Il documento prende in esame il
Decreto legislativo 81/2008 e in particolare il Titolo III, Capo II «Uso dei dispositivi di protezione individuale» è dichiara che è “immediatamente evidente che
non esistono, nel nuovo provvedimento, novità rispetto alla precedente disciplina, tranne che per alcune indicazioni sulla valutazione dei
DPI contenute nell’Allegato VIII”.
In particolare il punto 4, Allegato VIII, “elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’art. 77 (obblighi del datore di lavoro), commi 1 e 4”, riporta una tabella concernente le
indicazioni per la valutazione dei DPI che può offrire indicazioni utili alla scelta dei
dispositivi di protezione individuale, con riferimento particolare a :
- gli elmetti di protezione per l’industria;
- gli occhiali protettivi e gli schermi per la protezione del viso;
- gli otoprotettori;
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- le calzature per uso professionale;
- gli indumenti di protezione;
- i giubbotti di salvataggio per l’industria;
La tabella, riportata in parte nell’intervento di Cortis, è strutturata in forma modulare e, per ogni tipologia di DPI, riporta i “rischi da cui proteggere”, i “rischi derivanti dal dispositivo” e i “rischi derivanti dall’uso del dispositivo”; inoltre, ciascuno di questi soggetti è suddiviso in “tipo di rischio”, “origine e forma del rischio” e “criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo”.
Questa tabella può dunque “costituire un valido indirizzo, nella scelta e/o nell’uso dei DPI e, comunque, è fonte di riflessione e di cultura sulla sicurezza”.
Tuttavia in aggiunta alle indicazioni contenute nell’Allegato VIII del
D.Lgs. 81/2008 è necessario fornire una serie di
informazioni utili alla comprensione delle problematiche relative alla
prevenzione dei rischi in relazione ai
DPI.
A questo proposito si ricorda che nella prevenzione dei rischi in attività che non possono essere eseguite in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, bisogna dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
Infatti riguardo al
DPI, “questo fornisce solo un limitato livello di protezione, considerando che: - protegge solo la persona che lo indossa;
- non può garantire il 100% della sicurezza;
- pone restrizioni alla mobilità e/o alla visibilità;
- introduce disagio e, spesso, fatica dovuta al suo peso.
Ma come operare una corretta scelta dei DPI?
Rispetto a quanto disposto al comma 1, art. 77, D.Lgs. 81/2008, relativo alla scelta del DPI, sorgono tre ordini di difficoltà:
-
valutazione oggettiva della stima dei rischi: a volte valutare un
rischio, anche in termini approssimati, può non essere un compito semplice per le oggettive “difficoltà nel reperire dati affidabili e completi sugli incidenti avvenuti” A volte mancano strumenti di quantificazione e quando questi sono presenti “si deve ricorrere a sistemi complessi e a personale qualificato che spesso manca alle piccole e medie imprese”;
-
valutazione del corretto collegamento tra i livelli di rischio e i livelli di prestazione dei DPI: sebbene sarebbe utile per una corretta scelta del DPI, “consultare anche la relativa norma di prodotto nella quale sono riportati i requisiti, le prove per assicurarsi che questi siano soddisfatti e i criteri di accettazione dei risultati delle prove”, spesso le indicazioni date generano incertezza e confusione. Infatti “crescono a dismisura le combinazioni dei livelli di prestazione e, quindi, i possibili
DPI”. Inoltre “le prove effettuate in laboratorio non replicano le condizioni reali che si incontrano sul posto di lavoro, quindi, esiste una reale difficoltà a mettere in relazione il livello di
rischio effettivo e il livello di prestazione”;
-
Esposizione a più rischi, livelli di protezione e tipi di DPI: durante un‘attività possono essere presenti più rischi, “non necessariamente allo stesso tempo e allo stesso livello”. Questo comporta “un compromesso tra i livelli di protezione e i tipi di
DPI e, comunque, alla fine, si è costretti a mantenere la protezione per tutta la durata del lavoro”, con problemi nell’ergonomia, nella mobilità e nella destrezza dell’operatore.
Nella scelta di un dispositivo può essere utile consultare le norme tecniche che sono state necessarie per la sua realizzazione.
A questo proposito l’autore nel suo intervento fornisce diverse informazioni sulle modalità di lettura delle
norme tecniche europee armonizzate.
Per scegliere i DPI idonei in relazione alle singole attività è necessario disporre inoltre di
buone prassi e linee guida, “strumenti di grande importanza, sia per il datore di lavoro, considerando le difficoltà nella scelta dei DPI, sia come riferimento per tutti gli altri soggetti coinvolti nel garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come i lavoratori, i fabbricanti, gli organismi notificati, gli organi di vigilanza e le autorità per la sorveglianza del mercato”.
Infatti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve inserirsi in un sistema integrato in cui:
- il legislatore prepara “una legislazione chiara, di facile consultazione e che considera tutti i fattori concorrenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non trascurando il fattore umano, elemento determinante degli eventi”;
- il normatore redige una “norma tecnica completa ed esaustiva nella verifica dei RES” (requisiti essenziali di sicurezza);
- il fabbricante del prodotto si adopera a “immettere sul mercato un prodotto efficace nella
prevenzione dei rischi, applicando tutte le norme che sono al passo con lo stato dell’arte”;
- l’organismo notificato accerta , “prima di emettere il certificato di conformità CE, che il fabbricante abbia considerato tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili”;
- il datore di lavoro effettua una corretta
analisi del rischio e “verifica, con tutti gli strumenti possibili, che la scelta del prodotto sia quella corretta”;
- il lavoratore utilizza correttamente i dispositivi di protezione fornitigli.
Tiziano Menduto