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La sicurezza della circolazione ferroviaria e la sicurezza sul lavoro
Urbino, 5 Feb – Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2241 del 25 febbraio 2025, sez. V penale, si è pronunciato sul disastro ferroviario occorso la mattina del 25 gennaio 2018 quando un treno è partito dalla stazione di Cremona deragliando poco dopo la stazione di Pioltello con a bordo circa 350 persone. A seguito dell’incidente ferroviario, tre passeggeri perdevano la vita e più di 100 persone riportavano lesioni personali, anche gravi e gravissime.
Agli “imputati, tra cui l’amministratore delegato di RFI, si contestavano il disastro colposo (artt. 40 cpv., 41 comma 1, 449, 430 c.p.), nonché l’omicidio e le lesioni colpose (artt. 40 cpv., 41 cpv., 589, comma I, II e V, 590, comma I, II, III e V, 586 c.p.); fattispecie, in ipotesi, commesse con violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. Si contestava, inoltre, il reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 437, comma 1 e 2 c.p)”. E la Pubblica Accusa addebitava alla persona giuridica RFI spa l’illecito amministrativo ex art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001”.
A ricordarlo è un contributo di Maria Giovannone (professoressa associata di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia) presente nella parte dedicata a “Note e dibattiti” del numero 2/2025 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
Nel contributo – dal titolo “Sicurezza della circolazione ferroviaria e sicurezza sul lavoro: confini disciplinari e responsabilità datoriali nelle “organizzazioni complesse” (Nota a Tribunale Milano, 25 febbraio 2025, n. 2241)” - si ricorda che la vicenda giudiziaria consente di “puntualizzare nuovamente la differenza tra la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le norme che regolano la sicurezza della circolazione ferroviaria, tenuto conto delle distinte aree di rischio e delle diverse finalità di tutela sottese alle due materie”. Inoltre, tale vicenda chiarisce ancora una volta i “parametri valutativi utili ad individuare la posizione di garanzia datoriale all’interno di contesti aziendali complessi, caratterizzati da modelli di decentramento decisionale ed organizzativo e, pertanto, da ‘multi-datorialità’ prevenzionistica”.
Ci soffermiamo oggi sull’analisi dell’autrice sulla differenza tra la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le norme che regolano la sicurezza della circolazione ferroviaria, tenuto conto delle distinte aree di rischio e delle diverse finalità di tutela sottese alle due materie.
L’articolo, che presenta brevemente il saggio, affronta i seguenti argomenti:
- La disciplina sulla sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza ferroviaria
- L’estensione della disciplina prevenzionistica e le diverse risposte
La disciplina sulla sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza ferroviaria
Nella prima parte dell’articolo pubblicato sulla rivista online dell'Osservatorio Olympus si valuta se “in ipotesi di disastro ferroviario, sussista la violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” o se si rilevi la “sola violazione delle previsioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria. In via residuale e di riflesso, ci si chiede inoltre se possa sussistere, a fronte del medesimo disastro, l’illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001”.
In particolare, il Tribunale, riguardo al disastro ferroviario, “ne ha escluso la riconducibilità alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, ritenendo che la prevenzione del rischio ‘lavorativo’ presuppone la sua identificazione come tale, da ciò derivando l’applicazione delle regole modali prescritte dalla disciplina prevenzionistica”. E si è chiarito “come non sia possibile qualificare un incidente come infortunio sul lavoro per il mero fatto che lo stesso si sia verificato in occasione ovvero a causa dello svolgimento di una prestazione lavorativa; profilo, quest’ultimo, necessario ma non sufficiente ad identificare il rischio lavorativo”. E in questo caso “il rischio tipico dell’imprenditore riguarda la sicurezza della circolazione ferroviaria che, pur concretizzandosi a danno dei lavoratori, non per questo si identifica con il rischio lavorativo”.
Si ricorda, infatti, che “la disciplina a presidio della sicurezza sul lavoro ( art. 2087 c.c.; d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e quella relativa alla sicurezza ferroviaria (l. n. 191/1974 e s.m.i.) sono eterogenee in ragione dell’autonomia delle due aree di rischio da prevenire e mitigare nonché delle diverse finalità di tutela, pur sovente convergenti. E difatti, ciascuna di esse individua specifici soggetti responsabili e puntuali regole modali che, seppur integrabili nelle prassi attuative, non coincidono sul piano giuridico”.
Dunque, dalla esclusione dell’aggravante relativa alla violazione della disciplina prevenzionistica, “è dedotta la stessa insussistenza del reato presupposto di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001. Sul punto, peraltro, il Collegio ha rilevato la mancanza di prove circa il vantaggio eventualmente ottenuto dall’ente, dal momento che la sostituzione del giunto rotto – che avrebbe scongiurato il disastro - rappresentava un’attività di manutenzione ordinaria senza significativo aggravio economico ed organizzativo per l’impresa”. E nell’argomentare la decisione, il Tribunale “si è conformato a quanto sostenuto nel noto caso di Viareggio in cui, “riconoscendo a carico delle persone fisiche l’imputazione per disastro ferroviario colposo (artt. 430 e 449 c.p.) e per incendio colposo (artt. 423 e 449 c.p.), la Cassazione aveva escluso la responsabilità delle stesse per violazione del d.lgs. n. 81/2008, oltre che quella dell’ente per il reato presupposto di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001. E ciò era accaduto nonostante la riflessione, sospinta dalla stessa Cassazione in quella occasione, sull’impiego integrato dei modelli di organizzazione e gestione a tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro”.
L’estensione della disciplina prevenzionistica e le diverse risposte
Tuttavia, come segnalato da vari autori, non è sfuggito come, “proprio la sentenza del caso Viareggio, raccolga in sé tutti i profili controversi che contraddistinguono il delicato tema della estensione all’ambiente esterno del fondamento normativo della disciplina prevenzionistica della sicurezza sul lavoro e della sua considerazione come fonte di aggravamento della responsabilità penale per le conseguenze eco-sanitarie di determinati eventi dannosi”. E si ricorda la Cassazione in occasione del disastro navale della Costa Concordia “in cui, oltre al delitto di naufragio (art. 428 c.p.) nella forma colposa dell’art. 449, comma 2, c.p., furono contestati alle parti anche i reati di lesioni e morte aggravati dalla violazione della normativa prevenzionistica. In quel contesto, infatti, la Corte ha precisato come per ‘luogo di lavoro’ tutelato dalla normativa antinfortunistica, debba intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e tale da ricomprendere tutti gli spazi in cui l’attività lavorativa si sviluppa e in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere per ragioni connesse all’attività lavorativa possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro, inclusi gli estranei”. D’altra parte, a parere dell’autrice, “è pur vero che a fronte di questa lata nozione di luogo di lavoro, non possa ritenersi affatto scontata né automatica l’estensione all’ambiente esterno della sfera soggettiva dell’aggravante prevenzionistica, fino a ricomprendervi eventi dannosi cagionati a soggetti estranei all’azienda (‘terzi’, in senso lato), ma che con la stessa e con i luoghi di lavoro entrano in contatto”.
Dunque, sebbene la giurisprudenza evidenzi la sussistenza di uno scambio e, talvolta, di una commistione tra il piano interno e quello esterno al luogo di lavoro, “ciò si traduce in una risposta differenziata sul piano sanzionatorio che ammette, solo in certi casi, il ‘ridondare’ della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro anche nella tutela dei terzi ma non consente l’esito ‘simmetrico opposto’”.
Resta, in ogni caso, indiscusso, come confermato dal Tribunale di Milano, che “il disastro ferroviario rappresenti un rischio tipico imprenditoriale che attiene alla sicurezza della circolazione ferroviaria che va tenuto distinto dal rischio ‘lavorativo’ di modo che, al verificarsi di un tale evento, rileva anzitutto la violazione della disciplina sulla circolazione ferroviaria e non necessariamente di quella prevenzionistica”.
Rimandiamo alla lettura integrale del contributo che si sofferma ampiamente anche sui parametri valutativi utili ad individuare la posizione di garanzia datoriale in materia prevenzionistica all’interno di contesti aziendali caratterizzati da modelli di decentramento decisionale ed organizzativo. Ne riportiamo, in conclusione, il sommario:
- Posizione del problema.
- Sulla “tipicità” del disastro ferroviario.
- Sulla multi-datorialità prevenzionistica.
- Organizzazioni complesse e responsabilità datoriale.
- Alcune riflessioni conclusive.
Tiziano Menduto
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Tribunale di Milano - Sentenza n. 2241 del 25 febbraio 2025 - sez. V penale.
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