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La classificazione dei rifiuti alla luce del Regolamento UE n. 1357/2014

La classificazione dei rifiuti alla luce del Regolamento UE n. 1357/2014

Autore: Amedeo Arosio

Categoria: Gestione Rifiuti

18/12/2015

Le novità introdotte dalla Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 (2014/955/UE) e dal Regolamento UE n.1357/2014. Come varia la classificazione dei rifiuti pericolosi e le ricadute sull’attività di gestione dei rifiuti in azienda. Di A. Arosio.

 
 
Il 18 dicembre 2014 può essere considerata come una data di particolare rilievo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti a livello europeo e quindi anche nazionale.
La Commissione Europea, in tale data, ha infatti adottato due importanti provvedimenti che hanno apportato modifiche alla precedente normativa in ambito di classificazione dei rifiuti e che sono in vigore dal 01 giugno 2015 (non trattandosi di Direttive, questi risultano essere direttamente applicabili nei singoli Stati membri) E in particolare:
·        Regolamento UE n. 1357/2014, contenente i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti (L’Allegato al Regolamento ha sostituito l’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE e, a seguito di specifico Decreto Ministeriale, modificherà l’Allegato I alla Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
·        Decisione 2014/955/UE contenente l’elenco aggiornato dei codici CER, che ha sostituito la Decisione 2000/532/CE e modificherà l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 
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L’emanazione delle due nuove norme si è resa necessaria in quanto la precedente attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti si basava sulle Direttive 67/548/UE e 1999/45/CE che sono state abrogate a decorrere dal 01 giugno 2015 dal Regolamento CE n° 1272/2008 (regolamento CLP) (1). A seguito di un lungo periodo di convivenza, da tale data valgono solamente le modalità di classificazione delle sostanze e miscele pericolose in accordo al Regolamento CLP e sono quindi stati adeguati anche i metodi di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. Il Regolamento n°1357/2014 ha modificato sensibilmente le regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, che prima si basavano sui criteri delle vecchie frasi di rischio “R” delle sostanze pericolose e che ora si basano sulle indicazioni di pericolo “H” di cui al Regolamento CLP (al fine di evitare confusione con le indicazioni di pericolo H, sono state modificate le sigle delle caratteristiche di pericolo del rifiuto che sono ora identificate con HP invece che con H).
 
In via generale, gli elementi di novità apportati dalla Decisione 955/2014/UE sono i seguenti:
  • Introduzione di nuovi codici CER:
-      01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli della voce 01 03 07;
-      16 03 07* mercurio metallico;
-      19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
  • Modifiche alla parte introduttiva dell’elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE al fine di adeguarla ai nuovi criteri di individuazione e valutazione delle sostanze pericolose (richiami alle nuove caratteristiche di pericolosità HP ed ai relativi valori soglia e concetto di sostanze pericolose pertinenti);
  • Variazione della descrizione di alcune tipologie di rifiuti (ad esempio CER 12.01.17 e 12.01.16* – Residui di materiale di sabbiatura, precedentemente descritti come materiale abrasivo di scarto).
Restano invece invariate le modalità di corretta attribuzione del codice CER (2)
Sebbene le novità introdotte dalla Decisione 2014/955/UE siano meno rilevanti rispetto a quelle del Regolamento, è utile partire dai concetti in essa riportati per poi comprendere meglio la portata delle modifiche apportate dal Regolamento UE n°1357/2014.
In particolare l’Allegato ribadisce che I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva (3). Al contrario, i rifiuti non contrassegnati da un asterisco sono considerati come rifiuti non pericolosi.
A quei rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi (i cosiddetti “codici specchio”), si applicano invece le seguenti disposizioni:
— L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri;
—Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale;
— I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 e smi del Parlamento europeo e del Consiglio (4) devono essere classificati come pericolosi.
 
A questo punto, sulla base delle possibili identificazioni dei rifiuti (pericoloso, non pericoloso, a specchio), la classificazione può procedere come segue:
1.       Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso che non ha un codice “speculare” (cosiddetti rifiuti pericolosi assoluti – es. 13.01.05* - Emulsioni non clorurate), esso è da considerarsi pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione e occorre attribuire i corretti codici di indicazione di pericolo (HP);
2.       Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso che non ha un codice “speculare” (cosiddetti rifiuti non pericolosi assoluti – es. 15.01.03 - Imballaggi in legno), esso va considerato non pericoloso senza ulteriore specificazione;
3.       Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso – es. 15.02.02*/15.02.03 – Assorbenti, materiali filtranti), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno, dovranno essere determinate le relative proprietà di pericolo, mediante attribuzione dei corretti codici HP.
Per l’attribuzione delle corrette caratteristiche di pericolo, il produttore del rifiuto (5) potrà procedere anzitutto con l’individuazione dei composti presenti nel rifiuto attraverso anzitutto la conoscenza del/i processo/i produttivi che ha/hanno generato il rifiuto e delle materie prime utilizzate nei medesimi cicli.
A seguito di questa prima valutazione, il produttore del rifiuto, potrebbe già essere in grado di attribuire i corretti codici di identificazione di pericolo (HP) (ad esempio nel caso di adesivi di scarto costituiti da una sola tipologie di collante oppure sostanza chimiche di scarto costituite da una sola sostanza chimica, e quindi non miscelata con altre sostanze) affidandosi alle Schede di sicurezza delle materie prime (possibilmente aggiornate ai sensi del Regolamento CLP) e quindi ai criteri di cui al Regolamento UE n°1357/2014.
Qualora non fosse invece possibile determinare quali sostanze e in quale concentrazione sono presenti all’interno dei rifiuti, si dovrà procedere come segue:
  • Predisposizione da parte del produttore di una Scheda informativa contenente informazioni dettagliate circa i cicli produttivi che hanno generato il rifiuto e le materie prime utilizzate, allegano le Schede di sicurezza delle medesime;
  • Effettuare un campionamento significativo del rifiuto da analizzare e successiva analisi di Laboratorio;
  • Determinazione dei pericoli associati ai singoli composti contenuti nel rifiuto e considerati “pertinenti” sulla base delle informazioni raccolte (cicli produttivi e materie prime coinvolte);
  • Confronto delle concentrazioni riscontrate con quelle soglia (di riferimento) di cui al Regolamento UE n°1357/2014.
  •  
Ne consegue che soprattutto per i rifiuti con codice CER a specchio e per i quali era (ed è) necessaria l’analisi per l’attribuzione della pericolosità o meno e, in caso positivo, delle corrette caratteristiche di pericolo, alla luce dei nuovi criteri possa anche cambiare l’attribuzione della pericolosità o meno e, in caso positivo, anche del codice HP delle caratteristiche di pericolosità.
Per i rifiuti pericolosi assoluti è invece necessario verificare la corretta attribuzione del codice HP delle caratteristiche di pericolosità.
Come si evince da quanto riportato, diventa determinante, al fine di una corretta classificazione dei rifiuti, fare riferimento ai contenuti del Regolamento UE n°1357/2014, che fissa in modo specifico (o in alcuni casi rimanda ad altre norme di settore (6) i criteri per la classificazione dei rifiuti. Gli elementi di novità apportati dal nuovo Regolamento sono i seguenti:
·         Sostituzione delle precedenti caratteristiche di pericolo attribuite ai rifiuti pericolosi, da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15;
·         Ridefinizione di alcune classi di pericolo (Es. Infiammabili) e variazione dei limiti di concentrazione di alcune classi di pericolo;
·         Determinazione di specifiche concentrazioni soglia che indicano valori in concentrazione al di sopra dei quali la presenza di una sostanza pericolosa deve essere considerata per partecipare alla definizione della classificazione complessiva del rifiuto (es. Per l’attribuzione del codice di indicazione di pericolo HP4 – Irritante, il valore soglia di cui tenere conto per sostanze classificate con codici H314, H315, H318 e H319 è l’1%. Quindi una sostanza classificata H318 presente all’interno del campione di rifiuto in percentuale pari allo 0,8% non concorre alla verifica del superamento della soglia complessiva del 10% - somma delle sostanze classificata come H318 - superata la quale si attribuisce il codice HP4 al rifiuto)
 
Si riporta di seguito una Tabella di confronto tra la nuova classificazione ai sensi del Regolamento UE n°1357/2014 e la precedente classificazione (Direttiva 2008/98/CE e Allegato I alla Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)
 
 
Nuova classificazione - Regolamento (UE) n. 1357/2014
Vecchia classificazione - D. Lgs. 152/2006
Codice
Descrizione
Codice
Descrizione
HP1
"Esplosivo": rifiuto che può, per reazionechimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiutipirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
H1
"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più deldinitrobenzene;
HP2
"Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
H2
"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazioneesotermica;
HP3
"Infiammabile":
- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C
oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto idro-reattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti auto-riscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti auto-reattivi infiammabili;
H3-A
"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B
"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55°C;
HP4
"Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
H4
“Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
HP5
"Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;
H5
"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
HP6
"Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;
H6
"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
HP7
"Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
H7
"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;
HP8
"Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
H8
"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
HP9
"Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H9
"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
HP10
"Tossico per la riproduzione": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti,
nonché sullo sviluppo della progenie;
H10
"Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
HP11
"Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
H11
"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o
aumentarne l'incidenza;
HP12
“Liberazione di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;
H12
Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
HP13
"Sensibilizzanti": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi
respiratori;
H13
"Sensibilizzanti": sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar
luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
HP14
"Eco-tossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
H14
"Eco-tossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
HP15
Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.
H15
Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
 
La tabella seguente riporta invece un riepilogo dei valori soglia relativi alle sostanze pericolose la cui presenza concorre a determinare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
 
Caratteristiche di pericolo - Reg.1357/2014
Codice di pericolo
Note
HP1 - Esplosivo
H200, H201, H202, H203, H204,H240, H241
Da valutare con metodo specifico Reg 440-08
HP2 - Comburente
H270, H271, H272
Da valutare con metodo specifico Reg 440-08
HP3 - Infiammabile
H220, H221, H222, H223, H224,
H225, H226, H228
· Liquido: PI< 60°C
· Gasolio, carburante diesel e oli da riscaldamento leggeri con PI tra 55 e 75°C
· Solido e liquido piroforico. Si infiamma in meno di 5 min a contatto con aria
· Solido. Si infiamma per sfregamento
· Gassoso. Si infiamma a temp < 20°C a contatto con aria e pressione di 101,3 kPa
· Idroreattivo. A contatto con acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose
· Altri rifiuti infiammabili, aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici e rifiuti autoreattivi infiammabili
HP 4 Irritante –irritazione cutanea e lesioni oculari
H314
≥ 1 e < 5%
H318
≥ 10%
H315 e H319
≥ 20%
HP 5 Tossicità
specifica per organi bersaglio (STOT)
/ Tossicità in caso di aspirazione
H370
≥ 1%
H371
≥ 10%
H335
≥ 20%
H372
≥ 1%
H373
≥ 10%
H304
≥ 10%
HP6 Tossicità acuta
H300 Acute Tox 1 (oral)
≥ 0,1 %
H300 Acute Tox 2 (oral)
≥ 0,25 %
H301 Acute Tox 3 (oral)
≥ 5 %
H302 Acute Tox 4 (oral)
≥ 25 %
H310 Acute Tox 1 (dermal)
≥ 0,25 %
H310 Acute Tox 2 (dermal)
≥ 2,5 %
H311 Acute Tox 3 (dermal)
≥ 15 %
H312 Acute Tox 4 (dermal)
≥ 55 %
H330 Acute Tox 1 (Inhal)
≥ 0,1 %
H330 Acute Tox 2 (Inhal)
≥ 0,5 %
H331 Acute Tox 3 (Inhal)
≥ 3,5 %
H332 Acute Tox 4 (Inhal)
≥ 22,5 %
HP7 Cancerogeno
H350
≥ 0,1%
H351
≥ 1%
HP8 Corrosivo
H314
≥ 5%
HP9 Infettivo
DPR 254/2003 – Per la definizione di rifiuto infettivo
HP10 Tossico per la riproduzione
H360
≥ 0,3%
H361
≥ 3%
HP11 Mutageno
H340
≥ 0,1%
H341
≥ 1%
HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta
EUH029, EUH031, EUH032
Linee guida specifiche
HP13 Sensibilizzante
H317
≥ 10%
H334
≥ 10%
HP14 Ecotossico
Vedi Accordo ADR per Classe 9 M6, M7
HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle
caratteristiche di pericolo
summenzionate ma può
manifestarle successivamente
H205 , EUH001, EUH019,
EUH044
Non indicati limiti di concentrazione. La presenza di sostanze identificate con i codici di cui alla colonna 2, è sufficiente per l’attribuzione della caratteristica HP15
 
Nell’ambito della gestione dei rifiuti condotta in Azienda, i contenuti delle nuove disposizioni hanno avuto anche ripercussioni nella tenuta dei Registri di Carico e Scarico, nella compilazione dei Formulari di identificazione dei rifiuti, nella gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo (identificazione delle aree adibite a deposito, miscelazione di rifiuti) e, da ultimo, la gestione delle movimentazioni dei rifiuti pericolosi con il sistema SISTRI (7).
Oltre alle ripercussioni sull’organizzazione interna aziendale relativa alla gestione dei rifiuti (tenuta registri, formulari ecc) è da sottolineare come una errata classificazione del rifiuto potrebbe essere origine di possibili contestazioni (sanzioni) sia in caso di controllo presso il produttore sia (e con maggiore probabilità), presso lo smaltitore e/o il trasportatore, con coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto. Una errata classificazione e caratterizzazione del rifiuto, potrebbe comportare un affidamento del rifiuto ad un soggetto non autorizzato e quindi una potenziale gestione illecita di rifiuti (con relative sanzioni amministrative e penali).
 
Anche per questo si consiglia comunque ai produttori di dare evidenza della nuova classificazione dei propri rifiuti per mezzo di:
  • Schede di identificazione, con descrizione dei cicli produttivi che originano i rifiuti e materie prime coinvolte nei processi che originano i rifiuti;
  • Schede di sicurezza aggiornate delle materie prime utilizzate;
  • Analisi dei rifiuti effettuate in accordo ai criteri di cui al Regolamento UE n°1357/2014 (con verifica della presenza di espliciti riferimenti al Regolamento UE n°1357/2014.
Nel complesso, la procedura da seguirsi per la classificazione dei rifiuti, rispetto alla precedente normativa, non ha subito notevoli modifiche; si potrebbe anzi sostenere che tali nuove disposizioni europee abbiano contribuito al superamento delle difficoltà nella gestione dei rifiuti introdotte dalla recente Legge n°116/2014 (sempre in tema di classificazione dei rifiuti, che ha modificato la premessa all’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06).
A fronte della chiarezza espressa dal legislatore europeo, restano comunque delle potenziali criticità legate al conflitto che può instaurarsi tra l’elenco rifiuti e il Regolamento UE n°1357/2014; un rifiuto identificato con codice CER pericoloso (con asterisco per intendersi) potrebbe non presentare alcuna caratteristica di pericolo in riferimento ai criteri del Regolamento.
 
 
(1) Regolamento (CE) n°1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n°1907/2006.
(2) I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
— Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
— Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
— Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
— Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
 (3) Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
(4) Regolamento CE n°850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;
(5) I nuovi provvedimenti non hanno apportato modifiche alla responsabilità del produttore circa la corretta classificazione dei rifiuti da essi stessi prodotti;
(6) Per la caratteristica di pericolo HP9 (Infettivo) il Regolamento UE n°1357/2014 rimanda alle specifiche normative degli Stati membri. Per la caratteristica di pericolo HP14 (Ecotossico), anche a seguito di recente normativa nazionale (Legge n°125 del 06 agosto 2015) questa viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7.
(7) Il sistema SISTRI ha provveduto prontamente all’aggiornamento della propria banca dati, adottando i nuovi codici di indicazione di pericolo (HP) e una specifica procedura per la gestione di rifiuti presenti sul Registro Cronologico e non ancora avviati a smaltimento/recupero alla data del 01 giugno 2015, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
 
Amedeo Arosio 
Consulente ambientale
 
 
 
 
 



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Rispondi Autore: Vincenzo Mascadri - likes: 0
05/01/2016 (02:57:59)
Buongiorno
Mi allaccio all’ultimo commento con l’esempio concreto di un rifiuto costituito da una soluzione acquosa di lavaggio proveniente da sintesi farmaceutiche contaminata da alcune sostanze non pericolose, al quale va attribuito il CER 070501* - soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri.
La domanda è se in tale caso è ammesso lasciare in bianco il codice HP.
Grazie
Rispondi Autore: Amedeo Arosio - likes: 0
12/01/2016 (15:02:05)
Buongiorno,
Essendo il rifiuto identificato come rifiuto pericoloso assoluto si rende necessario attribuire ad esso almeno un indice HP.
Nei casi specifici come quelli da Lei evidenziati, non trovando un riscontro diretto nel Regolamento n°1357/2014 , si potrà procedere valutando in dettaglio le sostanza chimiche contenute e le loro eventuali caratteristiche di pericolo, ad esempio, a determinate concentrazioni.
La necessità di attribuire un indice HP è resa inoltre evidente sia in sede di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti sia delle Schede SISTRI.

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