Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Le imprese agricole e la semplificazione della sorveglianza sanitaria

Le imprese agricole e la semplificazione della sorveglianza sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

27/11/2017

Un intervento si sofferma sulla semplificazione della sorveglianza sanitaria per le imprese agricole. Il Piano della Prevenzione in Veneto, la normativa, le difficoltà applicative e il lavoro agricolo stagionale.

Le imprese agricole e la semplificazione della sorveglianza sanitaria

Un intervento si sofferma sulla semplificazione della sorveglianza sanitaria per le imprese agricole. Il Piano della Prevenzione in Veneto, la normativa, le difficoltà applicative e il lavoro agricolo stagionale.

Pubblicità
Agricoltura
Supporti per formatori - Agricoltura
Formazione specifica per gli operatori del settore agricolo (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

 

Foggia, 27 Nov – Se il Decreto legislativo 81/2008 attribuisce al medico competente un ruolo innovativo e qualitativamente molto importante per la gestione della salute nei luoghi di lavoro, ad esempio con la partecipazione alla valutazione dei rischi, è specialmente con la sorveglianza sanitaria che il medico può contribuire ad un’effettiva prevenzione e riduzione di malattie professionali e infortuni.

Tuttavia ci sono alcuni comparti, come quello dell’agricoltura, in cui una buona parte della popolazione lavorativa risulta spesso esclusa dall’obbligo di sorveglianza sanitaria.

 

Proprio per tornare a parlare di sorveglianza sanitaria e agricoltura ci soffermiamo oggi su una relazione al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive”, che si è tenuto a Foggia dal 28 al 29 aprile 2017 durante la 68^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia.

 

In “La semplificazione della sorveglianza sanitaria per le imprese agricole – Il Piano della Prevenzione in agricoltura del Veneto”, a cura della Dr.ssa Manuela Peruzzi (Referente PRP Veneto 2014 – 2018 - SPISAL Aulss 9 scaligera – Verona) ci si sofferma in particolare su alcuni punti rilevanti del piano di prevenzione agricoltura del Veneto:

- la sorveglianza sanitaria;

- l’emergenza sicurezza trattori;

- l’intervento negli istituti agrari del veneto e alternanza scuola lavoro. 

 

L’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta innanzitutto alcuni dati sulle aziende agricole e sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura, con particolare riferimento al Veneto e riporta indicazioni normative sulla semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria.

 

Si ricorda, ad esempio, che il D.Lgs 81/2008, art. 3 c. 13 riporta “la necessità di emanare disposizioni per semplificare l’attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria... per le imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50gg/anno”.

 

Ed infatti – continua il relatore – si è arrivati al Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali.

Un decreto che “si applica ai lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50gg./anno, limitatamente a lavorazioni generiche semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.

 

Inoltre la legge n° 98/2013 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, contiene l’articolo 35 che modifica il D.Lgs. 81/2008 e che fa riferimento ad un futuro decreto ancora atteso.

 

Art. 35. Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

 

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

(…)

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.».

 

Più nel dettaglio si indica che il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 prevede:

1. “Un controllo sanitario mediante visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL, per lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50 giornate lavorative, addetti a lavorazioni generiche semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali. La visita ha validità biennale e per più aziende, non si prevede il sopralluogo del medico competente.

 2. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici (“art. 2 c1 In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell’art. 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici…”.

 

La relazione si sofferma poi sulla relazione tra il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e l’art. 41 del D.Lgs 81/2008.

 

Infatti l’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 “definisce cosa è la sorveglianza sanitaria e quando è obbligatoria, rimandando la sanzione all’art. 18 comma 1 lett. a) o g) in quanto l’art. 41 non è sanzionato”. Ma è possibile tuttavia “fare riferimento all’art. 18 comma 1 lett. a) o g), in combinato disposto all’art. 41 e a sua volta al DM 2013, contestando il mancato controllo sanitario per lavorazioni generiche semplici… previsto solo dal DM e non previsto dal D. Lgs.81”? Inoltre si può “estendere l’applicazione di una norma a valenza penale ad una di carattere amministrativo se manca il riferimento diretto”? E neppure “è possibile per l’inosservanza al Decreto Ministeriale, fare riferimento all’art. 3 comma 13 del Decreto Lgs. 81/2008, in quanto non prevede sanzioni”.

Dunque, conclude il relatore, sono ancora molti i dubbi, ad esempio sulle sanzioni, e le difficoltà applicative…

 

Ricordando poi che l’art. 41 ritiene la sorveglianza sanitaria “obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente”, vengono ricordati gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria. Ne ricordiamo alcuni: Art. 168 - movimentazione manuale di carichi e sovraccarico biomeccanico, Art. 176 – videoterminali, Art. 196 - rumore superiore agli 85 db, Art. 204 - vibrazioni superiori al livello di azione 2,5m/s2 mano braccio e 0,5 m/s2 c. intero, Art. 229 - agenti chimici (impiego di prodotti chimici o esposizione a polveri, fumi, vapori), Art. 242 - agenti cancerogeni e mutageni, Art. 259 – amianto, Art. 279 - agenti biologici, …

 

La relazione si sofferma poi sul lavoro agricolo stagionale e la valutazione del rischio per la sorveglianza sanitaria, ad esempio con mansione prevalentemente relativa alla raccolta di frutta e verdura senza uso di macchine e attrezzature. E con rischi legati alla movimentazione delle cassette, carriole, … o a movimenti ripetuti, …. E un livello di esposizione variabile in relazione alle misure organizzative semplici e tempi di esposizione fluttuanti e diluiti nell’arco dell’annata agraria, inferiori ai tempi di esposizione di norma calcolati per anno e per otto ore giornaliere. Il relatore si chiede: “quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria”?

 

La relazione si sofferma poi sui rischi a cui sono esposti i lavoratori addetti alla raccolta, ad esempio “movimentazione dei carichi, movimenti ripetuti, microclima severo, radiazioni solari”. “Le misure di prevenzione possono ridurre il livello di rischio”? E il “livello di rischio raggiunto è sotto il livello di attenzione che mi esonera dall’obbligo di sorveglianza sanitaria”?

 

Concludiamo ricordando che l’articolo riporta ulteriori indicazioni sulla semplificazione degli adempimenti per la sorveglianza sanitaria e si sofferma anche sull’emergenza relativa alla sicurezza dei trattori e alle indicazioni relative alla formazione alla sicurezza obbligatoria nelle scuole, alla riforma scolastica e all’alternanza scuola lavoro.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“ La semplificazione della sorveglianza sanitaria per le imprese agricole – Il Piano della Prevenzione in agricoltura del Veneto”, a cura della Dr.ssa Manuela Peruzzi (Referente PRP Veneto 2014 – 2018 - SPISAL Aulss 9 scaligera – Verona), intervento al convegno “La prevenzione e la salvaguardia di chi lavora e produce in agricoltura. I piani nazionale e regionali 2014 – 2018: attività e prospettive” (formato PDF, 4.79 MB).

 

 

Leggi gli articoli di PuntoSicuro sulla sicurezza in agricoltura



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Stress termico: fattori di rischio, vulnerabilità e colpi di calore

Direttiva 2023/2668: protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto

Riflessioni sulle disabilità invisibili e la salute e sicurezza sul lavoro

Disturbi muscoloscheletrici, esoscheletri occupazionali e prevenzione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

05OTT
5 ottobre 2026

La sicurezza e le lingue: comunicare per prevenire meglio

01OTT
1 ottobre 2026

Verifiche periodiche delle attrezzature: 75° Elenco dei soggetti abilitati

30SET
30 settembre 2026

Togliere CO2 dall’atmosfera sarà necessario. Ma chi pagherà il conto?

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
05/10/2026: MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 22 settembre 2026 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
05/10/2026: Imparare dagli errori – Quando gli infortuni avvengono nella metalmeccanica – le schede di Infor.mo. 8126 e 11824.
02/10/2026: MASE - Quesito nr. 0061025 del 19 marzo 2026, Risposta prot. 0173448 del 12 agosto 2026 - Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 presentato dalla Regione Calabria – Chiarimenti sulla modalità di deposito intermedio dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento.
02/10/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020 - Prassi contra legem nelle operazioni di sollevamento e di carico delle casseforme. Responsabilità di un preposto
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO

Le regole vitali e i controlli per la sicurezza nei trasporti con elicottero


VIGILANZA E CONTROLLO

Patente a crediti: le indicazioni e il modulo per il recupero dei crediti


ALCOL E DROGHE

Alcol e lavoro: costruzioni e trasporti tra i settori più a rischio


DUVRI

L’importanza di valutare le interferenze nei contratti di appalto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità