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Dopo il resoconto del processo e
della sentenza Thyssenkrupp
pubblicato
nei giorni scorsi, continua il commento di Rolando Dubini dedicato in
questa seconda parte a un approfondimento sul concetto di omicidio volontario
con dolo eventuale e sulla previsione della confisca del profitto derivante dal
reato prevista dal D.lgs. 231/2001.
2. Approfondimento
2.1 L'omicidio volontario con
dolo eventuale
La
fattispecie giuridica dell'omicidio volontario con dolo eventuale viene così spiegata dalla
Cassazione, in diverse sentenze: “si ha dolo
eventuale quando chi agisce è consapevole che dalla propria
condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche
conseguenze diverse e più gravi”.
L’
omicidio volontario con dolo eventuale è
il “gradino” immediatamente superiore all’omicidio colposo con colpa cosciente
che è stato invece contestato agli altri dirigenti condannati e che rappresenta
il più grave tra le “tipologie” di omicidio colposo.
L'automobilista intossicato da
droghe ed alcol che percorre una strada cittadina trafficata a folle velocità,
non rispetta le strisce pedonali e investe sulle strisce pedonali due giovani
fidanzati, provocandone la morte.
Il poliziotto che esplode un
colpo di pistola da grande distanza per fermare un veicolo che riprende la
marcia da un autogrill lungo un’autostrada, colpendo una delle persone
trasportate e provocandone la morte.
L'amministratore delegato che
ometto scientemente di approntare le necessarie misure tecniche, organizzative,
procedurali, formative e informative di sicurezza e antincendio atte ad evitare
il verificarsi di incendi potenzialmente letali, pur nella piena consapevolezza
del rischio di un incendio letale, che puntualmente si verifica.
Come qualificare queste condotte? Omicidi volontari con dolo
indiretto o eventuale (art. 575 c.p.: pena minima anni 21, pena massima anni
30) oppure omicidi colposi con colpa cosciente o con previsione dell’evento
(art. 589 c.p., aggravato come da art. 61 n. 3 c.p.: pena massima 7 anni
aumentata di un terzo)?
La discussione è aperta da tempo,
ma ora la bilancia è decisamente a favore dell'omicidio volontario con dolo
eventuale con la sentenza che stiamo analizzando – in attesa della
pubblicazione delle motivazioni – che ha condannato, tra l’altro, l’Amministratore
delegato della
ThyssenKrupp
per omicidio volontario con dolo eventuale.
Per capire in cosa consista
concettualmente il dolo eventuale, e in cosa sia diverso dalla colpa cosciente
si può fare utilmente riferimento alla sentenza n. 10411 emessa il 15 marzo
2011 dalla Prima Sezione Penale della Cassazione:
“la giurisprudenza di
legittimità individua il fondamento del dolo indiretto o eventuale nella
rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell’agente, della concreta
possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione
dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria. Il soggetto pone in
essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella
rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In
altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato
accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché
lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva”;
“si versa, invece, nella forma
di colpa definita "cosciente", aggravata dall’avere agito nonostante
la previsione dell'evento (art. 61 n. 3 cod. pen.), qualora l’agente, nel porre
in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia
escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio
che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole
speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri
fattori”.
La Corte d'assise di Torino ha
accertato che lo stabilimento industriale torinese della
ThyssenKrupp
fosse carente sul versante delle misure di sicurezza antincendio,
pianificazione delle emergenze, adozione di tutte le necessarie misure
tecniche, organizzative, procedurali, formative e informative in materia di
antincendio e gestione delle emergenze; ha accertato che di dette carenze fosse
a perfetta conoscenza l’amministratore delegato della stessa ThyssenKrupp; ha
accertato che il medesimo amministratore delegato fosse consapevole del rischio
di incidente mortale ai danni dei lavoratori del plesso industriale
(rappresentazione ed assunzione del rischio, derivante da precedenti clamorosi
incendi aziendali, relazioni tecniche delle compagnie di assicurazione ch
avevano imposto la franchigia elevatissima sulla linea 5 di 100 milioni di euro
lamentando gravissime carenze antincendio, e documenti aziendali interni che
riconoscevano fuori di ogni dubbio la necessità di un impianto automatico di
spegnimento incendi del valore di 800 mila euro) e che, ciò nonostante, egli
abbia tuttavia mantenuto inalterata la propria condotta omissiva consistita
nella mancata adozione dei necessari sistemi di sicurezza (volizione); ha
accertato la immediata derivazione dell’incidente mortale in argomento con la descritta
condotta omissiva (nesso eziologico di causalità).
Questo lo si deduce dalle notizie
di stampa e dal pieno recepimento, da parte della Corte di Assise,
dell’impianto accusatorio, anche per quanto riguarda le pene irrogate.
2.2 Responsabilità amministrativa
dipendente da reato penale commesso nell'interesse e a vantaggio dell'azienda:
la confisca del profitto derivante dal reato.
Di grande interessa risulta
quella parte della condanna relativa alla confisca
del prezzo del profitto derivante dal reato, ovvero gli 800 mila euro
risparmiati dalla Thyssen omettendo l'istallazione del necessario impianto di
spegnimento automatico degli incendi, necessario a causa di gravi precedenti
incendi aziendali, e richiesto dalla compagnia di assicurazione dell'azienda,
dai vigili del fuoco, e da funzioni aziendali e di gruppo competenti.
Per la prima volta viene adottata
questa misura in materia di
responsabilità
amministrativa, ovvero viene confiscato il controvalore economico del
risparmio realizzato tagliando quei costi della sicurezza la cui mancanza ha
prodotto la morte cruenta di sette lavoratori.
Questo ha fatto si che la sanzione
complessiva a carico dell'azienda è la più alta mai contesta finora in materia
di omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione infortuni.
Con una sentenza (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza del 02/07/2008
n. 26654) la Cassazione Penale ha affrontato nel 2008 il delicato tema
dell’identificazione della nozione di “
profitto
confiscabile” ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2001, norma che prevede,
al primo comma, che “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza
di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la
parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai terzi in buona fede”.
In tale sentenza la Suprema Corte pone il
seguente principio di diritto: “il profitto del reato nel sequestro preventivo
funzionale alla confisca, disposto - ai sensi degli art. 19 e 53 del
D.
Lgs. n. 231/2001 - nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è
concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente
conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con
l’ente”.
Scrive Anna Guardavilla, “la Cassazione,
poi, nel definire i contenuti e i contorni della nozione penalistica di
profitto che non è definita dalla normativa né coincide con il corrispondente
concetto utilizzato in ambito economico-aziendalistico, ha operato una
distinzione tra il “profitto” ed alcuni concetti limitrofi quali il “prezzo”,
il “prodotto” e il “provento” del reato:
- prodotto, quale “risultato empirico
dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite
mediante il reato”;
- prezzo, quale “compenso dato o promesso
ad una determinata persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito”;
- provento, che ha carattere
omnicomprensivo tale da ricomprendere “tutto ciò che deriva dalla commissione
del reato e, quindi, le diverse nozioni di “prodotto”, “profitto” e “prezzo” ”.
Rolando Dubini, avvocato in Milano