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Imparare dagli errori: ancora sui giovani, la formazione e il Testo Unico

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Agricoltura

18/11/2008

Dall’archivio Ispesl Infor.mo. prendiamo ancora esempi di incidenti a giovani lavoratori. Un operaio, non formato adeguatamente, perde una mano in un impianto di miscelazione di mangimi di cui non conosce il funzionamento.

Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 

 

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Anche questa puntata, come la precedente, è dedicata all’analisi degli incidenti che occorrono ai giovani lavoratori.

Giovani lavoratori che, se di età compresa tra i 18 e i 24 anni - come rilevato in occasione della “Settimana Europea dei Giovani” - hanno in Europa almeno il 50% di probabilità in più di subire un infortunio sul lavoro rispetto ai lavoratori più anziani.

 

Il caso che affrontiamo è avvenuto ad un giovane operaio, assunto da pochi giorni, addetto ad un impianto per la miscelazione del mangime per i suini.

L’impianto è costituito da un “silos di stoccaggio e da una tramoggia di carico” (sorta di recipiente a forma di tronco di piramide o di cono capovolto e munito di apertura sul fondo per scaricare i materiali contenuti).  La tramoggia è collegata con una “tubazione nelle quale ruota una coclea per l'avanzamento del mangime che viene scaricato in un carro miscelatore”.

La coclea è un semplice dispositivo usato per trasportare dei materiali e costituito da una grossa vite posta all’interno di un tubo.

 “Dopo qualche ora di funzionamento dell'impianto il mangime non veniva più scaricato nel carro miscelatore a causa di una ostruzione a livello della tramoggia”.

L'infortunato per liberare l'ostruzione “ha provato ad accendere e spegnere l'impianto più volte, come gli era stato detto di fare”, ma non ha ottenuto alcun risultato.

A quel punto di propria iniziativa e mantenendo in funzione l'impianto, “ha utilizzato una scala a pioli ed ha raggiunto la tramoggia che era posta a circa 2,5 metri di altezza dal pavimento”.

Non sapendo che “al fondo della tramoggia vi fosse una coclea in movimento” che è normalmente coperta dal mangime, “ha immerso la mano destra nel mangime per cercare di eliminare l'ostruzione”.

La mano è stata subito amputata dalla coclea in rotazione.

L'infortunato ha dichiarato che pensava che al fondo tramoggia vi fosse un semplice nastro trasportatore.

 
Dunque anche in questo caso è evidente l’errore di procedura conseguente ad una mancata formazione sull'utilizzo dell'impianto.
 
Dopo aver riportato, nella puntata precedente, le indicazioni dell’Agenzia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro (OSHA) in relazione al diritto di lavorare in modo sicuro e sano, di fare domande se qualcosa non è chiaro e di rifiutarsi di svolgere eventuali attività pericolose, affrontiamo ora le indicazioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
 

Se nel Testo Unico non è presente un apposito Titolo dedicato alla “formazione”, vi sono però alcuni passi in avanti verso una formazione più efficace e funzionale.

Tra le “gravi violazioni” che diventano il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, viene inserita (allegato I del Testo Unico) proprio la “mancata formazione e addestramento”.
 

Inoltre nell’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 non si parla solo di “formazione”, ma si definisce anche il significato di informazione (“complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”) e di addestramento (“complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”) così da sottolineare meglio le differenze tra queste attività e meglio chiarire il significato specifico di formazione.

Per tutti i lavoratori si fa riferimento a una formazione meno statica e più elastica, con contenuti e competenze che meglio si adattano alle attività da svolgere e ai rischi che si corrono.
 
 
L’articolo 37 del decreto è dedicato alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”:
 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
 
 
La specificità della formazione si può ravvisare nel comma 3 dove si indica che “il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I”.
Dunque una formazione che non comprenda solo conoscenze generali, ma conoscenze concrete sui fattori di rischio del proprio ruolo.
 
Inoltre al comma 4, in relazione a chi entra nel mondo del lavoro, è indicato espressamente che la “la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:“
 

   a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

    c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

 
 
Per consultare la scheda dell’infortunio collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare la scheda del caso 1594.
 
 
Tiziano Menduto
 


 
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