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Inquinamento atmosferico: fissati i limiti per alcune sostanze
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Entra in vigore il 31 luglio 2004 il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.171 “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”; uno dei due provvedimenti approvati recentemente dal Governo in materia di riduzione dell’inquinamento.
Il decreto legislativo 171/2004 individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I del decreto.
Il decreto prevede che l’Italia, come gli altri Paesi membri dell’Unione, adotterà un programma nazionale deliberato dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per la progressiva riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti entro il 2010, data limite prevista dalla direttiva 2001/81/CE. La riduzione delle emissioni riguarda tutti i settori produttivi (attività industriali, trasporti, allevamento, attività agricole ed altre) e sarà preceduta da un primo livello di concertazione fra le amministrazioni interessate.
Il programma dovrà comprende almeno:
a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile, attività agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attività industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;
b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni;
c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento più efficaci sotto il profilo dei costi.
Il secondo provvedimento, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda invece i limiti dell’ozono nell’atmosfera e mira a limitare la presenza di tali sostanze inquinanti nell’aria e sul suolo, nonchè a prevenire fenomeni di acidificazione ed eutrofizzazione.
La riduzione dell’ozono e dei suoi precursori prevede invece, oltre ad un completo rinnovamento della normativa in materia, specifici obblighi in capo alle Regioni (piani d’azione, informazione, misurazione) sulla base di un indirizzo statale, nonchè cooperazione fra gli Stati della Comunità.
Il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.171 è consultabile in Banca dati.
Entra in vigore il 31 luglio 2004 il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.171 “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”; uno dei due provvedimenti approvati recentemente dal Governo in materia di riduzione dell’inquinamento.
Il decreto legislativo 171/2004 individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I del decreto.
Il decreto prevede che l’Italia, come gli altri Paesi membri dell’Unione, adotterà un programma nazionale deliberato dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per la progressiva riduzione delle emissioni delle sostanze inquinanti entro il 2010, data limite prevista dalla direttiva 2001/81/CE. La riduzione delle emissioni riguarda tutti i settori produttivi (attività industriali, trasporti, allevamento, attività agricole ed altre) e sarà preceduta da un primo livello di concertazione fra le amministrazioni interessate.
Il programma dovrà comprende almeno:
a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile, attività agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attività industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;
b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni;
c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento più efficaci sotto il profilo dei costi.
Il secondo provvedimento, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda invece i limiti dell’ozono nell’atmosfera e mira a limitare la presenza di tali sostanze inquinanti nell’aria e sul suolo, nonchè a prevenire fenomeni di acidificazione ed eutrofizzazione.
La riduzione dell’ozono e dei suoi precursori prevede invece, oltre ad un completo rinnovamento della normativa in materia, specifici obblighi in capo alle Regioni (piani d’azione, informazione, misurazione) sulla base di un indirizzo statale, nonchè cooperazione fra gli Stati della Comunità.
Il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.171 è consultabile in Banca dati.
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