Novità normative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
Il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 modifica le norme che regolano il procedimento di VIA con lo scopo di recepire la Direttiva 2014/52/UE; tale recepimento rispetta i seguenti principi e criteri di indirizzo specifici dettati dall’art. 14 della Legge delega 9 luglio 2015, n. 114:
- semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e delle successive autorizzazioni a carattere ambientale;
- rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
- destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La declinazione di tali principi ha portato ad una profonda revisione dell’articolato e delle procedure esistenti del Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 con l’introduzione di nuovi procedimenti e modifiche agli allegati. Al fine di dare attuazione a tali novità, il D.Lgs. 104/2017 prevede l’adozione di una serie di decreti per l’aggiornamento della modulistica, la predisposizione di indirizzi metodologici, di linee guida nazionali, di norme tecniche, ecc. Si riportano di seguito le principali novità (con riferimento all’articolato del D.Lgs 152/2006) in vigore per tutti i procedimenti avviati dal 16/05/2017 - data ultima per il recepimento della direttiva comunitaria - nonché, su richiesta del proponente, per le procedure non ancora concluse entro tale data (art. 23 del D.Lgs. 104/2017). Assegnazione delle competenze e dettaglio del livello progettualeÈ stata effettuata una profonda revisione degli allegati II, III e IV contenenti le tipologie progettuali da sottoporre alle diverse procedure di VIA con estensione delle competenze statali su progetti precedentemente attribuiti alle regioni - prevalentemente impianti energetici ed infrastrutture - ed individuazione di alcuni progetti, precedentemente assegnati alle regioni e riportati in Allegato II bis, per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale [art. 7-bis]. In precedenza, la verifica di VIA statale veniva effettuata solo su modifiche progettuali di opere che avevano già ottenuto la conformità ambientale. Per tali situazioni adesso il decreto introduce un nuovo procedimento [art.6 comma 9] al fine di individuare la corretta procedura da avviare in caso di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità o VIA. In questi casi, il proponente, seguendo le indicazioni e le liste di controllo definite dal Decreto della Direzione Generale per Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, richiede una valutazione all’autorità competente che si esprime nel termine di 30 giorni. Le procedure di verifica di assoggettabilità e quelle di VIA saranno effettuate su progetto preliminare avente un livello di dettaglio almeno equivalente a quello di fattibilità (così come definito dall’art. 23 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016). Esiste, tuttavia, per il proponente la possibilità (art. 20) di richiedere, prima dell’avvio del procedimento di VIA, un confronto con l’autorità competente per concordare il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura; quest’ultima si esprime entro il termine di 30 giorni. Tutela delle aree protetteIl nuovo decreto prevede l’obbligo di VIA, piuttosto che di verifica di assoggettabilità, per i progetti degli allegati II bis e IV ricadenti anche solo in parte all’interno di siti della Rete Natura 2000: Siti di Interesse Comunitario (SIC), Siti di Interesse Regionale (SIR), Zone a Protezione Speciale (ZPS). Tale obbligo, prima vigente solo per i parchi e riserve nazionali e regionali (istituiti ai sensi della L. 394/1991), era stato adottato in Toscana già con la L.R. 79/1998 e successivamente abrogato con la L.R. 17/2016. Commissione Tecnica VIAViene abrogato l’art. 9 del DPR 90 del 14/05/2007 che istituiva la Commissione VIA; tale Commissione è adesso prevista e regolamentata dall’art. 8 del D.Lgs. 152/2006 ed è composta da 40 membri e supportata da un Comitato tecnico istruttorio formato da 30 unità di personale. La commissione VIA potrà avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie ambientali. Strumenti per le valutazioniViene introdotto l’allegato IV bis che esplicita i contenuti dello Studio preliminare ambientale che deve essere presentato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità: descrizione del progetto (caratteristiche fisiche e localizzazione) e descrizione delle componenti ambientali e dei probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente (emissioni, produzione rifiuti, consumo risorse...). Il proponente potrà, inoltre, richiedere l’applicazione delle condizioni ambientali, ovvero delle prescrizioni che devono essere previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi [art 19 comma 8]. Per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, in attesa dell’emanazione delle Linee guida nazionali da approvarsi con uno o più decreti successivi, gli unici riferimenti sono l’art. 22 e l’allegato VII (modificato rispetto al precedente), in quanto è stato abrogato il D.P.C.M. del 27/12/1988 recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale. Partecipazione degli stakeholdersViene introdotto un apposito articolo [art. 24 bis] per regolamentare l’inchiesta pubblica per favorire la partecipazione degli stakeholders, le cui modalità di svolgimento sono demandate ad apposito regolamento da approvare con successivo decreto; tale inchiesta per le opere statali si conclude entro 90 giorni con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi. Nel caso di progetti statali l’autorità competente si esprime nell’ambito di tale procedimento nel caso in cui il richiedente (consigliere regionale o comunale, associazione ambientale…) rappresenti almeno cinquanta mila persone (residenti sul territorio interessato o iscritti ad associazioni ambientali).È stato abolito l’obbligo di pubblicazione cartacea a mezzo stampa a carico dei proponenti, sostituita con formati digitali ed avvisi sui siti web delle amministrazioni coinvolte. Provvedimento Unico AmbientaleIl D.Lgs. 104/2017 introduce la possibilità per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un Provvedimento unico ambientale, in sostituzione di tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la VIA sia a livello statale che regionale [art. 27 e 27 bis]. In questo caso, al termine del periodo di consultazione pubblica previsto dal procedimento di VIA (60 giorni), viene convocata una conferenza dei servizi ai sensi dell’art 14 ter della L. 241/90 che si esprime in merito alla compatibilità ambientale e rilascia le necessarie autorizzazioni finalizzate all’esercizio dell’opera: AIA, scarichi su suolo e falda (art. 104), immissioni in mare di materiale litoide (art. 109), vincolo idrogeologico, paesaggistico e culturale, nulla osta di fattibilità ed autorizzazione antisismica. Monitoraggio ed ottemperanza prescrizioniL’attività di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA o verifica sarà svolta dall’autorità competente e dovrà concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del proponente. Tale attività sarà regolamentata con successivi decreti e potrà essere effettuata con il supporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente o, nel caso di opere più complesse, da un Osservatorio Ambientale appositamente istituito e finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza. Sanzioni
Vengono introdotte norme sanzionatorie in caso di mancata o errata attuazione della normativa in materia di VIA (da 35.000 a 100.000 euro) nonché in caso di inottemperanza delle prescrizioni impartite dall’atto di VIA (da 20.000 a 80.000 euro); con successivo decreto saranno stabiliti i contenuti ed i formati dei verbali di accertamento contestazione e notifica dei procedimenti di infrazione.I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni saranno destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali. Camilla GambaSettore VIA/VAS di ARPAT Fonte: ARPAT Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale Direttiva 2014/52/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Legge 9 luglio 2015, n. 114 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014.
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