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I problemi dell’idoneita’ alla guida in ambito lavorativo

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

07/07/2009

Disponibile un documento che in relazione agli obblighi del medico competente di verifica delle condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope del lavoratore, opera un’analisi della normativa in vigore e coglie alcune criticità.

I problemi dell’idoneita’ alla guida in ambito lavorativo

Disponibile un documento che in relazione agli obblighi del medico competente di verifica delle condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope del lavoratore, opera un’analisi della normativa in vigore e coglie alcune criticità.

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Come già indicato da PuntoSicuro le Conferenze Stato-Regioni del 30 Ottobre 2007 e del 18 Settembre 2008 hanno esteso alle funzioni del medico competente l’obbligatorietà di effettuare accertamenti tossicologici per sostanze psicotrope e stupefacenti a carico di alcune particolari categorie di lavoratori, ad esempio quelle occupate nel settore dei trasporti.
Ma nella normativa attualmente in vigore secondo alcuni ricercatori vi sono alcune “criticità emergenti tra le pieghe del complesso e articolato quadro legislativo di riferimento”.
 
 
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Di queste criticità si occupa un intervento uscito sul numero di Gennaio/Marzo 2009 del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia nella sezione dedicata alla Medicina del Lavoro.
Si tratta del contributo “Sostanze voluttuarie e idoneità alla guida in ambito lavorativo”, scritto da  P. Paraluppi, G. Fassina, G. Ferrari e L. Tronconi.
 
Nel documento viene fatta un’analisi della normativa in vigore, ad esempio in riferimento al Decreto legislativo 285/1992 (meglio conosciuto come “Nuovo Codice della Strada”, “il quale ha subito, nel corso degli anni, significative modificazioni ed integrazioni”) o al Decreto legislativo 81/2008 specialmente in tema di “rapporti tra l’organizzazione dell’impresa e la sorveglianza sanitaria”.
In questo quadro d’insieme va inserito il comma 4 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, “essendo norma innovativa per la sua specifica rilevanza in ambito sanitario giuslavoristico e, nel contempo, per essere disposizione che necessita di una interpretazione sistematica, con particolare riguardo alla previgente e sostanzialmente complementare disciplina in tema di idoneità alla guida contenuta nel Codice della Strada, nelle sue norme di attuazione, nonché nelle disposizioni in tema di assunzione di alcool e stupefacenti”.
Ricordiamo che il suddetto articolo delinea uno specifico ambito nel quale “il medico competente è titolato a verificare a carico del lavoratore condizioni di alcol dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, così da poter  dare oggi un inquadramento normativo di grado primario a quanto indicato nei Provvedimenti Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e del 18 settembre 2008, i quali hanno esteso alle funzioni del medico competente l’obbligatorietà di dare corso ad accertamenti tossicologici per sostanze stupefacenti e psicotrope da effettuarsi a carico di talune categorie di lavoratori per lo più, ma non solo, appartenenti al settore del trasporto”.
 
Ai fini dell’analisi della normativa presente nel Testo Unico il documento richiama quanto sancito anche nell’articolo 15, c. 1, lettera m – secondo cui “l’allontanamento del lavoratore esposto a rischi per motivi sanitari inerenti la sua persona costituisce un obbligo generale” - o nell’articolo 25, comma 1, lettera b, che conferma il ruolo di primo piano del medico competente e negli articoli relativi alla ricostruzione del riparto delle competenze e dei profili funzionali delineati per le diverse figure: datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore.
 
Riguardo alla normativa gli autori affermano che ”il quadro offerto dal legislatore ha sedimentato nel tempo un groviglio di norme alquanto scorrelate, imprecise, con tratti di intrinseca contraddittorietà, tanto da affievolirne la precettività e, di conseguenza, le concrete potenzialità di tutela”.
Ad esempio “va registrato come l’art. 41, comma 4 del D.lgs. n° 81/2008 operi - nell’attribuzione al medico competente di funzioni di verifica in tema di sostanze psicoattive - un rinvio ad altre fonti dell’ordinamento, reso necessario dal fatto che la citata disposizione è palesemente priva di qual si voglia portata regolatoria di dettaglio, sia in ordine all’ambito di applicazione soggettivo, che per le modalità (poteri, garanzie, limiti, ecc.) con cui dare corso alla “…verifica…” sulle condizioni del lavoratore”.
 
Attraverso l’analisi svolta, anche in relazione all’articolo 15 della legge n° 125/2001, gli autori concludono che “a fronte di un quadro normativo che per un certo verso, appare indebolito proprio sul fronte del contenimento dei rischi connessi all’assunzione di sostanze psicoattive, soprattutto per quanto concerne l’alcol, l’insussistenza di un esplicito rinvio formale alla disposizione codicistica stradale contenuta nell’art.119 del D. Lgs. 285/1992 non consente al medico competente, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento di riscontro positivo nel lavoratore per assunzione di alcol e/o di sostanze stupefacenti, di azionare l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alla guida, resa possibile in via mediata dai soli operatori sanitari chiamati a svolgere istituzionalmente tali accertamenti”.
 
 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, VOLUME XXXI - N. 1 - Gennaio/Marzo 2009, “Sostanze voluttuarie e idoneità alla guida in ambito lavorativo”, scritto da  P. Paraluppi (Asl di Pavia), G. Fassina, G. Ferrari e L. Tronconi (Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Forensi e Farmaco-Tossicologia “Antonio Fornari”, Sezione di Scienze Forensi, Bioetica e Diritto Sanitario, Pavia) (formato PDF, 27 kB).



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