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Il rischio biologico nel settore agro-zootecnico e forestale

Il rischio biologico nel settore agro-zootecnico e forestale
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

15/10/2018

Informazioni e indicazioni sull’esposizione ad agenti biologici nel settore agro-zootecnico e forestale. La situazione infortunistica, la valutazione dei rischi, la normativa e le categorie lavorative esposte.

Il rischio biologico nel settore agro-zootecnico e forestale

Informazioni e indicazioni sull’esposizione ad agenti biologici nel settore agro-zootecnico e forestale. La situazione infortunistica, la valutazione dei rischi, la normativa e le categorie lavorative esposte.

 
Roma, 15 Ott – Il settore agro-zootecnico continua a costituire in Italia una importante parte della realtà produttiva. In particolare “i dati dell’ultimo censimento dell’agricoltura indicano che nel 2010 in Italia esistevano poco più di 1,6 milioni di imprese agricole, di cui circa 400.000 al Nord, 252.000 al Centro e circa 970.000 nel mezzogiorno” e nell’intero anno 2016 “sono stati impiegati in tale settore circa 884.000 addetti, con un aumento di quasi il 5% rispetto al 2015”.
 

A fornire questi dati e a offrire uno sguardo generale sul settore, con riferimento ai rischi biologici e alle malattie trasmesse da animali, è il documento Inail “ Zoonosi trasmesse da zecche” che dedica un capitolo del libro al rischio biologico nel settore agro-zootecnico e forestale.

 

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La situazione infortunistica e tecnopatica in agricoltura

Il documento si sofferma anche sugli infortuni del settore e indica che “nel quinquennio 2011 - 2015, nella gestione agricoltura si è registrata una notevole diminuzione del fenomeno infortunistico: si è passati dalle oltre 47.000 denunce del 2011 alle 38.000 del 2015 (-19,2%), mentre per le denunce con esito mortale il calo è stato più contenuto (-9,8%, da 184 decessi a 166)”.

 

Tuttavia se diminuiscono gli infortuni, il fenomeno tecnopatico, la situazione delle malattie professionali, è in controtendenza. Sempre nel quinquennio di riferimento “si è passati da 8.034 denunce nel 2011 alle 12.257 del 2015 (+52,6%)” e ovviamente gli infortuni denunciati “interessano soprattutto patologie che colpiscono il sistema osteo-articolare e muscolo-tendineo”.

 

Riguardo poi ai rischi lavorativi si segnala che oggi l’impiego corretto di attrezzature necessarie alla distribuzione di fitofarmaci “può ridurre l’esposizione dell’operatore agli agenti chimici, diminuendo la probabilità di insorgenza di patologie professionali per effetto dell’assorbimento attraverso la cute, dell’inalazione o dell’ingestione del prodotto”.

 

Tuttavia, avvicinandoci al tema dei rischi biologici e delle malattie trasmesse dagli animali all’uomo, si segnala che nel settore agro-zootecnico “accanto alle patologie causate da agenti fisici e chimici vanno ricordate le zoonosi, che vengono trattate dall’Inail come infortuni”.

 

Gli agenti biologici e la valutazione dei rischi

Il documento sottolinea che “oltre alla difficoltà oggettiva nell’individuazione delle precise modalità di contagio da agenti biologici, nella misurazione ambientale dei microrganismi e nella stima di contaminazione microbica relativa a differenti ambiti lavorativi, nel settore si osserva spesso la mancanza di un’adeguata opera di prevenzione dai rischi lavorativi”. E ciò è legato “a una serie di motivazioni: molte delle aziende agro-zootecniche sono a gestione familiare, con conseguente difficoltà di accesso alle risorse e alle figure professionali che nel corso degli anni hanno profondamente cambiato la prevenzione in altri ambienti di lavoro; particolarmente difficile sembra essere l’informazione e la formazione sulla prevenzione dei rischi lavorativi in tale settore”.

 

La tutela dei lavoratori dai rischi biologici in zootecnia è un “obiettivo di particolare rilievo” ed è necessario essere consapevoli che “numerosissime sono le possibili infezioni correlate alle attività agro-zootecniche”, in particolare quelle che inducono il lavoratore a svolgere la propria attività a contatto diretto con la natura e con gli animali (agricoltori, giardinieri, boscaioli, allevatori, veterinari, guardie forestali)”.

 

Il documento indica che lo “sviluppo delle conoscenze e delle metodiche diagnostiche innovative, insieme allo sviluppo dei fattori di modernizzazione, di ricerca, di prevenzione e sicurezza, di tecniche e produzioni ecologiche, di formazione professionale, permettono un approccio nuovo verso lo studio dei rischi biologici in agricoltura”.

E riguardo agli agenti biologici si indica che ci sono “due importanti fattori che vanno presi in considerazione allorché si valuta il rischio”:

  • “le sorgenti di rischio di esposizione ad agenti biologici;
  • le modalità di trasmissione delle infezioni occupazionali”.

 

Quando avviene l’esposizione ad agenti biologici?

Il documento indica che nel settore agro-zootecnico e forestale “l’esposizione agli agenti biologici avviene ogniqualvolta un soggetto venga a contatto sul luogo di lavoro con:

  • acque di scarico;
  • allergeni;
  • animali;
  • artropodi-vettori;
  • derivati di origine animale;
  • generi alimentari;
  • materiali naturali o di natura organica, quali terra, argilla, derivati da piante;
  • polveri organiche;
  • rifiuti”.

 

E sono segnalate nel documento alcune delle categorie lavorative interessate al rischio biologico:

  • “addetti al commercio e ai trasporti di animali vivi e di carni;
  • addetti alla depurazione delle acque di scarico;
  • addetti alla macellazione delle carni;
  • addetti alla pastorizia;
  • addetti alla piscicoltura;
  • addetti alla produzione e alla manipolazione degli alimenti;
  • allevatori; 
  • conciatori, tosatori;
  • agricoltori;
  • forestali;
  • laboratoristi;
  • operatori ecologici e addetti agli impianti di smaltimento rifiuti;
  • veterinari”.

 

La normativa per il rischio biologico

Il documento si sofferma su alcune indicazione normative sul rischio biologico, con particolare riferimento a quanto contenuto nel Titolo X del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

Si ricorda poi che nel settore agro-zootecnico “per i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 prevede “semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione”.

 

Riportiamo, in conclusione, alcune indicazioni su normative e circolari relative al tema degli agenti biologici e delle zoonosi:

  • Circolare del Ministero della salute n. 10 del 13 luglio 2000, riguardante l’epidemiologia e le misure di prevenzione di queste infezioni. La circolare “rappresenta l’aggiornamento di una norma precedente” e sono specificate “le misure di profilassi comportamentale, fondate sull’informazione e sull’educazione sanitaria della popolazione generale e delle categorie professionali potenzialmente esposte al rischio di puntura da zecche”;
  • D.M. salute 15 dicembre 1990 che ha catalogato le malattie infettive in 5 classi, caratterizzate da procedure di notifica differenti sulla base della gravità della malattia. Nel decreto si fa riferimento anche al Sistema informatizzato di malattie infettive (SIMI). Istituito grazie alla collaborazione tra l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute, “ha lo scopo di informatizzare il flusso delle notifiche di malattie infettive e rendere disponibili i dati in formato elettronico. Tale sistema di sorveglianza è stato recentemente incluso nell’elenco B1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 marzo 2017 “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”;
  • Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, direttiva sulle “misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della dec. 90/424/CEE del consiglio e che abroga la dir. 92/117/CEE del Consiglio”;
  • Decreto legislativo 04 aprile 2006, n.191 “Attuazione della dir. 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale “ Zoonosi trasmesse da zecche”, a cura di Wanda D’Amico, Diego De Merich, Simona Di Renzi, Maria Concetta D’Ovidio, Agnese Martini, Paola Melis, Paola Tomao, Nicoletta Vonesch (Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale), coordinamento scientifico di Sergio Iavicoli e Paola Tomao, edizione 2018 (formato PDF, 912 kB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Le zoonosi trasmesse da zecche”.

 

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