Lavoro, sostanze stupefacenti e sicurezza: la normativa
Ferrara, 21 Apr – Come si può comprendere leggendo la “ Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia anno 2020 (dati 2019)”, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga, la situazione della diffusione delle sostanze stupefacenti in Italia è preoccupante ed è indubbio che le “conseguenze sociali ed economiche della pandemia da COVID-19 avranno inoltre un impatto di medio e lungo periodo più gravoso sulle popolazioni vulnerabili ed emarginate, che sono anche quelle maggiormente esposte ai rischi dell’uso di sostanze”.
Per dare un quadro indicativo della situazione si può ricordare che continua anche nel 2019 il “trend in aumento dei decessi per overdose che raggiunge i livelli del decennio precedente con oltre un decesso al giorno” (nel 2019 sono stati registrati 373 casi, con un aumento dell’11%). Inoltre si indica che “in poco meno della metà dei casi di decesso direttamente attribuibile all’uso di sostanze, l’eroina si conferma come la droga principale (45,3%), ma sono in aumento anche i decessi attribuibili all’uso di cocaina. Tuttavia, per quasi un terzo delle overdose la sostanza responsabile dell’evento rimane ‘imprecisata’”.
Dopo aver fornito qualche dato tratto dalla relazione annuale al Parlamento, cerchiamo di soffermarci sulle sostanze stupefacenti e psicotrope con riferimento specifico al mondo del lavoro. E per farlo torniamo a parlare di una interessante tesi di Laurea in Sicurezza nei luoghi di lavoro, dal titolo “La sorveglianza sanitaria nel d.lgs. n. 81/2008: criticità relative agli accertamenti in materia di alcol e stupefacenti”.
La tesi - Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara, a.a. 2018-2019 - elaborata da Lorenzo Vecchi, si sofferma sulla sorveglianza sanitaria nel d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alle criticità relative agli accertamenti in materia di alcol e stupefacenti e alla necessità di un intervento chiarificatore da parte del legislatore.
E per segnalare come il problema delle sostanze stupefacenti e delle tossicodipendenze riguardi anche il mondo del lavoro, sottolinea come spesso una gran parte degli iscritti ai servizi pubblici (SerT) dedicati alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi di abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti risultino occupati in vari ambiti lavorativi, anche con rischi non bassi in materia di sicurezza.
Dopo esserci soffermati, in precedenti articoli, sulla sorveglianza sanitaria e sugli aspetti normativi in materia di alcool dipendenza, oggi l’articolo si occupa dei seguenti argomenti:
- Il DPR 309/1990 in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
- Sostanze stupefacenti e lavoro: gli accertamenti sanitari
- Il decreto 81 e l’accertamento dell’assunzione delle sostanze
- Sostanze stupefacenti e conseguenze degli accertamenti
Il DPR 309/1990 in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
Riguardo alle norme regolatrici in materia di sostanze stupefacenti/psicotrope e accertamenti sanitari la tesi si sofferma, innanzitutto, sul D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Il comma 1 dell’Art. 125 del D.P.R. 309/90 sancisce che ‘gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto […] sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici’”. E le attività interessate a tali tipi di accertamenti (e le modalità e periodicità degli stessi) “sono state individuate da intese tra Stato e Regioni, rispettivamente l’accordo 30 ottobre 2007 e l’accordo 18 settembre 2008”.
Al comma 3 è poi stabilito che – “qualora sia accertato lo stato di tossicodipendenza – il datore di lavoro dovrà far cessare al lavoratore l’espletamento delle mansioni che comportino rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi: qualora egli non si attenga a tale obbligo, la norma prevede l’irrogazione di una sanzione penale (di natura contravvenzionale)”.
Contrariamente alla normativa riguardante l’alcol, “quella relativa alle sostanze stupefacenti disciplina le tipologie di accertamenti e le metodologie per espletarli”.
Riguardo a queste si anticipa che l’Art. 1 dell’accordo del 2007 “impone esplicitamente, per le attività che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità, e la salute proprie e di terzi da questo individuate, lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria”.
Sostanze stupefacenti e lavoro: gli accertamenti sanitari
Riguardo poi all’analisi dei singoli accertamenti, “questi si possono dividere in due macrocategorie, ricavabili dalla lettura congiunta degli accordi del 2007 e del 2008: i c.d. accertamenti di primo livello, il cui espletamento è affidato al medico competente, e gli accertamenti di secondo livello, per cui sono competenti i servizi sanitari territorialmente competenti, che si sostanziano in approfondimenti di tipo diagnostico-accertativo. Entrambe queste categorie di accertamenti, ai sensi dell’Art. 3 dell’accordo del 2007, sono costituite da visite mediche ed esami complementari tossicologici di laboratorio (entrambi da svolgersi in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'Art. 8, comma 2)”.
La tesi si sofferma anche sugli accertamenti sanitari preventivi di screening (Accordo 2007, Art. 4). Tali accertamenti “vengono espletati dal medico competente (su richiesta del datore di lavoro) prima di adibire il lavoratore ad una mansione e successivamente con cadenza periodica, e mirano a verificare l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Qualora il riscontro dei test sia positivo – oltre alla dichiarazione di inidoneità alla mansione – seguirà l’invio del lavoratore ai servizi sanitari competenti per l’accertamento di eventuali stati di tossicodipendenza (ai quali conseguirà la possibile sottoposizione del lavoratore a percorsi di recupero). Tali test sono espressamente esclusi dal novero degli accertamenti preassuntivi (come stabilito dall’accordo del 2008, precisamente nelle premesse al p. 6), e saranno dunque da qualificare come ‘visite mediche preventive post assuntive da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio’”.
Seguono poi (Art. 5 dell’accordo del 2007) gli accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza. In questo caso, “il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori coinvolti nelle mansioni considerate dall’accordo, vengano sottoposti – a cura del medico competente – agli accertamenti sanitari, con periodicità solitamente annuale. Nell’espletamento di tali esami (la cui organizzazione e tempistica è da stabilirsi in accordo tra medico e datore di lavoro), qualora il medico competente ne ravvisi la necessità, invierà il lavoratore ai Ser.T. per lo svolgimento di ulteriori accertamenti (motivando la sua determinazione)”.
Riguardo agli accertamenti introdotti dall’accordo del 2008, ci sono, ad esempio, gli accertamenti per ragionevole dubbio, la tipologia di accertamento sanitario in materia di stupefacenti “che ha suscitato le maggiori perplessità e criticità operative. Tali accertamenti idoneativi (svolti dal medico competente), sono avviati su impulso del datore di lavoro (o suo delegato), qualora questi nutra dubbi – supportati dalla sussistenza di indizi o prove sufficienti – su una possibile assunzione di sostanze illecite”.
Chiaramente il termine “indizi”, unitamente alle “prove sufficienti” (“che la norma non si cura di tratteggiare o esemplificare”), alimenta “grande incertezza sui confini applicativi di tale disposizione. Di più: nonostante il ruolo d’impulso affidato al datore di lavoro, rimane assolutamente oscuro chi debba essere deputato o autorizzato a raccogliere gli indizi e le prove citati poc’anzi”.
Seguono poi nella disamina della tesi gli accertamenti a seguito di incidente, così definiti dall’accordo del 2008: ‘il lavoratore, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei casi in cui è previsto, ad accertamento di idoneità alla mansione successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope’. Anche qui è presente il termine “ragionevole dubbio”, “portando con sé l’interrogativo se questo debba intendersi nei medesimi (vaghi) termini degli accertamenti precedentemente esaminati”.
Infine ci sono gli accertamenti di follow up (monitoraggio cautelativo) che rappresentano “l’epilogo di un percorso che ha visto il lavoratore positivo a un accertamento sull’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Prima di poter essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà essere controllato a intervalli regolari dal momento della sospensione, in modo tale da attestare la permanenza dello status di ‘non assuntore’”.
E il corollario logico “è la sottoposizione del lavoratore al momento del rientro al lavoro e della ripresa della mansione a rischio ad accertamento idoneativo finalizzato ad attestare il medesimo stato testé menzionato. A sua volta, il medico competente potrà – a scopo cautelativo – decidere se applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti caratterizzati da una maggior frequenza rispetto a quelli standard”.
La tesi si sofferma anche sulla procedura di attivazione, in base all’accordo del 2008, delle varie tipologie di accertamenti.
Ricordiamo qui anche i vari decreti di aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni”, ad esempio con riferimento al decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2021.
Il decreto 81 e l’accertamento dell’assunzione delle sostanze
Ricordiamo poi brevemente anche il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) dove la disposizione di riferimento è l’Art. 41 comma 4 in cui si autorizza lo svolgimento delle visite mediche comprese nell’attività di sorveglianza sanitaria anche per la ‘verifica di assenza di condizioni di assunzione di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti’.
Si constata come, similmente alle previsioni in materia di alcolici, presentate nella tesi, anche l’Art. 41 e l’Art. 125 “rechino in sé una discrasia terminologica”: “il primo parla di verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”, prendendo dunque in considerazione la mera assunzione e gli eventuali stati di intossicazione acuta; “all’opposto, l’Art. 125 si riferisce allo stato di tossicodipendenza, mostrando quindi interesse per la rilevazione dei soli stati cronici. Tale disparità di trattamento risulta in un qualche modo sdrammatizzata dagli accordi tra Stato e Regioni”, i quali “estendono a entrambe le tipologie di situazioni gli accertamenti clinici”. Ad esempio l’articolo 1 del Accordo 30 ottobre 2007 parla delle ‘mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti’.
Sostanze stupefacenti e conseguenze degli accertamenti
La tesi indica poi che la normativa relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope – contrariamente a quella sugli alcolici – “disciplina in modo esaustivo le conseguenze sul rapporto di lavoro che discendono dalla positività agli accertamenti sanitari mirati a identificare stati di assunzione e dipendenza”.
In particolare l’Accordo del 2008, “evitando a priori qualsiasi possibile dubbio interpretativo, sancisce che ‘i principi generali a cui ispirare e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell'interesse della sicurezza del singolo e della collettività, che prevedano la non idoneità di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza […] al fine assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio’, aggiungendo inoltre: ‘a tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficoltà di rilevazione e di descrizione delle modalità e della frequenza di assunzione […] dette procedure, per le finalità di cui sopra, non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa’ (Punti 1-3 della premessa all’accordo).
Si può dunque ricavare una regola generale “in forza della quale è sufficiente uno stato di mera assunzione riscontrato in occasione degli accertamenti per portare a un giudizio di inidoneità (temporanea) allo svolgimento della mansione specifica, giustificando tale provvedimento adducendo (ragionevoli) motivazioni cautelari finalizzate alla tutela della sicurezza, sia individuale che collettiva”.
Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale della tesi che per analizzare nel dettaglio le conseguenze sul rapporto lavorativo si sofferma anche sulla distinzione operata tra accertamenti di primo e secondo livello e ricorda che il combinato disposto degli accordi del 2007 e del 2008 “si occupa anche di definire le conseguenze derivanti da eventuali rifiuti del lavoratore di sottoporsi agli accertamenti sanitari”.
RTM
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Relazione annuale al parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in italia - anno 2020 (dati 2019) - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga
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Rispondi Autore: Bacchetta Adriano Paolo - likes: 0 | 21/04/2022 (10:14:15) |
Segnalo che l'articolo 41, comma 4, secondo capoverso il D.lgs. n. 81/2008 prevede che le visite mediche in ambito di sorveglianza sanitaria comprendono l'accertamento dell'uso di alcol e/o droghe solo nei casi previsti dall'ordinamento giuridico, che sono quelli descritti dai provvedimenti vigenti. Per quanto ho potuto vedere, per l'accordo del 7 luglio 2017 sebbene all'ordine in tre riunioni previste nel 2019 (13/02/2019, 7/03/2019, 21/03/2019) non è stato sancito accordo in Conferenza Stato-Regioni. |
Rispondi Autore: Maurizio Zanichelli - likes: 0 | 09/09/2022 (13:22:16) |
Ok |
Rispondi Autore: 7d447f57 - likes: 0 | 26/09/2022 (16:13:34) |
Come ben spiega il corso sulla sicurezza, anche la sorveglianza sanitaria ha la sua notevole rilevanza |
Rispondi Autore: gnnlrn66p10a059d - likes: 0 | 26/02/2023 (22:33:27) |
utile |
Rispondi Autore: BLHJDA79S20Z330R - likes: 0 | 02/08/2023 (01:46:18) |
Rispondi Autore: . - likes: 0 | 23/07/2024 (14:26:01) |
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