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Le nuove linee guida in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Le nuove linee guida in materia di emissioni odorigene di impianti e attività
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

19/07/2023

Pubblicato il decreto con le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

È stato firmato e pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica adotta le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”. Ne dà notizia il viceministro Vannia Gava.

“Il documento, molto atteso a livello nazionale dalle Regioni, dagli operatori e dai cittadini stante la loro accresciuta sensibilità sul tema, è frutto di un importante lavoro svolto dal Coordinamento Emissioni organizzato presso il MASE, a cui partecipano tutte le autorità competenti in materia, e mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

Nel merito gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale – AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA.



Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissionivenga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

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Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.

Esiste infine una specifica disciplina per gli impianti per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.). In tali casi è prevista una speciale procedura istruttoria, a cui partecipano anche gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria, chiamata a valutare la necessità di attivazione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione e successivamente sui tempi del conseguente adeguamento del gestore.

Resta ferma l’autonomia regionale ad attuare le linee di indirizzo con le forme e gli strumenti più opportuni al fine di assicurare il dovuto livello di tutela.

Nei 5 allegati agli indirizzi sono contenute le regole tecniche per lo svolgimento delle attività di predisposizione della domanda autorizzativa, per lo svolgimento delle istruttorie e per le attività di controllo.

Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Si riporta di seguito il decreto direttoriale di approvazione degli "Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" con i relativi allegati


Fonte: snpambiente



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