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Una proposta congiunta per una procedura in materia di alcol e droghe
Roma, 2 Set – Più volte in questi anni si è accennato alle criticità della normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro in materia di assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, con riferimento sia ai ritardi del legislatore che alle differenze tra Regione e Regione negli indirizzi applicativi. Ricordiamo infatti l’inascoltato D.Lgs. 81/2008 che all’articolo articolo 41 comma 4-bis) riporta: “entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”. E dal 31 dicembre 2009 di acqua (forse si potrebbe dire, in questo caso, di alcol) sotto i ponti ne è passata...
Tuttavia la necessità di intervenire con urgenza su questa materia è rimasta.
Tanto da spingere le parti sociali, o meglio le principali rappresentanze sia dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil) che dei datori di lavoro (Confindustria), a firmare insieme una “Proposta congiunta recante la proposta di una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti”.
Una proposta che parte dalla constatazione che ad oggi l’attuale regolamentazione della sorveglianza sanitaria relativa alla assunzione di alcol e droga da parte di lavoratori adibiti ad alcune mansioni ritenute maggiormente rischiose è “rimessa a tre accordi Stato-regioni e alla difforme interpretazione ed applicazione da parte delle Regioni e degli organismi di vigilanza”. Ed è dunque necessario, “in linea con le scelte di semplificazione perseguite dal Governo, e confermando l’esigenza di una disciplina che garantisca il rispetto di tutti gli obblighi di legge ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, di proporre un'unica procedura, notevolmente semplificata e integralmente sostitutiva di tutte quelle esistenti e di automatica applicazione sul territorio”.
In realtà non sono mancate nei mesi scorsi tentativi normativi ministeriali.
Nel mese di dicembre 2014 c’è stata una proposta del Ministero della Salute che voleva unificare la legislazione introducendo anche alcuni aspetti nuovi, come il riferimento allo ‘stile di vita’ dei lavoratori e delle lavoratrici. Proposta che alcune parti sociali avevano criticato come lesivi dei diritti dei lavoratori e della funzionalità delle aziende. Ed infatti a quel documento era seguita una “Nota di Cgil, Cisl e Uil” che contestava gli aspetti più controversi del documento del Ministero.
Arriviamo poi alla nuova “Proposta congiunta recante la proposta di una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti”, documento che sottolinea “la correttezza della estensione della sorveglianza sanitaria alle questioni afferenti l’alcool e la droga”. Nella proposta si ritiene inoltre “che le procedure afferenti la sorveglianza sanitaria, attribuita al medico competente, debbano essere connotate da semplicità e brevità, oltre a dover distinguere (ai fini del giudizio di idoneità legato al rapporto di lavoro) gli aspetti di rilievo per la sicurezza sul lavoro da profili di esclusivo rilievo personale”.
E premesso che i lavoratori adibiti a determinate mansioni “non devono assumere né alcool né sostanze stupefacenti o psicotrope”, le parti sottoscrittrici del documento propongono specifiche “procedure per l’accertamento dell’ assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, riferite alle mansioni indicate nell’allegato A)”. E le parti ritengono che “spetti al medico competente esclusivamente l’accertamento dell’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti ai fini del giudizio di idoneità lavorativa e che lo stesso debba rinviare il lavoratore alle strutture competenti in caso di positività degli esami finalizzati all’accertamento dell’assunzione di alcol e/o stupefacenti per l’accertamento di situazioni di dipendenza e per i successivi trattamenti”.
Rimandando ad una lettura integrale del documento e dell’allegato con le “Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi”, presentiamo brevemente la proposta di procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool.
La fase preliminare prevede:
- fase di prevenzione: “informazione (anche durante ogni visita medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, consegna di informativa all’assunzione);
- fase di audit concordata e programmata sul tema dell’alcool tra medico competente, RSPP e RLS”.
È prevista poi una fase di controllo con accertamenti consistenti in alcoltest con apparecchi automatici.
Questi alcuni punti delle procedura:
- “il datore di lavoro comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni ricomprese nell’allegato A);
- le verifiche sono disposte dal medico competente secondo la programmazione sanitaria ritenuta opportuna, senza preavviso, e comunque almeno una volta l’anno;
- i lavoratori per i quali sia stato emesso un giudizio di inidoneità per più di due volte nell’arco di un mese vengono avviati dal medico competente al servizio sanitario nazionale per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero nell’ambito dell’accertamento di situazioni di dipendenza;
- trattandosi di un comportamento palesemente contrario ai doveri di legge, penalmente e contrattualmente sanzionato, in tutte le ipotesi di assenza dal lavoro a seguito del giudizio di inidoneità, al lavoratore verrà comminata una sanzione disciplinare secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva”.
E la procedura si sofferma anche sui provvedimenti. In caso di “riscontro di positività ad uno degli accertamenti di cui sopra (tasso differente da 0%), il medico competente emana un giudizio di inidoneità alla mansione a rischio, indicando anche la durata della inidoneità, secondo quanto previsto dai protocolli sanitari. Al termine del periodo di inidoneità, il lavoratore è sottoposto a nuova verifica. In caso di accertamento negativo, è riammesso alle mansioni. In caso positivo, il medico competente avvia il lavoratore al servizio sanitario nazionale per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero nell’ambito dell’accertamento di situazioni di dipendenza”. Si sottolinea che il lavoratore “non può rifiutare la sorveglianza sanitaria. In caso di rifiuto ingiustificato, il lavoratore – ferme restando le sanzioni di legge e di contratto - è sospeso cautelativamente dal servizio senza retribuzione fino a che non si sottoponga alla sorveglianza sanitaria”.
Rimandando alla lettura degli altri particolari sui provvedimenti e le prassi in caso di valori accertati superiore o inferiore a 0,5%, riportiamo alcuni aspetti della procedura per l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Procedura che al di là della fase di prevenzione e di audit, prevede una fase di controllo con accertamenti consistenti in (a discrezione del medico competente):
- “droga test con apparecchi automatici;
- prelievo della saliva”.
Concludiamo questa presentazione della proposta segnalando che, nelle considerazioni generali, le parti sottoscrittrici del documento indicano che il datore di lavoro deve svolgere una “preventiva attività di informazione sui divieti di legge, sulle sanzioni conseguenti e sulle conseguenze sulla salute del consumo di alcool e di droga con riferimento a tutti i lavoratori e, per i lavoratori adibiti alle mansioni di cui all’allegato A), una adeguata formazione, nell’ambito di quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori”.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, “ Proposta congiunta recante la proposta di una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti”, agosto 2015 (formato PDF, 161 kB).
Cgil, Cisl e Uil, “Nota di CGIL-CISL-UIL su ‘ Bozza di indirizzi per la prevenzione di infortuni correlati all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti’”, 4 dicembre 2014 (formato PDF, 496 kB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: LUCA RAVANELLI - likes: 0 | 14/09/2015 (11:39:48) |
Due considerazioni: - per esperienza personale, mi pare poco proponibile il servizio di accompagnamento a casa proposto per il SSUEM (mi sembra più proponibile chiamare un taxi) in quanto l'ambulanza di solito trasporta al primo soccorso, non a casa propria; - non me la sento di concordare con l'eliminazione dall'elenco delle attività a rischio dei mulettisti e dei lavoratori in quota (con DPI anticaduta) non appartenenti all'edilizia/costruzioni |