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Non può svolgere i lavori domestici in seguito ad un incidente stradale: da risarcire

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

05/04/2005

Una interessante recente Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.

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La nozione di “casalinga” si aggiorna e si allarga: qualsiasi persona, uomo o donna, single o coniugata, che svolga esclusivamente, o anche in aggiunta ad un’attività lavorativa esterna e retribuita, lavori domestici in proprio favore, ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale se, a causa di un sinistro stradale, non è più in grado, in tutto o in parte, di svolgere direttamente tale attività.
Lo ha stabilito la Sentenza della Corte di Cassazione n. 4657 del 3 marzo 2005, accogliendo il ricorso di una donna che in seguito ad un incidente stradale, aveva subito gravi danni fisici e psichici, per i quali non aveva ricevuto un risarcimento adeguato.

La Suprema Corte ha ricordato che “anche una casalinga può trovarsi a subire un danno patrimoniale qualora si veda in misura maggiore o minore privata per il futuro della possibilità di svolgere l’attività in questione (appunto quella di casalinga)”.

La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica.
La problematica in questione non può inoltre essere confinata alla casalinga, essendo ormai possibile il sorgere del danno in questione anche con riferimento ad una persona, donna o uomo, che svolga anche attività in ambito domestico.
Se un soggetto abituato a svolgere lavoro domestico solo (ovvero anche) in proprio favore (es. single che pulisce il proprio appartamento, che cucina i suoi pasti, ecc…) viene privato un tutto o in parte della propria capacità di provvedere a tali necessità insorge un danno emergente (tipicamente patrimoniale) derivante dal fatto che dovrà cominciare a ricorrere a colf, ristoranti, lavanderie, ecc. “quindi – precisa la Suprema Corte – dato che oggi una percentuale sempre maggiore di persone (anche se con attività lavorativa retribuita) dedica parte delle proprie energie lavorative a faccende domestiche, una sopravvenuta incapacità ad attendere alle medesime comporta di regola un danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente.”

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di invalidità permanente o temporanea il soggetto che perde in tutto od in parte la propria capacità di svolgere lavori domestici in precedenza effettivamente svolti in proprio favore ha diritto al risarcimento del conseguente danno patrimoniale provato (danno emergente ed eventualmente, anche lucro cessante)”.

La sentenza è consultasbile qui.


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