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Conto alla rovescia per il pronto soccorso aziendale
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Conto alla rovescia per l’adeguamento delle aziende alle disposizioni del D.M. 388/2003 sul primo soccorso aziendale. A seguito della proroga del luglio scorso, il 2 febbraio 2005 sarà l'ultimo giorno per adeguarsi alle disposizioni del provvedimento che ha fissato i criteri per l’organizzazione del primo soccorso aziendale, i requisiti e la formazione degli addetti al pronto soccorso e le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso.
Avendo avuto sei mesi più del previsto per adeguarsi alle nuove disposizioni, le aziende non dovrebbero trovarsi impreparate.
A creare difficoltà nelle aziende sono state in particolare le disposizioni sulla validità della formazione degli addetti alla squadra di primo soccorso effettuata precedentemente all’entrata in vigore del decreto.
Con una Circolare del giugno 2004, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno fornire alcune note interpretative, sostenendo la validità dei corsi ultimati prima dell'entrata in vigore del decreto.
La formazione deve comunque essere aggiornata con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico; per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.
La Circolare precisa che:
“[…] La necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma 2 dell'art. 15, svolga direttamente tali funzioni sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.”
Riguardo ai corsi già effettuati le disposizioni sono state così chiarite.
“[…]Con l'entrata in vigore del regolamento, - precisa la circolare del Ministero - gli obiettivi didattici ed i contenuti minimi della formazione per il primo soccorso sono stabiliti negli allegati 3 e 4 dello stesso, secondo le precisazioni del comma 5 dell'art. 3 sono ritenuti validi i corsi ultimati precedentemente.
Per quanto attiene all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, non essendo previsti differimenti, lo stesso è da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.”
MINISTERO SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
MINISTERO SALUTE circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P - Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.
Conto alla rovescia per l’adeguamento delle aziende alle disposizioni del D.M. 388/2003 sul primo soccorso aziendale. A seguito della proroga del luglio scorso, il 2 febbraio 2005 sarà l'ultimo giorno per adeguarsi alle disposizioni del provvedimento che ha fissato i criteri per l’organizzazione del primo soccorso aziendale, i requisiti e la formazione degli addetti al pronto soccorso e le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso.
Avendo avuto sei mesi più del previsto per adeguarsi alle nuove disposizioni, le aziende non dovrebbero trovarsi impreparate.
A creare difficoltà nelle aziende sono state in particolare le disposizioni sulla validità della formazione degli addetti alla squadra di primo soccorso effettuata precedentemente all’entrata in vigore del decreto.
Con una Circolare del giugno 2004, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno fornire alcune note interpretative, sostenendo la validità dei corsi ultimati prima dell'entrata in vigore del decreto.
La formazione deve comunque essere aggiornata con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico; per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.
La Circolare precisa che:
“[…] La necessità della frequenza a specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro, avvalendosi del comma 2 dell'art. 15, svolga direttamente tali funzioni sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.”
Riguardo ai corsi già effettuati le disposizioni sono state così chiarite.
“[…]Con l'entrata in vigore del regolamento, - precisa la circolare del Ministero - gli obiettivi didattici ed i contenuti minimi della formazione per il primo soccorso sono stabiliti negli allegati 3 e 4 dello stesso, secondo le precisazioni del comma 5 dell'art. 3 sono ritenuti validi i corsi ultimati precedentemente.
Per quanto attiene all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, non essendo previsti differimenti, lo stesso è da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato.”
MINISTERO SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
MINISTERO SALUTE circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P - Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003, n. 388.
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