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Giubbotti retro-riflettenti: quali obblighi per i conducenti di veicoli immatricolati all'estero?
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Nella seduta del Senato del 18 marzo 2004, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Paolo Mammola, ha risposto ad una interrogazione riguardante l’uso dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che dovranno essere indossati dal 1° aprile 2004 nelle situazioni previste dall'articolo 162 del nuovo codice della strada.
Il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 e la circolare esplicativa del 15 gennaio 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno individuato le caratteristiche tecniche di tali indumenti.
Il sottosegretario ha chiarito che anche i conducenti di veicoli immatricolati all'estero sono soggetti all'obbligo di utilizzo di tali dispositivi di protezione individuale, fermo restando che le caratteristiche tecniche di questi ultimi non dovranno essere necessariamente quelle richiamate dalla normativa italiana.
“Per quanto riguarda gli obblighi di utilizzo dei giubbotti e delle bretelle ad alta visibilità da parte dei conducenti dei veicoli immatricolati all'estero, - afferma il sottosegretario - si sottolinea come tale obbligo sussista anche per questi ultimi, perché l'articolo 162 del codice della strada rientra tra le norme di comportamento che in base allarticolo 135 devono essere osservate anche dai conducenti esteri.
Il riferimento nel titolo del decreto 30 dicembre 2003 alle "caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, (…)" è motivato dalla circostanza che le caratteristiche di giubbotti e bretelle (colori, prestazioni fotometriche, eccetera) scelte dall'Italia non possono essere imposte anche ai conducenti esteri, che sui loro mercati nazionali potrebbero reperire giubbotti o bretelle (muniti anchessi del marchio di conformità CE) aventi caratteristiche diverse da quelle richieste in Italia, pur offrendo un livello di protezione equivalente.
Pertanto, i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero hanno l'obbligo di indossare giubbotti o bretelle che però non devono necessariamente essere conformi al decreto 30 dicembre 2003.”
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Nella seduta del Senato del 18 marzo 2004, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Paolo Mammola, ha risposto ad una interrogazione riguardante l’uso dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che dovranno essere indossati dal 1° aprile 2004 nelle situazioni previste dall'articolo 162 del nuovo codice della strada.
Il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 e la circolare esplicativa del 15 gennaio 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno individuato le caratteristiche tecniche di tali indumenti.
Il sottosegretario ha chiarito che anche i conducenti di veicoli immatricolati all'estero sono soggetti all'obbligo di utilizzo di tali dispositivi di protezione individuale, fermo restando che le caratteristiche tecniche di questi ultimi non dovranno essere necessariamente quelle richiamate dalla normativa italiana.
“Per quanto riguarda gli obblighi di utilizzo dei giubbotti e delle bretelle ad alta visibilità da parte dei conducenti dei veicoli immatricolati all'estero, - afferma il sottosegretario - si sottolinea come tale obbligo sussista anche per questi ultimi, perché l'articolo 162 del codice della strada rientra tra le norme di comportamento che in base allarticolo 135 devono essere osservate anche dai conducenti esteri.
Il riferimento nel titolo del decreto 30 dicembre 2003 alle "caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, (…)" è motivato dalla circostanza che le caratteristiche di giubbotti e bretelle (colori, prestazioni fotometriche, eccetera) scelte dall'Italia non possono essere imposte anche ai conducenti esteri, che sui loro mercati nazionali potrebbero reperire giubbotti o bretelle (muniti anchessi del marchio di conformità CE) aventi caratteristiche diverse da quelle richieste in Italia, pur offrendo un livello di protezione equivalente.
Pertanto, i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero hanno l'obbligo di indossare giubbotti o bretelle che però non devono necessariamente essere conformi al decreto 30 dicembre 2003.”
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