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Alcol e droghe: il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Alcol e droghe: il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

25/03/2013

Il ruolo del medico competente e della sorveglianza sanitaria nella lotta all’abuso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti sui luoghi di lavoro. La normativa, i giudizi sulla mansione, le attività lavorative a rischio e le procedure diagnostiche.

 
Bologna, 25 Mar – Quando si fa riferimento alle problematiche lavorative relative all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, emerge con forza l’importanza del ruolo del medico competente e della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.
 
Di questo ruolo si è parlato in un corso del 31 ottobre 2012, il “Corso di formazione per Medici Competenti: Rischio da stress lavoro correlato” promosso dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e dall’Ass. Pol. Salute della Regione Emilia-Romagna.
 
Attraverso gli atti, pubblicati sul sito di SIRS-RER, ci soffermiamo sull’intervento “I ruoli del medico competente, degli organi di vigilanza, dei datori di lavoro e degli RLS nella lotta all’abuso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti sui luoghi di lavoro”, a cura di Franco Pugliese e Giampietro Scaglione. 
 
L’intervento affronta il tema della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e normata (art. 41) dal Decreto legislativo 81/2008.
Sorveglianza sanitaria che è effettuata:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del decreto 81/2008;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 
In particolare la sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
 
E il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità permanente.
 
L’intervento si sofferma poi sulla Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” e sull’Art. 15 (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro) dove si indica che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
 
È inoltre riportato il provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato Regioni, l’Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125.
Nel documento agli atti è riportato l’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Ad esempio le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio‐sanitario; ostetrica caposala e ferrista.
 

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Riguardo agli stupefacenti è poi riportato il DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", con riferimento all’articolo 125 (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza).
A questo proposito si fa riferimento anche:
- alla seduta del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata, all’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza;
- all’ Accordo 18 settembre 2008 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
- al DM 186/1990 con riferimento alle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento dell’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.
 
Riguardo agli accertamenti l’intervento fa riferimento a due momenti per accertare l’assenza di stato di tossicodipendenza e di assunzione anche sporadica:
- accertamenti sanitari preventivi (screening) e periodici ex effettuati dal Medico Competente;
- ulteriori accertamenti per verificare un eventuale stato di tossicodipendenza effettuati dal SERT (Servizio Tossicodipendenze).
 
Sempre a livello normativo gli autori citano la Delibera della giunta della Regione Emilia Romagna del 23 Febbraio 2009 n. 170, relativa all’accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e accordo Stato Regioni 18/09/2008).
Si stabilisce che gli accertamenti tossicologici previsti dall’Accordo “dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati dalle Regioni e Province Autonome (punto ‘requisiti di qualità dei laboratori di analisi’)”.
Inoltre si parla di:
- “accertamenti di primo livello: laboratori pubblici, o privati accreditati, presenti sul territorio regionale, specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed esperienze e che garantiscano affidabilità ed uniformità nell’effettuazione delle analisi;
-accertamenti di secondo livello: le strutture di Tossicologia forense delle Università degli Studi di Modena, Bologna, Ferrara, che hanno espresso formalmente la disponibilità”.
 
In conclusione l’intervento riporta alcune indicazioni pratiche relative all’abuso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope e alle procedure mediche.
Ad esempio in relazione al prelievo di urina, al trasporto del campione, all’analisi di screening, all’analisi di conferma, alle controanalisi e alle procedure di accertamento da parte del SERT.
 
 
 
I ruoli del medico competente, degli organi di vigilanza, dei datori di lavoro e degli RLS nella lotta all’abuso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti sui luoghi di lavoro”, a cura di Franco Pugliese e Giampietro Scaglione, intervento al “Corso di formazione per Medici Competenti: Rischio da stress lavoro correlato” (formato PDF, 1.05 MB).
 
 
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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2013 (12:09:41)
Una regione davvero virtuosa l'Emilia Romagna, che promuove la corretta applicazione dell'obbligo inderogabile e penalmente sanzionato in materia di Alcol e lavoro di valutare tale rischio nel documento di valutazione e di provvedere alla sorveglianza sanitaria come prescritto dall'articolo 41 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008. Di contro assordante risulta il silenzio e il comportamento colpevolmente omissivo in materia di altre Regioni, pure molto attive sul versante della sicurezza del lavoro, ma del tutto insensibili al grave rischio che l'alcol rappresenta sul luogo di lavoro non solo per il lavoratore medesimo, ma anche per i terzi estranei inconsapevoli e incolpevoli, ma coinvolti dall'omessa gestione del rischio da parte del datore di lavoro.
Rispondi Autore: Bruno Ricci - likes: 0
30/03/2013 (08:36:43)
Se in tanti campi della sicurezza la Regione Emilia Romagna è realmente virtosa, ritengo invece, dalla mia esperienza, che l'applicazione del controllo e della sorveglianza sanitaria per l'uso e l'abuso cronico abituale di alcol cosi come definito nel D. Lgs 81 per le mansioni previste dal Provvedimento del 2006 , abbia incontrato ostacoli per noi medici competenti proprio da parte della Regione Emilia Romagna ed in particolare da parte dei Servizi Spesal. Le indicazioni che sono state promossa in questi anni e anche tuttora in alcuni distretti , sono quelle di veirificare a cura dei medici competenti solo i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi mentre sappiamo ed appare esplicito secondo una altra parte di giurisprudenza ed anche secondo il mio parere, che sia il D.Lgs 81 che la Legge 125 , che sono norme e ordinamenti, indiucano espressamente che per noi medici competenti, è obbligatorio il controllo su tutte le mansioni elencate nel provvedimentoi del 2006 inidipententemente che siano o meno già sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi. E' un rischio reale e il rischio per terzi di sicurezza della guida ad esempio in autisti patente B commerciali di auto che percorrono migliaia di km oppure la categoria dei lavoratori insegnanti delle scuole di tutti i gradi e anche la categorie di lavoratori della sanità e della assistenza socio sanitaria. Purtroppo con le indicazioni della Regione Emilia Romagna non è valutato sufficiente come rischio per prevedere monitoraggio e controllo di sorveglianza sanitaria.
Ogni medico competente incaricato poi, poi può avere provveduto ugualmente secondo coscienza e secondo indirizzi accreditati di giurisprudenza. B. Ricci
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
30/03/2013 (10:13:32)
Bruno Ricci ha ragione, la Regione Emilia Romagna, certo più virtuosa delle colpevolmente omissive Veneto e Lombardia, da un'interpretazione riduttiva e quindi sbagliata dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sulla questione alcol e lavoro.Riguardo all’attuazione di queste norme, l'ex procuratore generale di Firenze Beniamino Deidda, un maestrod el diritto, fa riferimento a diverse interpretazioni “non sempre logicamente inappuntabili”.
Ad esempio “si è sostenuto che la sorveglianza relativa all’assunzione di alcol può esser fatta solo quando all’interno dell’azienda sia stato già nominato il medico competente in relazione ad altre tipologie di rischi e che non si possa procedere ai controlli previsti dalla legge se non esistono contemporaneamente altri rischi per i quali sia obbligatoria la nomina del medico competente”.
“Interpretazione davvero balzana” – continua – “dal momento che ai sensi del primo comma dell’art. 41 la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. E non ci sono dubbi che la “legge 125, espressamente applicabile ai luoghi di lavoro, sia una norma vigente che espressamente assegna il compito di procedere ad esame alcolimetrico al medico competente”. Non si può dunque negare “che nelle attività lavorative espressamente indicate dalla norma la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria”.

Il procuratore ci ricorda che l’esame approfondito delle norme vigenti ci dice “senza alcun dubbio”:
- “che il legislatore considera il rischio derivante dall’assunzione dell’alcol in tutte le sue forme come pregiudizievole per la sicurezza e per l’igiene del lavoro;
- che per particolari attività lavorative l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche determina un elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi e attribuisce all’autorità amministrativa il potere di individuare le attività lavorative per le quali è previsto l’obbligo di controllo e di sorveglianza;
- che la sorveglianza sanitaria per l’assunzione da parte dei lavoratori di bevande alcoliche e superalcoliche deve essere effettuata dal medico competente o dai medici del lavoro appartenenti all’organo di vigilanza delle ASL”.

Da queste conclusioni deriva l’obbligo del medico competente di “procedere alle visite e ai controlli alcolimetrici tutte le volte che il datore di lavoro o un suo delegato gli segnalerà una possibile assunzione di bevande alcoliche da parte dei lavoratori addetti alle particolari lavorazioni come sopra individuate”. Inoltre consegue l’obbligo del medico di “pronunziarsi sull’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate e di emettere un giudizio di inidoneità temporanea tutte le volte che il lavoratore non appaia in grado di svolgere le sue mansioni senza rischio per sé o per altri”.
E si conferma che “il datore di lavoro ha il potere-dovere di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per il rischio alcol, sia con esami programmati sia con accertamenti a sorpresa, sia in fase preventiva, sia in fase preassuntiva”.

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