Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I problemi dell’idoneita’ alla guida in ambito lavorativo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

07/07/2009

Disponibile un documento che in relazione agli obblighi del medico competente di verifica delle condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope del lavoratore, opera un’analisi della normativa in vigore e coglie alcune criticità.

I problemi dell’idoneita’ alla guida in ambito lavorativo

Disponibile un documento che in relazione agli obblighi del medico competente di verifica delle condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope del lavoratore, opera un’analisi della normativa in vigore e coglie alcune criticità.

google_ad_client

Come già indicato da PuntoSicuro le Conferenze Stato-Regioni del 30 Ottobre 2007 e del 18 Settembre 2008 hanno esteso alle funzioni del medico competente l’obbligatorietà di effettuare accertamenti tossicologici per sostanze psicotrope e stupefacenti a carico di alcune particolari categorie di lavoratori, ad esempio quelle occupate nel settore dei trasporti.
Ma nella normativa attualmente in vigore secondo alcuni ricercatori vi sono alcune “criticità emergenti tra le pieghe del complesso e articolato quadro legislativo di riferimento”.
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



 
Di queste criticità si occupa un intervento uscito sul numero di Gennaio/Marzo 2009 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia nella sezione dedicata alla Medicina del Lavoro.
Si tratta del contributo “Sostanze voluttuarie e idoneità alla guida in ambito lavorativo”, scritto da  P. Paraluppi, G. Fassina, G. Ferrari e L. Tronconi.
 
Nel documento viene fatta un’analisi della normativa in vigore, ad esempio in riferimento al Decreto legislativo 285/1992 (meglio conosciuto come “Nuovo Codice della Strada”, “il quale ha subito, nel corso degli anni, significative modificazioni ed integrazioni”) o al Decreto legislativo 81/2008 specialmente in tema di “rapporti tra l’organizzazione dell’impresa e la sorveglianza sanitaria”.
In questo quadro d’insieme va inserito il comma 4 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, “essendo norma innovativa per la sua specifica rilevanza in ambito sanitario giuslavoristico e, nel contempo, per essere disposizione che necessita di una interpretazione sistematica, con particolare riguardo alla previgente e sostanzialmente complementare disciplina in tema di idoneità alla guida contenuta nel Codice della Strada, nelle sue norme di attuazione, nonché nelle disposizioni in tema di assunzione di alcool e stupefacenti”.
Ricordiamo che il suddetto articolo delinea uno specifico ambito nel quale “il medico competente è titolato a verificare a carico del lavoratore condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, così da poter  dare oggi un inquadramento normativo di grado primario a quanto indicato nei Provvedimenti Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e del 18 settembre 2008, i quali hanno esteso alle funzioni del medico competente l’obbligatorietà di dare corso ad accertamenti tossicologici per sostanze stupefacenti e psicotrope da effettuarsi a carico di talune categorie di lavoratori per lo più, ma non solo, appartenenti al settore del trasporto”.
 
Ai fini dell’analisi della normativa presente nel Testo Unico il documento richiama quanto sancito anche nell’articolo 15, c. 1, lettera m – secondo cui “l’allontanamento del lavoratore esposto a rischi per motivi sanitari inerenti la sua persona costituisce un obbligo generale” - o nell’articolo 25, comma 1, lettera b, che conferma il ruolo di primo piano del medico competente e negli articoli relativi alla ricostruzione del riparto delle competenze e dei profili funzionali delineati per le diverse figure: datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore.
 
Riguardo alla normativa gli autori affermano che ”il quadro offerto dal legislatore ha sedimentato nel tempo un groviglio di norme alquanto scorrelate, imprecise, con tratti di intrinseca contraddittorietà, tanto da affievolirne la precettività e, di conseguenza, le concrete potenzialità di tutela”.
Ad esempio “va registrato come l’art. 41, comma 4 del D.lgs. n° 81/2008 operi - nell’attribuzione al medico competente di funzioni di verifica in tema di sostanze psicoattive - un rinvio ad altre fonti dell’ordinamento, reso necessario dal fatto che la citata disposizione è palesemente priva di qual si voglia portata regolatoria di dettaglio, sia in ordine all’ambito di applicazione soggettivo, che per le modalità (poteri, garanzie, limiti, ecc.) con cui dare corso alla “…verifica…” sulle condizioni del lavoratore”.
 
Attraverso l’analisi svolta, anche in relazione all’articolo 15 della legge n° 125/2001, gli autori concludono che “a fronte di un quadro normativo che per un certo verso, appare indebolito proprio sul fronte del contenimento dei rischi connessi all’assunzione di sostanze psicoattive, soprattutto per quanto concerne l’alcol, l’insussistenza di un esplicito rinvio formale alla disposizione codicistica stradale contenuta nell’art.119 del D. Lgs. 285/1992 non consente al medico competente, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento di riscontro positivo nel lavoratore per assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti, di azionare l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alla guida, resa possibile in via mediata dai soli operatori sanitari chiamati a svolgere istituzionalmente tali accertamenti”.
 
 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, VOLUME XXXI - N. 1 - Gennaio/Marzo 2009, “Sostanze voluttuarie e idoneità alla guida in ambito lavorativo”, scritto da  P. Paraluppi (Asl di Pavia), G. Fassina, G. Ferrari e L. Tronconi (Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologia “Antonio Fornari”, Sezione di Scienze Forensi, Bioetica e Diritto Sanitario, Pavia) (formato PDF, 27 kB).



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Circolare INL 1/2026: DPI, scale, sorveglianza sanitaria e rischio violenza

Stress termico: fattori di rischio, vulnerabilità e colpi di calore

Imparare dagli errori: le conseguenze delle ondate di calore

Imparare dagli errori: le condizioni che aumentano la suscettibilità al caldo


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

30LUG

L’8 agosto sarà la Giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro

29LUG

Caldo estremo e lavoro: tecnologie digitali e nuove strategie

28LUG

La gestione del calore sul luogo di lavoro in un clima in evoluzione

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
31/07/2026: Imparare dagli errori – Le condizioni che predispongono ai rischi microclimatici – la scheda di Infor.mo. 8247
31/07/2026: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - Improving well-being in construction: tailored prevention measures for psychosocial risks – Case Study - edizione 2026
30/07/2026: Inail – Utilizzo di corroboranti per la protezione sostenibile delle colture agricole – Factsheet edizione 2026
30/07/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12349 del 02 aprile 2026 - Infortunio mortale in cantiere durante le operazioni di sollevamento e posa di una centina: responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza e mancata sostituzione del capocantiere.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO CHIMICO

MASE: rischi del mercurio e addio all'amalgama dentale


INFORTUNI IN ITINERE

MASE: rischi del mercurio e addio all'amalgama dentale


APPALTI E COSTI DELLA SICUREZZA

Prevenzione infortuni negli appalti: il quaderno Inail con le buone pratiche


RISTORAZIONE E TURISMO

Le malattie professionali nelle attività alberghiere e della ristorazione


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità