Imparare dagli errori: ancora sui giovani, la formazione e il Testo Unico
Anche questa puntata, come la precedente, è dedicata all’analisi degli incidenti che occorrono ai giovani lavoratori.
Giovani lavoratori che, se di età compresa tra i 18 e i 24 anni - come rilevato in occasione della “Settimana Europea dei Giovani” - hanno in Europa almeno il 50% di probabilità in più di subire un infortunio sul lavoro rispetto ai lavoratori più anziani.
Il caso che affrontiamo è avvenuto ad un giovane operaio, assunto da pochi giorni, addetto ad un impianto per la miscelazione del mangime per i suini.
L’impianto è costituito da un “silos di stoccaggio e da una tramoggia di carico” (sorta di recipiente a forma di tronco di piramide o di cono capovolto e munito di apertura sul fondo per scaricare i materiali contenuti). La tramoggia è collegata con una “tubazione nelle quale ruota una coclea per l'avanzamento del mangime che viene scaricato in un carro miscelatore”.
La coclea è un semplice dispositivo usato per trasportare dei materiali e costituito da una grossa vite posta all’interno di un tubo.
“Dopo qualche ora di funzionamento dell'impianto il mangime non veniva più scaricato nel carro miscelatore a causa di una ostruzione a livello della tramoggia”.
L'infortunato per liberare l'ostruzione “ha provato ad accendere e spegnere l'impianto più volte, come gli era stato detto di fare”, ma non ha ottenuto alcun risultato.
A quel punto di propria iniziativa e mantenendo in funzione l'impianto, “ha utilizzato una scala a pioli ed ha raggiunto la tramoggia che era posta a circa 2,5 metri di altezza dal pavimento”.
Non sapendo che “al fondo della tramoggia vi fosse una coclea in movimento” che è normalmente coperta dal mangime, “ha immerso la mano destra nel mangime per cercare di eliminare l'ostruzione”.
La mano è stata subito amputata dalla coclea in rotazione.
L'infortunato ha dichiarato che pensava che al fondo tramoggia vi fosse un semplice nastro trasportatore.
Se nel Testo Unico non è presente un apposito Titolo dedicato alla “formazione”, vi sono però alcuni passi in avanti verso una formazione più efficace e funzionale.
Inoltre nell’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 non si parla solo di “formazione”, ma si definisce anche il significato di informazione (“complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”) e di addestramento (“complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”) così da sottolineare meglio le differenze tra queste attività e meglio chiarire il significato specifico di formazione.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. |
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. |
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