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Il preposto come garante tra vigilanza, intervento e responsabilità
Nel sistema della prevenzione, delineato dal D. Lgs. 81/2008,, il preposto rappresenta una figura essenziale di raccordo tra l’organizzazione aziendale della sicurezza e l’esecuzione concreta dell’attività lavorativa.
È una figura che desta sempre un po’ di timore nei soggetti che ricoprono tale ruolo, nonostante non sia il programmatore delle misure prevenzionistiche, e nemmeno esercita i poteri gestionali e di vertice come il dirigente. Compiti, questi, assolti esclusivamente dal datore di lavoro e dal dirigente.
Il numero elevato di incarichi attribuiti dalla legge può talvolta causare incertezza tra i soggetti designati. Tuttavia, il garante, come figura di riferimento costantemente presente sul posto di lavoro, è chiamato ad assumere una responsabilità significativa nei confronti di tutti i lavoratori che operano al suo fianco quotidianamente. Il suo ruolo consiste nel presidiare le attività giornaliere, assicurandosi che le disposizioni ricevute, le procedure aziendali, le misure tecniche e i dispositivi di protezione siano correttamente applicati da tutto il personale.
La centralità di tale soggetto della sicurezza è stata rafforzata Legge 17/12/2021, nr. 215, di conversione del DL 146/2021, che ha inciso sugli articoli 18 e 19 del TUSSL. Da un lato, è stato previsto l’obbligo per datore di lavoro e dirigente di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Dall’altro, l’art. 19, è stato riformulato in modo più incisivo, valorizzando l’obbligo di intervento in caso di comportamenti non conformi e il potere-dovere di interrompere l’attività del lavoratore quando l’inosservanza persista o quando si manifestino condizioni di pericolo.
L’evoluzione normativa ha spostato definitivamente il preposto da una posizione meramente intermedia a una posizione di garanzia operativa. La sicurezza, infatti, non si esaurisce nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella predisposizione di procedure puntuali e precise per evitare il rischio. È altresì necessario una vigilanza concreta, costante e proporzionata al rischio. Proprio in questo spazio agisce il preposto: nella linea produttiva, nel reparto, nel cantiere, nel magazzino, nell’officina, durante la manutenzione, nelle attività di appalto e in tutte le situazioni in cui la regola prevenzionistica deve essere applicata mentre il lavoro si svolge.
L’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 individua gli obblighi principali del preposto, ma essi possono essere ricondotti a un nucleo unitario: vigilare sull’osservanza delle regole di sicurezza e attivarsi quando tali regole non siano rispettate. In questa prospettiva il preposto deve controllare che i lavoratori osservino le disposizioni aziendali, utilizzino correttamente attrezzature e dispositivi di protezione, non accedano ad aree pericolose senza adeguata autorizzazione, non adottino prassi operative difformi dalle procedure e non proseguano l’attività in presenza di un rischio grave e immediato. Quando rileva una deviazione, il preposto, non può limitarsi a una presa d’atto ma deve intervenire, impartire le necessarie istruzioni di sicurezza e, se l’inosservanza permane, deve sospendere l’attività e informare i superiori.
Il preposto, tuttavia, non risponde come se fosse il datore di lavoro. La sua responsabilità è parametrata ai poteri effettivamente esercitata e alla sfera di rischio affidata alla sua vigilanza. Non deve adottare decisioni strutturali, acquistare macchinari, modificare impianti o riorganizzare l’azienda. Il suo compito è quello di non restare inerte davanti a un rischio percepibile, di non tollerare comportamenti pericolosi e di segnalare tempestivamente le carenze che non può direttamente eliminare. La mancanza di poteri di spesa non costituisce un’esimente rispetto l’obbligo di controllo, intervento e segnalazione.
La giurisprudenza più recente conferma con particolare chiarezza questa impostazione. Con la sentenza nr. 14443 del 14 aprile 2025, della IV sezione Penale, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del preposto che, pur consapevole di una situazione pericolosa collegata alla movimentazione di materiali e all’utilizzo di un’area operativa non adeguatamente governata, non si era attivato per segnalare le carenze di sicurezza ai vertici aziendali. La Corte ha valorizzato proprio il profilo dell’omessa attivazione (quindi un modus operandi contrario alla garanzia operativa di cui è stato investito a seguito della L. 215/2021) stabilendo che, seppur il preposto non sia titolare di poteri decisionali apicali, risiede comunque nella sua figura il dovere di reagire rispetto ad un pericolo rientrante nella sua sfera di vigilanza. Conclude la Corte sostenendo che, la funzione del preposto comprende un autonomo obbligo di iniziativa prevenzionistica oltre all’esecuzione delle direttive ricevute.
La stessa logica emerge nella sentenza nr. 5357 del 10 febbraio 2026, della medesima sezione, relativa alla rimozione delle protezioni di una macchina per ragioni legate alla continuità produttiva e alla gestione pratica di un malfunzionamento. Pratica questa abbastanza svolta nella realtà. La Corte ha ribadito che la soppressione o l’alterazione dei presidi antinfortunistici non può essere giustificata da esigenze di comodità operativa, risparmio di tempo o produttività. Il preposto che consente, o tollera, l’utilizzo di una macchina in condizioni di sicurezza alterate viola direttamente il proprio obbligo di vigilanza. In simili ipotesi, la scorciatoia organizzativa diviene condotta penalmente rilevante, perché espone il lavoratore ad un rischio che la misura tecnica era destinata a prevenire.
Di particolare rilievo la sentenza nr. 5366, del 10 febbraio 2026, della sezione IV penale della Corte di Cassazione in tema di folgorazione in cantiere durante un getto di calcestruzzo. La decisione richiama la responsabilità del preposto di fatto, riaffermando il principio di effettività: ciò che rileva non è soltanto la formale investitura dell’incarico, ma l’esercizio concreto di poteri di sovrintendenza, coordinamento e controllo sull’attività altrui. Chi nella realtà organizzativa, dirige, coordina il lavoro di altri lavoratori, assume gli obblighi propri del preposto, anche se la nomina non risulta formalizzata in modo perfetto. Pertanto, i capi squadra, i capi turno, i referenti di cantiere e responsabili operativi, non possono sottrarsi agli obblighi prevenzionistici invocando la sola assenza di un atto formale.
La Cassazione penale, con la sentenza nr. 7096 del 23 febbraio 2026 ha esteso l’attenzione anche ai cantieri e agli appalti, ovvero nei luoghi di lavoro complessi, confermando la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione di una situazione di pericolo collegata a un ponteggio anche quando il rischio poteva coinvolgere lavoratori appartenenti ad un’altra impresa. Questo a sottolineare che la vigilanza del preposto non può essere interpretata in modo rigidamente aziendalistico o meramente interno alla propria squadra. Quando il pericolo è evidente, visibile e concreto, l’obbligo di attivazione sussiste anche rispetto ai rischi interferenziali.
Naturalmente, la responsabilità del preposto non è automatica. Essa richiede l’accertamento di una condotta colposa, del nesso causale e della concreta riferibilità dell’evento alla sfera di rischio che egli era chiamato a governare. La condotta imprudente del lavoratore può escludere la responsabilità del garante solo quando sia abnorme, imprevedibile, eccentrica rispetto alle mansioni e tale a costituire casa esclusiva dell’evento. Al contrario, non è normalmente abnorme la violazione di una procedura prevedibile, la prassi scorretta tollerata o l’imprudenza che la vigilanza del preposto avrebbe dovuto prevenire.
La figura del preposto, quindi non deve essere letta come un mero appesantimento della catena delle responsabilità ma come uno snodo fondamentale della prevenzione effettiva. La sua funzione è quella di impedire che la sicurezza resti solo documentale. Solo così la prevenzione diventa presidio reale e non semplice adempimento formale.
Avv. Mariacristina Greco
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Sergio Misuri | 29/05/2026 (08:20:19) |
| Tutto chiaro Ora il Datore di Lavoro / Dirigente devono fornire ad OGNI PREPOSTO, per OGNI FASE di lavoro di sua competenza (AD HOC) , SPECIFICHE PROCEDURE e ISTRUZIONI, nonché adeguata informazione e appropriate strumentazioni per gestite e tracciare la dovuta assidua vigilanza | |
| Rispondi Autore: Stefano B. | 29/05/2026 (09:50:40) |
| Poveri preposti... fino a quando non riusciranno a spostare la palla ad altri, magari al "Super" RSPP, gli toccherà di fare da parafulmine ai datori di lavoro. Che poi, stanno più tempo a fare formazione che in reparto, come faranno mai a sovrintendere? | |
| Rispondi Autore: noris | 29/05/2026 (11:18:15) |
| Ma se nel cantiere c'è un solo lavoratore, quel soggetto sarà preposto di se stesso, o sbaglio? | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 29/05/2026 (17:09:17) |
| Per il sig. Noris: non esiste il preposto di sé stesso. Forse a volte qualcuno per puri formalismi (errati) prova a nominare qualcuno preposto di sé stesso ma... non esiste. | |
| Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini | 29/05/2026 (22:32:22) |
| Dunque sei ore ogni due anni trasformano il preposto in un monaco tibetano disperso sull’Himalaya? Parliamo di sei ore. Non sei mesi. Non un master a Zurigo sulla malinconia delle carrucole. Se un reparto va in crisi perché il preposto, nell’arco di due anni, dedica sei ore ad aggiornarsi sulla sicurezza, il problema non è la formazione. Il problema è che l’organizzazione aziendale è tenuta insieme con lo scotch, la fede e forse un piccolo contributo della psicoanalisi. Dire che l’aggiornamento biennale impedisce al preposto di essere presente in reparto significa confessare, con involontaria sincerità, che quel reparto dipende da una sola persona, senza struttura, senza sostituzioni, senza programmazione. Il preposto non è un soprammobile antinfortunistico. È una figura fondamentale e primaria di vigilanza. E proprio perché deve vigilare, deve sapere cosa sta vigilando. Se poi sei ore di formazione ogni due anni sono considerate un’emergenza organizzativa, suggerirei non un interpello,, ma un lettino. possibilmente ergonomico, conforme al D.Lgs. 81/2008. | |