Albo Gestori Ambientali: ultimi aggiornamenti
Validità dei provvedimenti d'iscrizione - chiarimenti
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla validità dei provvedimenti d'iscrizione ed alla data da apporre sul formulario d'identificazione dei rifiuti.
In merito alla validità dei provvedimenti d'iscrizione, si rimanda alle Delibere n.1/2016 e 2/2020, le quali dispongono che l'efficacia e validità di iscrizioni, variazioni e rinnovi delle iscrizioni decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati, anche per via telematica. Inoltre, l'efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo notificati prima della data di scadenza dell'iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa.
Per quanto riguarda la data da riportare nel formulario d'identificazione dei rifiuti, occorre riportare quella di inizio validità dell'autorizzazione.
Pertanto:
- per le prime iscrizioni, la data coincide con quella di notifica del provvedimento;
- per i rinnovi:
> se il provvedimento è notificato dopo la data di scadenza dell'iscrizione, la data d'inizio validità è quella della notifica del provvedimento;
> se il provvedimento è notificato prima della scadenza dell'iscrizione, la data coincide con il giorno successivo a quello di scadenza della precedente iscrizione.
Riferimenti normativo: Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.13 del 21/12/2021
Ribadita l'iscrizione in categoria 4 per le attività di manutenzione delle reti fognarie
In seguito alle variazioni riguardanti la definizione di "rifiuti urbani" prevista dal D.Lgs.116/2020, ed in particolare la classificazione come speciali dei rifiuti derivanti da fosse settiche e reti fognarie identificati con i codici CER 20 03 04 e 20 03 06, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha chiarito in quale categoria devono iscriversi i soggetti che si occupano della manutenzione di tali strutture e della raccolta e trasporto dei rifiuti.
In particolare, è stato definito che i soggetti interessati devono essere iscritti nella categoria 4 ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. I soggetti eventualmente iscritti nella categoria 1 potranno continuare ad utilizzare tale iscrizione fino al termine di validità di tale iscrizione, dopodiché dovranno richiedere l'iscrizione nella categoria 4.
Viene infine ribadita l'esclusione dell'iscrizione nella categoria 2-bis come produttore iniziale.
Riferimento normativo: circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.14 del 21/12/2021
Emergenza coronavirus: proroga stato emergenza al 31/3/2022 e validità iscrizioni
A fronte della nuova proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, in attuazione dell'art.103 del Decreto Legge n.18/2020, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha disposto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022. Resta comunque ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Viene inoltre evidenziato che per le iscrizioni per le quali è necessario presentare garanzie finanziarie, occorre presentare un'apposita garanzia, o un'appendice di quella già presentata, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza dell'iscrizione ed il 29 giugno 2022.
Riferimenti normativi: circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.16 del 30/12/2021
Iscrizione nella sottocategoria D7 della categoria 1 - chiarimenti
Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo d'iscrizione nella categoria 1 sottocategoria D7 - raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
Viene chiarito che non occorre l'iscrizione in caso di:
- mera pulizia di spiagge e rive, anche se effettuata con macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti;
- attività riconducibili a quelle previste dall'articolo183 comma1 lettera n) del Decreto Legislativo n.152/06, in quanto non costituiscono attività di gestione dei rifiuti. Ricordiamo che il suddetto art.183 esclude dalla gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
Rientra invece nell'obbligo d'iscrizione il caso in cui siano effettuate da uno stesso soggetto entrambe le fasi, cioè sia quella di pulizia sia quella di trasporto verso la destinazione intermedia o finale. Se viene effettuata esclusivamente la fase di trasporto occorre invece l'iscrizione nella categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti urbani", senza obbligo d'iscrizione della sottocategoria D7.
Riferimenti normativi: circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.11 del 22/11/2021
Sixtema Spa
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