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Alcol e lavoro: un protocollo operativo per il medico competente

Alcol e lavoro: un protocollo operativo per il medico competente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

22/10/2014

Il medico competente è obbligato a svolgere i controlli previsti dalla Legge 125/2001? I controlli alcolimetrici vanno effettuati a sorpresa e su quali lavoratori? A questi e altri quesiti risponde un protocollo operativo in materia di alcol e lavoro.

Vicenza, 22 Ott – Più volte abbiamo ricordato nei nostri articoli come il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125/2001, “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, in relazione ad una serie di attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezzal'incolumità o la salute dei terzi - individuate con Intesa della  Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 – introduca il divieto di assunzione e di somministrazione di  bevande alcoliche e superalcoliche. Tuttavia tali attività lavorative sono individuate senza precisare i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli necessari per valutare lo stato di salute del lavoratore. E l’adempimento di tale obbligo, anche per le possibili diverse interpretazioni a cui si presta la norma, ha portato in questi anni a modalità di applicazione molto differenti sul territorio nazionale.
 
Per affrontare questo tema e presentare un protocollo operativo per i medici competenti riprendiamo un non recente, risale alla fine del 2010, ma ancora utile documento pubblicato sul sito della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale ( SIMLII).
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In “Alcol e lavoro: proposta di un protocollo operativo per il medico competente”, a cura di A. Maviglia, M. Alesiani, G. Bilancio, G. Pagliaro, G. Pala (GdL MeLC SIMLII - coordinatore E. Ramistella), un sottogruppo di lavoro all’interno del GdL MeLC SIMLII ha analizzato la letteratura scientifica disponibile, preso in esame il quadro normativo di riferimento e, cercando una “interpretazione logica e condivisa delle disposizioni di legge”, provveduto, come sintesi del lavoro svolto, a “stilare la proposta di un protocollo operativo per il medico competente”.
 
A questo proposito la proposta sottolinea in premessa il quadro di incertezza “(quasi di ‘confusione’) all’interno del quale sono chiamati a operare i medici competenti, dovendo attuare in modo difforme sul territorio nazionale le stesse disposizioni normative e prestando così il fianco a problemi di non semplice soluzione, giuridici e amministrativi. In tale condizione il medico competente - soprattutto nell’ambito delle piccole-medie aziende e delle cosiddette micro-imprese, non supportato da un Servizio di Prevenzione e Protezione sul quale si può contare nelle aziende di maggiori dimensioni - rischia di rimanere disorientato se non, addirittura, paralizzato”.
 
Il documento mette dunque a disposizione dei medici competenti (MC) un “protocollo operativo semplice, possibilmente attuabile anche con risorse economiche non ingenti, teso all’adempimento degli attuali obblighi normativi in materia di alcol e lavoro”.
 
Per fornire utili indicazioni operative – non linee guida caratterizzate da “procedure tecniche complesse e di difficile applicazione” - il gruppo di lavoro ha preferito procedere per singoli punti descrittivi, rispondendo ai vari quesiti e dubbi che “assillano il singolo medico competente”.
 
Riprendiamo brevemente, innanzitutto, la risposta alla domanda: il MC è obbligato a svolgere i controlli previsti dalla L. 125/01?
Si ricorda che il punto 2 dell’articolo 15 della L. 125/2001 attribuisce “affida al medico competente o ai medici specialisti in Medicina del Lavoro degli Organi di Vigilanza la potestà di effettuare (possono essere effettuati) i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro. In tale contesto – continua il documento - il medico competente “non ha un obbligo diretto sancito dalla disposizione citata ma, al tempo stesso, è possibile sostenere che non abbia totale discrezionalità in materia. Si ritiene, infatti, che la locuzione ‘possono essere effettuati’ non vada intesa come una sorta di libero arbitrio che affida al medico competente la facoltà di poter o non poter effettuare tale tipo di controlli a sua discrezione ma nel senso che egli viene individuato - congiuntamente ai medici degli Organi di Vigilanza - quale unico soggetto giuridicamente abilitato allo scopo”. A questo proposito la risposta fa riferimento anche agli obblighi del medico competente previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008. Dunque “in tutte le aziende o unità produttive nelle quali sono presenti lavoratori inclusi nell’elenco dell’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, il MC dovrà sollecitare il DL e il RSPP - qualora questi non l’avessero fatto - ad attuare i controlli previsti dal comma 2 dell’art. 15 della L. 125/01”.
 
Inoltre i controlli alcolimetrici vanno effettuati a sorpresa? E se sì, con quali modalità e criteri?
Il documento sottolinea che “la risposta alla prima parte della questione è necessariamente affermativa. Non è pensabile, infatti, avvertire i lavoratori (anche solamente il giorno prima) che il MC si presenterà in azienda per effettuare tale tipo di controlli, comunicando loro magari anche l’ora precisa. Appare evidente che un simile approccio svuoterebbe l’attività in questione di ogni possibile significato e utilità (basti provare a immaginare cosa accadrebbe se la Polizia Stradale rendesse noto il luogo e l’ora dei rilievi alcolimetrici agli automobilisti)”.
Si indica che il medico competente “dovrà concordare, unicamente con il DL, il giorno e gli orari di tali controlli; preferibilmente, per quanto già detto, tali accordi dovrebbero avvenire solo per vie brevi e senza utilizzare comunicazioni scritte”.
Mentre riguardo a modalità e criteri “attualmente non è possibile fornire una risposta esaustiva che possa valere come ricetta unica per le numerose e variegate attività lavorative incluse dell’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 2006; troppo numerose sono le variabili organizzative e gestionali di ogni singola mansione indicata”.
 
Altra domanda: i controlli vanno effettuati su tutti i lavoratori di ogni specifica azienda delle attività incluse nell’elenco del 2006 o solo su quelli, sempre all’interno delle stesse categorie, per i quali il DL, il RLS e/o i preposti evidenzino dei sospetti o dei dubbi? E se sì, con quale periodicità?
In considerazione del fatto che “effetti neurologici avversi possono manifestarsi anche a concentrazioni alcolemiche contenute, risulta evidente che il controllo alcolimetrico debba essere effettuato indiscriminatamente su tutti i lavoratori le cui mansioni rientrano in quelle incluse nell’elenco del 2006 e che risultino presenti in ogni azienda o unità produttiva. Limitare il controllo a quei lavoratori che evidenziano palesemente effetti dovuti all’assunzione (o all’abuso) di bevande alcoliche, eventualmente segnalati al MC dal DL o da altre figure aziendali, significherebbe tradire la lettera e lo spirito della norma citata. Si ritiene plausibile ritenere che la periodicità di tali controlli debba avere almeno una periodicità annuale”.
 
E il DVR deve essere integrato con un paragrafo che valuti il rischio “alcol e lavoro” ai sensi della L. 125/01?
Secondo “l'interpretazione corrente, che si ritiene corretta, il MC dovrà provvedere a redigere per tutte le aziende nelle quali vi sono lavorazioni ricomprese nell’allegato 1 dell’Intesa del 16/03/2006 un breve paragrafo comprendente gli effetti negativi dell’alcol ed i rischi per la salute in generale, oltre agli aspetti normativi della problematica alcol e lavoro, compresa l’attività di informazione da effettuare ed i relativi cartelli che andrebbero affissi nei luoghi di lavoro. In questo modo il MC potrebbe ulteriormente qualificare il suo contributo alla valutazione dei rischi, chiedendo anche al DL e al RSPP di integrare il DVR con tale paragrafo. Qualora il DL non condivida tale impostazione sulla necessità dei controlli, il MC dovrà sollecitarlo formalmente”.
 
Riportiamo i vari quesiti a cui dà risposta il documento:
1. Il MC è obbligato a svolgere i controlli previsti dalla L. 125/01?
2. I controlli alcolimetrici vanno effettuati a sorpresa? E se sì, con quali modalità e criteri?
3. I controlli vanno effettuati su tutti i lavoratori di ogni specifica azienda delle attività incluse nell’elenco del 2006 o solo su quelli, sempre all’interno delle stesse categorie, per i quali il DL, il RLS e/o i preposti evidenzino dei sospetti o dei dubbi? E se sì, con quale periodicità?
4. Quale strumentazione per l’effettuazione dei controlli alcolimetrici può essere utilizzata dal MC e con quali criteri?
5. Quale è il livello di alcolemia oltre il quale il lavoratore deve essere considerato positivo al test?
6. Quali sono gli obblighi del MC in caso di positività al controllo alcolimetrico? e che comportamento dovrà adottare il MC se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi al controllo alcolimetrico?
7. Il MC deve allestire un protocollo sanitario al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza? e, in caso affermativo, per quali mansioni lavorative?
8. Il DVR deve essere integrato con un paragrafo che valuti il rischio “alcol e lavoro” ai sensi della L. 125/01? E, in caso affermativo, cosa dovrebbe fare il MC nel se il DL non condivide la sua impostazione di effettuare i controlli alcolimetrici?
9. Deve essere effettuata un’attività di informazione nei confronti dei lavoratori in merito alla problematica alcol e lavoro?
10. Come deve comportarsi il DL se ritiene che un lavoratore sia sotto l’effetto dell’alcol durante lo svolgimento della mansione e cosa deve fare se, invece, ha dubbi evidenti che un lavoratore sia alcol-dipendente?
 
Concludiamo ricordando che nel documento sono presenti anche alcuni esempi di modulistica che possono risultare utili al medico competente.
 
 
 
In “ Alcol e lavoro: proposta di un protocollo operativo per il medico competente”, a cura di A. Maviglia, M. Alesiani, G. Bilancio, G. Pagliaro, G. Pala - GdL MeLC SIMLII - coordinatore E. Ramistella, vers. settembre 2010 (formato PDF, 118 kB).
 
 
RTM
 
 
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Rispondi Autore: davide dalla pria - likes: 0
31/10/2014 (09:50:50)
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-alimentare-C-20/parere-regione-veneto-su-alcoldipendenza-AR-10148/
Rispondi Autore: sanapolo marco - likes: 0
06/02/2019 (14:04:32)
salve complimenti per l'articolo.
Volevo porvi una domanda.
al lavoro mi hanno fatto le analisi del sangue e urine e mi hanno rilevato l'esame CDT molto alto fuori dai limiti cosa vado incontro?
premetto che lavoro in un'industria chimica e ho vari patentini: carrello elevatore, piattaforma aerea, gas tossici, generatori a vapore, l'azienda in cui lavoro è a rischio di incidente rilevante (legge seveso)
l'ultima domanda ma io nella mia vita privata quindi al di fuori del lavoro posso fare uso di alcolici o ho qualche divieto visto che ho un certo tipo di lavoro?

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