|
|
|
|
 |
|
Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
|
|
|
Anno 12 - numero 2373 di lunedì 12 aprile 2010
Sulla responsabilita' del DDL anche in presenza del coordinatore Cassazione: la presenza in cantiere di un coordinatore per la sicurezza non esonera i datori di lavoro delle imprese appaltatrici esecutrici dalla loro autonoma posizione di garanzia in merito al rispetto delle norme di sicurezza. A cura di G. Porreca.
google_ad_client
Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 42477 del 5 novembre 2009 (u. p. 16/7/2009) - Pres. Mocali – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.)
Martusciello – Ric. C. V.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
In tema di appalti sono tenuti all’obbligo della osservanza delle norme di
legge in materia di prevenzione degli infortuni tutti coloro che esercitano
lavori e quindi anche i subappaltatori i quali hanno l’onere di accertare e di
riscontrare la sicurezza dei luoghi di lavoro anche se la loro attività si
svolge in concomitanza con l’attività prestata da altri soggetti né gli stessi
possono esimersi da responsabilità facendo affidamento sul comportamento e
sull’opera prevenzionale degli altri datori di lavoro o sull’operato del
coordinatore per la sicurezza o di altro rappresentante del committente.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il
caso
Il Tribunale condannava in sede di rito abbreviato il titolare di una
ditta
subappaltatrice alla pena di giorni 27 di reclusione ed al risarcimento
del
danno, da liquidare in separato giudizio, per aver provocato delle
lesioni
colpose in danno di un operaio, costituite da trauma cranico commotivo e
da
frattura dell'osso frontale, del polso destro, del radio sinistro e del
capitello radiale, lesioni subite durante dei lavori di ristrutturazione
edilizia a seguito di una caduta
dall’altezza di 4 metri per la rottura del parapetto,
non realizzato a norma e privo di adeguata robustezza, di un ponteggio
utilizzato come castello di tiro. Il Tribunale riconosceva la
responsabilità
del datore di lavoro, pur essendo stato il ponteggio eretto dalla ditta
appaltatrice,
per aver consentito che il proprio dipendente lavorasse in una
situazione di
visibile mancanza di sicurezza. La condanna di primo grado veniva quindi
confermata, a seguito di impugnazione dell'imputato, dalla Corte di
Appello la
quale osservava che dalle indagini era emerso che la mancanza di
sicurezza del ponteggio
era ben visibile, tanto che una parte della struttura era stata
assicurata con
del solo filo di ferro.
Il ricorso e la decisione della Corte di
Cassazione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello il difensore
dell'imputato ha
fatto ricorso alla Corte di Cassazione facendo osservare che i suoi
operai in
cantiere avevano fatto uso di un ponteggio installato dalla ditta
appaltatrice
e che il titolare di questa stessa ditta fra l’altro era stato assolto
in un
separato giudizio perché delle omissioni in tema di sicurezza
nel
cantiere era stato riconosciuto responsabile il coordinatore per la
sicurezza nominato dal committente che aveva avuto il compito di
coordinare le
imprese operanti in cantiere e che aveva impartito le direttive per
mettere a
norma lo stesso. L’imputato, quindi, faceva osservare un contrasto di
individuazione di responsabilità
ed ha chiesto il riconoscimento della sua estraneità essendo peraltro la
sua
posizione in qualità di ditta subappaltatrice analoga se non addirittura
più
defilata rispetto a quella dell’appaltatore.
Il ricorso dell’imputato è stato però dichiarato infondato ed
inammissibile
dalla Corte di Cassazione. La stessa, mettendo in evidenza
preliminarmente
l’indipendenza dei due giudizi a carico dell’appaltatore e del
subappaltatore
per la presenza nell’accaduto di un concorso di cause indipendenti, ha
posto in
evidenza che l’operaio era caduto dal ponteggio a causa di una
insufficiente
robustezza del parapetto posto a protezione del piano di lavoro e che le
carenze del ponteggio erano visibili ictu oculi per cui l'omissione del
controllo della stabilità e della sicurezza
del
ponteggio da parte del subappaltatore datore di lavoro
dell’infortunato,
tra l’altro presente in cantiere al momento del fatto, ha costituito un
fattore
(con)causale determinate dell'incidente, ai sensi dell'articolo 40 comma
2 c.p.
in ragione della posizione di garanzia gravante sullo stesso in qualità
di
datore di lavoro della vittima.
La Corte di Cassazione in merito poi alla sentenza di assoluzione
dell’appaltatore da parte del Tribunale
ha ritenuto discutibile il principio in base al quale lo stesso ha
formulata tale assoluzione fondandola sul fatto che, avendo l’azienda
agricola
committente nominato un responsabile
della
sicurezza con oneri di coordinamento tra le imprese operanti in
cantiere, l'appaltatore era esonerato dalle responsabilità connesse alla
prevenzione infortuni. “Invero”,
sostiene la Corte di Cassazione, “la nomina da
parte del committente di un responsabile, non esonera il datore di
lavoro dal
controllare l'adozione delle misure di sicurezza, come si evince dal
Decreto
Legislativo n. 494 del 1996, articolo 9, lettera a) e b), ciò perché il
datore
di lavoro è il soggetto in via primaria onerato degli obblighi di
prevenzione e
di sicurezza, a cui si aggiunge, senza alcuna estromissione, la
responsabilità
del committente”. “Nel caso in cui in
un cantiere” prosegue la suprema Corte ”operino
più imprese, per l'affidamento di subappalti, questa Corte di
legittimità ha
ripetutamente stabilito che in tema di prevenzione degli infortuni sul
lavoro,
gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico
riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un
unico
cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che
esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato
all'esecuzione
di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed
accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si
svolga
contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene
l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile
all'appaltatore,
che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Cass. 4,
2147/06, Clemente)”.
“Invero”, prosegue ancora la Corte di
Cassazione,”in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'obbligo della osservanza
delle
norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai
sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1995, articolo 4
e,
quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto del Decreto
del
Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 1 e 3 (norme
vigenti
all'epoca dei fatti) quindi anche il subappaltatore, che ha l'onere di
riscontrare ed accertare la sicurezza
dei
luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga
concomitantemente
ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da
responsabilità
facendo affidamento sull'opera preventiva di questi ultimi”
In definitiva, quindi, conclude la suprema Corte “In ragione
dei ricordati principi, il subappaltatore non perde la sua
posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia
operante l'appaltatore ed un rappresentante del committente”.
Corte
di
Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 42477 del 5 novembre 2009
- (u. p. 16/7/2009) - Pres. Mocali – Est. Izzo – P.M. (Parz. conf.)
Martusciello – Ric. C. V. - La presenza in cantiere di un coordinatore
per la sicurezza nominato dal committente non esonera i datori di lavoro
delle
imprese appaltatrici esecutrici dalla loro autonoma posizione di
garanzia in
merito al rispetto delle norme di sicurezza.
Commenti alla pagina.
Nessun commento attualmente presente.
Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro. |
|
NEWSLETTER
|
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:
|
|
|
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di
Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562 Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS |
|
|
|