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Obblighi e prevenzione in materia di alcol e problemi alcolcorrelati

Obblighi e prevenzione in materia di alcol e problemi alcolcorrelati
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

31/10/2013

Un documento del CPT di Torino si sofferma sui rischi alcolcorrelati e propone l’adozione di adeguate misure preventive con riferimento alla normativa nazionale e regionale. Gli effetti dell’alcol, le attività a rischio, gli obblighi e la prevenzione.

Torino, 31 Ott – Il consumo di bevande alcoliche non solo può essere dannoso per la salute, ma costituisce anche un fattore di rischio negli ambienti di lavoro e aumentare i pericoli per i lavoratori e per l'incolumità dei terzi. Ed infatti, secondo alcuni dati, oltre il  10 % degli infortuni sul lavoro può essere riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche.
 
Torniamo dunque a parlare di  rischi alcolcorrelati con riferimento ad un documento elaborato dal  CPT di Torino, dal titolo “Indicazioni per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”, che ha lo scopo di evidenziare l’importanza e la necessità di eseguire una corretta stima di questo fattore di rischio e di adottare adeguate misure preventive, anche alla luce della nuove disposizioni della Regione Piemonte.
 
Infatti nel documento si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 22 ottobre 2012, n. 21-4814 “Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi”. La Deliberazione della Regione Piemonte recepisce il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e approva gli allegati alla deliberazione stessa in assenza delle nuove modalità per l’ accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza in via di emanazione da parte della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

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Il CPT di Torino sottolinea che, come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, “l’alcol è una sostanza psicotropa capace di indurre dipendenza”.
Inoltre il consumo di bevande alcoliche altera le prestazioni psicofisiche dei lavoratori e costituisce dunque un fattore di rischio per l’accadimento di incidenti e infortuni sul lavoro.
A seconda delle quantità ingerite, l’alcol può:
- “essere un sedativo e quindi rendere stanchi e disattenti, rallentare i riflessi, ridurre il campo visivo, diminuire la capacità di concentrazione, ridurre la capacità di riconoscere i pericoli;
- aumentare l’effetto del calore ambientale nei periodi caldi, che causa la dilatazione delle arterie e la conseguente diminuzione della pressione del sangue, dando origine a stordimento, vertigini e perdita del senso di equilibrio;
- provocare danni biologici (es. malattie dell’apparato digerente e cardiovascolare) e psicosociali (es. l’alcol, col tempo, favorisce l’isolamento, riduce la capacita di autocontrollo, può determinare reazioni violente)”.
 
Dopo essersi soffermato sulle norme vigenti in materia di alcol, il documento si sofferma sulle attività a rischio.
 
In particolare le attività lavorative a rischio che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi sono indicate nell’Allegato 1 del Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni (riportate anche nell’allegato 1 della DGR della Regione Piemonte).
Questo un breve stralcio dell’elenco:
- “attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi come ad esempio l’ attività di fochino;
- sovrintendenti ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas, vapori o polveri tossici, asfissianti, infiammabili oppure esplosivi;
- mansioni inerenti alcune attività di trasporto come ad esempio gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
- manovratori di apparecchi di sollevamento, con l’esclusione di carri ponte con pulsantiera a terra;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza”.
Inoltre si segnala che ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa” è “vietato agli addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa fare uso di bevande alcoliche; è opportuno che tali lavori siano considerati a rischio al pari di quelli previsti dalle norme succitate”.
 
In relazione a tali attività veniamo dunque agli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.
 
In considerazione degli obblighi previsti dalle norme e in funzione delle indicazioni contenute negli allegati alla DGR, il datore di lavoro e i dirigenti devono:
- “integrare il DVR (Documento di valutazione dei rischi) con l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
- integrare il DVR con le azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’ assunzione di alcol;
- vietare la somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- informare e formare tutti i lavoratori, compresi i preposti, sulle azioni di cui ai punti precedenti;
- trasmettere al medico competente l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
- attivare la sorveglianza sanitaria;
- predisporre una procedura per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la mansione;
- segnalare al medico competente i casi sospetti di assunzione di alcol”.
Inoltre nell’ambito degli obblighi previsti dalle norme “il preposto deve:
- vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori del divieto di assunzione di bevande alcoliche in base agli obblighi di legge e alle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- informare i suoi superiori diretti nei casi sospetti o evidenti di intossicazione da alcol;
- applicare e/o far applicare ai soggetti incaricati le procedure aziendali per i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione”.
Infine il lavoratore deve “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.
 
Concludiamo questa presentazione con una breve panoramica delle principali azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol:
- “informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;
- informazione/formazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio;
- divieto di somministrazione o assunzione di bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e durante le attività  lavorative;
- sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol dipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche”.
Si sottolinea che in base alla valutazione del rischio effettuata “tali misure di prevenzione potranno essere modulate in base al livello di rischio correlato alle singole mansioni”.
 
 
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro di Torino e provincia, “ Indicazioni per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” (formato PDF, 627 kB).
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 

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