 20 al 30% la quota di pneumatici ricostruiti che devono acquistare le PA

37 – Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

Vengono stabilite procedure semplificate per la bonifica di siti da poter destinare a progetti rientranti nel PNRR

37 bis – fanghi di depurazione

Viene modificata la norma riguardante l’utilizzo dei fertilizzanti (D.Lgs.75/2010), limitando le possibilità di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione

 

 

 

Interpreta® 

 

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

 

 

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

 




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