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Errata corrige: quiz del 02.09.02

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

12/09/2002

Attenzione: informazione errata inerente alla sorveglianza sanitaria degli addetti delle lavanderie a secco.

Errata corrige: quiz del 02.09.02

Attenzione: informazione errata inerente alla sorveglianza sanitaria degli addetti delle lavanderie a secco.

Nel numero 611 del nostro quotidiano abbiamo presentato il seguente quiz inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori delle lavanderie a secco.

Ogni quanti mesi devono essere sottoposti a visita da parte del medico competente i lavoratori che in una lavanderia a secco svolgono una attività con l'uso di percloroetilene?
a) 3 mesi
b) 6 mesi
c) 12 mesi

Erroneamente, nel n.616, abbiamo indicato come risposta corretta la prima risposta, cioè la visita trimestrale.

In realtà la risposta, tratta dall'opuscolo Inail ''Il rischio chimico nelle lavanderie a secco'' ad oggi ancora presente sul sito dell'Istituto, non ha tenuto conto delle modifiche al D.P.R. 303/1956 introdotte dal D.Lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002.

Il nuovo decreto ha abrogato le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al D.P.R. 303/1956 ed ha aggiunto al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 il "Titolo VII-bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI'' .

In particolare, riguardo alla sorveglianza sanitaria ha introdotto l' Art. 60-decies che prescrive:
'' (Sorveglianza sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.''

L'errore, sia nella formulazione della domanda sia nella risposta, ci è stato segnalato da un attento lettore, l'ing. Giancesare Rista, che ringraziamo.

Abbiamo provveduto a contattare l'Inail per effettuare questo chiarimento e per segnalare il mancato aggiornamento dell'opuscolo presente on-line.



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