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Tra il 4% e il 20% degli infortuni sul lavoro è causato dall’alcol

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

22/04/2005

Una analisi del fenomeno. Le attività più a rischio. Le norme che regolano il consumo di alcolici nei luoghi di lavoro.

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Una percentuale compresa tra il 4 e il 20% di tutti gli incidenti che capitano sui luoghi di lavoro in Italia risulta alcol correlata. Ciò significa che dei 940.000 infortuni segnalati, 37.000-188.000 trovano la loro causa nell'uso e abuso di alcol.
Con questi dati si è aperto intervento dell’Istituto Superiore di Sanità sul tema “Alcol e lavoro”, in occasione della Giornata per la prevenzione alcologica celebrata ieri.
“Non si tratta certamente di un problema solo italiano. – rileva l’ISS - L'Organizzazione Internazionale per il Lavoro attesta che il 10-12% di tutti i lavoratori di età superiore ai 16 anni ha problemi legati all'abuso o alla dipendenza da alcol. Una recente ricerca dell'Associazione Dirigenti Risorse Umane ha stimato, inoltre, che il 45% dei manager abusa di alcol.”

Molte attività lavorative risultano incompatibili con il consumo di alcol, in particolare quelle nelle quali è richiesta concentrazione, quelle nelle quali si utilizzano macchinari o si conducono veicoli.
L’uso di alcol durante l’attività lavorativa può essere particolarmente dannoso in alcune lavorazioni.

L'interazione dell'alcol con alcune sostanze chimiche può alzare infatti il rischio di malattie professionali. Ad esempio, “il consumo di alcol associato all'esposizione a metalli, a pesticidi o a solventi può provocare danni al fegato e al sistema nervoso; la combinazione alcol- nitroglicerina può danneggiare l'apparato cardiovascolare, mentre se associate alle basse temperature le bevande alcoliche possono provocare patologie da raffreddamento e se consumate nel corso di attività rumorose possono essere fonte di danni all'apparato uditivo.”

Il consumo di bevande alcoliche deve essere evitato anche nelle ore che precedono l’attività lavorativa. Moderazione e “rispetto dei tempi” anche nella pausa pranzo. Si consideri che la velocità con cui il fegato elimina l'alcol, si aggira su una media di un bicchiere all'ora. Quindi, chi lavora deve necessariamente aspettare almeno un'ora, dopo aver bevuto un bicchiere, per riprendere a lavorare.


Di seguito riportiamo un breve excursus dell’ISS sulle norme che regolano il consumo di alcolici nei luoghi di lavoro e sulle nuove proposte al riguardo.

Le norme che regolano il consumo di alcolici nei luoghi di lavoro
In tema di "lavoro e assunzione di alcol" esistono norme specifiche che fanno capo all'articolo 32 della Costituzione italiana. In particolare, lo Stato, per specifiche categorie di lavoratori, ha formulato leggi, tanto in relazione all'idoneità all'assunzione che in previsione di sanzioni (fino al licenziamento) una volta che l'assunzione sia già avvenuta, qualora si verifichino problemi e patologie alcolcorrelate. Le leggi che prevedono inidoneità all'assunzione di alcol o sanzioni che arrivano al licenziamento, si riferiscono alle seguenti categorie:
-Arma dei Carabinieri - Polizia di Stato - Forze armate - Corpo di polizia penitenziaria
-Corpo forestale dello Stato - Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - Polizia mineraria
-Personale di regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane e loro consorzi - Ente Autonomo delle Ferrovie dello Stato
-Licenza o abilitazione degli esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie
-Insediamento e attività dei pubblici esercizi
-Inabilità al pilotaggio - Idoneità della gente di mare - Regolamento per la navigazione interna, norme sulla navigazione da diporto - Abilitazione per la circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore
-Abilitazione operazioni relative all'impiego di gas tossici - Abilitazione alla condotta di generatori a vapore

Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati
Di lavoratori affetti da tali patologie si parla nella legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati del 30 marzo 2001 n°125.
In essa importante è l'articolo 15, ove assieme a divieti e procedure si afferma il diritto del lavoratore ammalato ad accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, senza incorrere nella immediata e automatica perdita del lavoro.
E' in corso di elaborazione il decreto che identifica l'elenco delle lavorazioni a "elevato rischio" (previsto all'articolo 15 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge[…]); di tale elenco esiste esclusivamente una proposta congiunta della Società Italiana di algologia e dell'Associazione Nazionale dei Medici del Lavoro Pubblici.

Articolo 15 Legge 125/01(Disposizioni per la sicurezza dei lavoratori)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, individuate con decreto dal Ministero del Lavoro (…) di concerto con il Ministero della Sanità, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs 19.9.1994, n°626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'art.124 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990, n°309 (...)

Nel 2004 è stata formulata una proposta congiunta SIA - ANMeLP dell'elenco di cui all'art. 15 comma 1: (…) è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche
-alla guida di mezzi di trasporto su strada, su rotaia, su acqua, su aria
- alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
-alla guida o ai comandi di macchine agricole
-ai pannelli di manovra (o ai telecomandi) di macchine di sollevamento e movimentazione merci
-alla consolle di comando di macchine complesse e robotizzate • nell'utilizzo di macchine utensili di ogni tipo
-nell'edilizia
-in tutti i lavori in quota
-nelle lavorazioni di movimentazione di merci
-nelle fonderie e lavorazione metalli
-nell'industria del legno
-nell'impiantistica elettrica
-nell'industria chimica a rischio di incidente rilevante
-nelle lavorazioni soggette a certificato di prevenzione incendi
-nelle cave e miniere
-nei cementifici e nelle fornaci
-nelle mansioni di sorveglianza di altre persone o quando ci si debba prendere cura di esse (es. insegnanti, personale sociosanitario).

Articolo 9 Legge 125/01
(Attribuzione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge e alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3.

Testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope n° 309/90
art.124
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione (…) se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro (…) e, comunque, per un periodo non superiore ai tre anni (…). La stessa legge, per i soggetti con problemi e patologie alcolcorrelate, attribuisce alle regioni il compito di programmare gli interventi (anche quelli destinati al reinserimento sociale) e di individuare servizi e strutture per realizzarli.
art.125
Gli appartenenti a categorie di lavoratori destinate a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro (…), di concerto con il Ministero della Sanità, sono sottoposti (…) a spese del datore di lavoro ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione e (…) ad accertamenti periodici (…).

Al tema “Alcol e lavoro”, l’ISS ha dedicato anche un opuscolo [Si veda PuntoSicuro n.1203].
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