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Agricoltura: lavoro stagionale, semplificazione e valutazione dei rischi

Agricoltura: lavoro stagionale, semplificazione e valutazione dei rischi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Agricoltura

11/02/2019

Un intervento si sofferma sulla sicurezza nel comparto agricolo con particolare riferimento al lavoro stagionale e alle semplificazioni in materia normativa. Gli strumenti di supporto per la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria.

 
Trento, 11 Feb – Nel contesto produttivo del comparto agricolo italiano la popolazione agricola è composta in buona parte da lavoratori autonomi, da coltivatori diretti e collaboratori familiari e da lavoratori stagionali. circa 250.000 aziende occupano manodopera a tempo determinato o stagionale e 25.000 a tempo indeterminato. E, riguardo agli stagionali, è stimata una presenza di circa 600.000 lavoratori.

 

A ricordare queste cifre, a indicare strumenti di supporto per gli operatori del comparto agricolo e a segnalare perché possa essere utile una semplificazione a livello normativo, è un intervento al convegno Nazionale GTISSL (Gruppo prevenzione in agricoltura e selvicoltura del Coordinamento tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro) dal titolo “Salute e sicurezza in agricoltura. Un bene da coltivare”, convegno che si è tenuto il 22 e 23 novembre 2018 a San Michele all’Adige (TN).

 

Perché semplificare in agricoltura

Nell’intervento “Lavoro stagionale e semplificazione. Gli strumenti di supporto per la valutazione del rischio e la tutela sanitaria”, a cura di Roberto Zanelli (Gruppo Nazionale Agricoltura - Referente Piano di prevenzione in agricoltura Regione Piemonte), si ricorda perché può essere utile semplificare in agricoltura:

  1. Difficoltà per i DL (datori di lavoro) “nel redigere un documento di valutazione dei rischi e nell’applicare la normativa vigente ad una popolazione di lavoratori assunti solo stagionalmente, per brevi periodi di tempo e in numero talvolta assai elevato.
  2. La ripetitività delle lavorazioni agricole, tuttavia, e il fatto che esse presentano caratteristiche assai simili, tali da portare, per alcune di esse, all’individuazione dei medesimi pericoli, rischi e misure di prevenzione e protezione, consente un efficace processo di semplificazione del processo di valutazione”.

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Agricoltura
Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
 

Viene poi ricordato cosa indica il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) in materia di semplificazione in agricoltura nell’articolo 3.

Riportiamo, a questo proposito, il contenuto del comma 13 e del comma 13-ter (inserito dall’art. 35 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) evidenziando le parti più rilevanti:

 

Articolo 3 - Campo di applicazione

(…)

13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

(…)

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

 

E se il comma 13 ha portato al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 “Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”, si è ancora in attesa del decreto attuativo del comma 13-ter.

 

In ogni caso – continua l’intervento riguardo agli indirizzi applicativi della normativa - la semplificazione “non deve ridurre il livello di protezione dai rischi”.

Inoltre “parte con il lavoro stagionale, ma riguarda di fatto tutta l’agricoltura” e si basa su:

  • Modulistica: VdR standardizzata adattata al contesto
  • Strumenti di supporto: costruiti per guidare valutazione di chi vi si riconosce e per fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise
  • Portabilità della sorveglianza sanitaria: biennale in base a omogeneità di rischio
  • Formazione/informazione: attraverso gli strumenti di supporto, integrati da poche informazioni necessarie

 

Gli strumenti di supporto

Il documento si sofferma poi sugli strumenti di supporto per guidare la valutazione che rispondono a quanto indicato dallo stesso Testo Unico nel comma 3-ter dell’art 28 (Oggetto della valutazione dei rischi):

 

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Strumenti che, validati dal Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e proposti per l’approvazione in sede di Conferenza Stato Regioni, sono “utilizzabili anche in assenza di decreto”.

 

Nell’intervento sono riportati alcuni esempi di strumenti di supporto, ad esempio con riferimento alla raccolta manuale delle uve da vino.

 

Sorveglianza sanitaria in agricoltura

Riguardo poi alla sorveglianza sanitaria si indica che anche tenendo conto dei limiti delle informazioni correlate all’art. 40 del D.Lgs, 81/2008 (“in particolare la mancata attribuzione del codice ATECO ad un numero rilevante di comunicazioni”) ad oggi “una larga parte dei lavoratori agricoli non usufrisce di questa misura di prevenzione”.

 

Si riportano, a questo proposito, alcune indicazioni relative ad un documento del Gruppo nazionale agricoltura del Coordinamento tecnico interregionale, in via di approvazione, relative alla sorveglianza sanitaria:

  • “Fondamentale promuovere convenzioni tra aziende, enti bilaterali/organismi paritetici e medici competenti: …in modo da soddisfare le esigenze organizzative e distribuire l’onere economico su tutte le aziende che occuperanno il lavoratore nell’annata agraria;
  • MC non deve basarsi su valutazione dei rischi di una singola azienda, ma valutare l’idoneità in termini più ampi, compatibili con le diverse lavorazioni che lo stagionale potrà incontrare nell’arco del biennio di validità della visita;
  • ‐ Portabilità della visita medica preventiva con validità biennale effettuata da MC o da Dipartimento di Prevenzione ASL”.

 

Sono riportate infine le azioni per il prossimo piano di prevenzione, relativamente al comparto agricolo, con riferimento anche alla valutazione dei rischi (VdR) e alla sorveglianza sanitaria (SS):

  • ‐ “Diffondere gli strumenti di supporto per favorire gli adempimenti del DL relativi alla VdR e alla formazione dei lavoratori stagionali;
  • ‐ Favorire lo sviluppo della sorveglianza sanitaria basata su una corretta valutazione dei rischi;
  • ‐ Condividere Linee guida per l’effettuazione della SS con le società scientifiche di medicina del lavoro (SIML e ANMA);
  • ‐ Promuovere verifiche sull’effettuazione della stessa valorizzando e migliorando le informazioni ex art. 40/81 che pervengono ai servizi dai medici competenti”.

 

 

RTM

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Lavoro stagionale e semplificazione. Gli strumenti di supporto per la valutazione del rischio e la tutela sanitaria”, a cura di Roberto Zanelli (Gruppo Nazionale Agricoltura - Referente Piano di prevenzione in agricoltura Regione Piemonte), intervento al convegno “Salute e sicurezza in agricoltura. Un bene da coltivare” (formato PDF, 561 kB).


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Rispondi Autore: PAOLO FIORETTI - likes: 0
12/02/2019 (09:32:23)
L'articolo riprende elaborati della Commissione presso il Min. Lav. (Min. Lav., Min. Sal., Coordinamento Regioni, INAIL) che ha lavorato tra il 2013 e il 2017 alla stesura del decreto per la semplificazine dei rischi in agricoltura e alla stesura e validazione di corposo numero di strumenti di supporto, mai pubblicati per l'interruzione dei lavori da parte del Ministero.
Rispondi Autore: Charkaoui - likes: 0
13/04/2019 (20:12:19)

Ciao, mi chiamo Cherkaoui dal Marocco, se lavori per due stagioni in Italia, se sei d'accordo

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