Il 18 dicembre 2014 può essere considerata come una data di particolare rilievo per quanto riguarda la
gestione dei rifiuti a livello europeo e quindi anche nazionale.
La Commissione Europea, in tale data, ha infatti adottato due importanti provvedimenti che hanno apportato modifiche alla precedente normativa in ambito di classificazione dei rifiuti e che sono in vigore dal 01 giugno 2015 (non trattandosi di Direttive, questi risultano essere direttamente applicabili nei singoli Stati membri) E in particolare:
· Regolamento UE n. 1357/2014, contenente i criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti (L’Allegato al Regolamento ha sostituito l’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE e, a seguito di specifico Decreto Ministeriale, modificherà l’Allegato I alla Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
· Decisione 2014/955/UE contenente l’elenco aggiornato dei codici CER, che ha sostituito la Decisione 2000/532/CE e modificherà l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Pubblicità
L’emanazione delle due nuove norme si è resa necessaria in quanto la precedente attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti si basava sulle Direttive 67/548/UE e 1999/45/CE che sono state abrogate a decorrere dal 01 giugno 2015 dal
Regolamento CE n° 1272/2008 (regolamento CLP) (
1). A seguito di un lungo periodo di convivenza, da tale data valgono solamente le modalità di classificazione delle sostanze e miscele pericolose in accordo al Regolamento CLP e sono quindi stati adeguati anche i metodi di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. Il Regolamento n°1357/2014 ha modificato sensibilmente le regole per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, che prima si basavano sui criteri delle vecchie frasi di rischio “R” delle sostanze pericolose e che ora si basano sulle indicazioni di pericolo “H” di cui al Regolamento CLP (al fine di evitare confusione con le indicazioni di pericolo H, sono state modificate le sigle delle caratteristiche di pericolo del rifiuto che sono ora identificate con HP invece che con H).
In via generale, gli elementi di novità apportati dalla Decisione 955/2014/UE sono i seguenti:
- Introduzione di nuovi codici CER:
- 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli della voce 01 03 07;
- 16 03 07* mercurio metallico;
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
- Modifiche alla parte introduttiva dell’elenco di rifiuti di cui all’articolo 7 della Direttiva 2008/98/CE al fine di adeguarla ai nuovi criteri di individuazione e valutazione delle sostanze pericolose (richiami alle nuove caratteristiche di pericolosità HP ed ai relativi valori soglia e concetto di sostanze pericolose pertinenti);
- Variazione della descrizione di alcune tipologie di rifiuti (ad esempio CER 12.01.17 e 12.01.16* – Residui di materiale di sabbiatura, precedentemente descritti come materiale abrasivo di scarto).
Restano invece invariate le modalità di corretta attribuzione del codice CER (2)
Sebbene le novità introdotte dalla Decisione 2014/955/UE siano meno rilevanti rispetto a quelle del Regolamento, è utile partire dai concetti in essa riportati per poi comprendere meglio la portata delle modifiche apportate dal Regolamento UE n°1357/2014.
In particolare l’Allegato ribadisce che I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva (3). Al contrario, i rifiuti non contrassegnati da un asterisco sono considerati come rifiuti non pericolosi.
A quei rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi (i cosiddetti “codici specchio”), si applicano invece le seguenti disposizioni:
— L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri;
—Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale;
— I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 e smi del Parlamento europeo e del Consiglio (4) devono essere classificati come pericolosi.
A questo punto, sulla base delle possibili identificazioni dei
rifiuti (pericoloso, non pericoloso, a specchio), la classificazione può procedere come segue:
1. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso che non ha un codice “speculare” (cosiddetti rifiuti pericolosi assoluti – es. 13.01.05* - Emulsioni non clorurate), esso è da considerarsi pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione e occorre attribuire i corretti codici di indicazione di pericolo (HP);
2. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso che non ha un codice “speculare” (cosiddetti rifiuti non pericolosi assoluti – es. 15.01.03 - Imballaggi in legno), esso va considerato non pericoloso senza ulteriore specificazione;
3. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso – es. 15.02.02*/15.02.03 – Assorbenti, materiali filtranti), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno, dovranno essere determinate le relative proprietà di pericolo, mediante attribuzione dei corretti codici HP.
Per l’attribuzione delle corrette caratteristiche di pericolo, il produttore del rifiuto (5) potrà procedere anzitutto con l’individuazione dei composti presenti nel rifiuto attraverso anzitutto la conoscenza del/i processo/i produttivi che ha/hanno generato il rifiuto e delle materie prime utilizzate nei medesimi cicli.
A seguito di questa prima valutazione, il produttore del rifiuto, potrebbe già essere in grado di attribuire i corretti codici di identificazione di pericolo (HP) (ad esempio nel caso di adesivi di scarto costituiti da una sola tipologie di collante oppure sostanza chimiche di scarto costituite da una sola sostanza chimica, e quindi non miscelata con altre sostanze) affidandosi alle Schede di sicurezza delle materie prime (possibilmente aggiornate ai sensi del Regolamento CLP) e quindi ai criteri di cui al Regolamento UE n°1357/2014.
Qualora non fosse invece possibile determinare quali sostanze e in quale concentrazione sono presenti all’interno dei rifiuti, si dovrà procedere come segue:
- Predisposizione da parte del produttore di una Scheda informativa contenente informazioni dettagliate circa i cicli produttivi che hanno generato il rifiuto e le materie prime utilizzate, allegano le Schede di sicurezza delle medesime;
- Effettuare un campionamento significativo del rifiuto da analizzare e successiva analisi di Laboratorio;
- Determinazione dei pericoli associati ai singoli composti contenuti nel rifiuto e considerati “pertinenti” sulla base delle informazioni raccolte (cicli produttivi e materie prime coinvolte);
- Confronto delle concentrazioni riscontrate con quelle soglia (di riferimento) di cui al Regolamento UE n°1357/2014.
-
Ne consegue che soprattutto per i rifiuti con codice CER a specchio e per i quali era (ed è) necessaria l’analisi per l’attribuzione della pericolosità o meno e, in caso positivo, delle corrette caratteristiche di pericolo, alla luce dei nuovi criteri possa anche cambiare l’attribuzione della pericolosità o meno e, in caso positivo, anche del codice HP delle caratteristiche di pericolosità.
Per i rifiuti pericolosi assoluti è invece necessario verificare la corretta attribuzione del codice HP delle caratteristiche di pericolosità.
Come si evince da quanto riportato, diventa determinante, al fine di una corretta classificazione dei
rifiuti, fare riferimento ai contenuti del Regolamento UE n°1357/2014, che fissa in modo specifico (o in alcuni casi rimanda ad altre norme di settore (
6) i criteri per la classificazione dei rifiuti. Gli elementi di novità apportati dal nuovo Regolamento sono i seguenti:
· Sostituzione delle precedenti caratteristiche di pericolo attribuite ai rifiuti pericolosi, da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15;
· Ridefinizione di alcune classi di pericolo (Es. Infiammabili) e variazione dei limiti di concentrazione di alcune classi di pericolo;
· Determinazione di specifiche concentrazioni soglia che indicano valori in concentrazione al di sopra dei quali la presenza di una sostanza pericolosa deve essere considerata per partecipare alla definizione della classificazione complessiva del rifiuto (es. Per l’attribuzione del codice di indicazione di pericolo HP4 – Irritante, il valore soglia di cui tenere conto per sostanze classificate con codici H314, H315, H318 e H319 è l’1%. Quindi una sostanza classificata H318 presente all’interno del campione di rifiuto in percentuale pari allo 0,8% non concorre alla verifica del superamento della soglia complessiva del 10% - somma delle sostanze classificata come H318 - superata la quale si attribuisce il codice HP4 al rifiuto)
Si riporta di seguito una Tabella di confronto tra la nuova classificazione ai sensi del Regolamento UE n°1357/2014 e la precedente classificazione (Direttiva 2008/98/CE e Allegato I alla Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)
La tabella seguente riporta invece un riepilogo dei valori soglia relativi alle sostanze pericolose la cui presenza concorre a determinare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.