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Minori e visite preassuntive

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

25/07/2006

Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello relativo alla protezione dei giovani sul lavoro.

Minori e visite preassuntive

Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello relativo alla protezione dei giovani sul lavoro.

Pubblicità

L’individuazione del medico tenuto ad effettuare la visita medica preassuntiva del minore, per valutarne l’idoneità all'attività lavorativa, è stata oggetto di una istanza di interpello presentata al Ministero del Lavoro dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino.

Il comma 3 dell’art. 8 della Legge n. 977/1967, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, stabilisce che le visite mediche, preventive e periodiche, del minore “sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del servizio sanitario nazionale”.

“Stante la lettura della norma, risulta che il medico abilitato a verificare l’idoneità del minore è colui che appartiene all’organizzazione sanitaria pubblica. [...]".
Diversamente e in maniera espressa  - si legge nell'interpello - il Legislatore ha previsto in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 626/1994, laddove ha precisato che il medico competente possa essere un libero professionista oppure un dipendente da una struttura esterna pubblica o privata oltre che dipendente del datore di lavoro; le norme sulla sorveglianza sanitaria sono peraltro applicabili soltanto ai minori adolescenti e non anche ai bambini, sempre che i primi siano adibiti alle attività lavorative soggette a sorveglianza. “

“In conclusione,  - afferma il Ministero del Lavoro - ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, qual è ad es. il medico di medicina generale.”

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