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ESAMI DI TOSSICODIPENDENZA SUL POSTO DI LAVORO

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

18/01/2006

Il Garante della privacy: no ad accertamenti generalizzati sui lavoratori. Espresso il parere al Ministero del lavoro sullo schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori da sottoporre all'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza.

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"Gli esami per accertare l'assenza di tossicodipendenza in particolari categorie di lavoratori devono essere compiuti nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone coinvolte, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni nella vita lavorativa e di relazione".

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali su uno schema di regolamento che, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 09 Ottobre 1990, n. 309, individua le categorie di lavoratori da sottoporre all'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza perché destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Si tratta di lavoratori dei trasporti, della sanità, dell'edilizia e di numerosi altri settori.

 

Art.125.

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, Art.29, comma 1)

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.

In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro é tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

 

Nel parere l'Autorità ha sottolineato la necessità che il regolamento eviti formulazioni generiche o non rispettose del principio di proporzionalità rispetto alle finalità dell'esame.

Ad esempio, deve essere meglio specificata la previsione che impone gli esami complementari tossicologici, in considerazione della loro invasività. In particolare, deve risultare evidente che questo tipo di esami (successivi alla visita medica) vanno eseguiti solo quando ci si trovi in presenza di sintomi di una "dipendenza" da sostanze stupefacenti e non solo di un loro uso, magari occasionale. "Vanno evitati accertamenti generalizzati e non motivati. E i risultati degli esami devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità di sicurezza della collettività".

 

Il Garante chiede inoltre che vengano individuati con precisione i casi di incidente sul lavoro che possono imporre tali accertamenti e i conseguenti trattamenti di dati. Nello schema di decreto si prevede, invece, che debbano essere sottoposti all'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza tutti i lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e senza una qualche attinenza a sintomi di tossicodipendenza. L'obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto, ha sottolineato il Garante, solo in presenza di incidenti che, per le loro caratteristiche e in relazione ai comportamenti dei lavoratori coinvolti, possano derivare da una tossicodipendenza.

 

Va infine prevista, come stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, un'adeguata informazione ai dipendenti e i dati possono essere conservati solo per un tempo limitato.

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