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Anno 11 - numero 2231 di venerdì 04 settembre 2009

Lo sapevi che - La sub delega nel correttivo del D.lgs. n. 81/2008


Un chiarimento circa la sub delega nel D.lgs. n. 81/2008 dopo le “correzioni” apportate dal D.Lgs. n. 106/2009. A cura di Rolando Dubini, avvocato.

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Il D.Lgs. n. 106/2009 ha aggiunto all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 il nuovo comma 3-bis, che costituisce una sorta di riconoscimento legislativo all'istituto della sub delega:
 
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
 
 
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La disposizione in questione non solo riconosce esplicitamente la praticabilità della sub delega, ma prevede anche un limite ben preciso: il datore di lavoro può esercitare la facoltà di delegare i propri compiti prevenzionistici e protezionistici, esclusi quelli indelegabili di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008, il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro che può risultare anche dal testo della delega medesima, può a sua volta sub delegare i propri compiti in parte o in toto, rispettando però le condizioni di validità ed efficacia della delega di cui ai primi due commi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
 
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
 
f) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
 
Il Supremo Collegio, in una delle più argomentate sentenze in materia di sub delega per quel che riguarda le funzioni antinfortunistiche, ha anticipato e chiarito il contesto della disposizione di cui al nuovo comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, sottolineando che «in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del caporeparto sub delegato, abbia richiesto al giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), escludendo che il sub delegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità di mezzi finanziari, ovvero verificare l’adempimento di specifici obblighi del direttore, il cui inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che la responsabilità di quest’ultimo deriva dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547» [Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1997, n. 1769, Rv 210260. Si veda altresì Cass. pen., sez. IV,1° giugno 2005, n. 20604: la Corte riconosce che la sub delega sia «generalmente ammessa sia pure entro limiti rigorosi dalla giurisprudenza, nonostante il principio civilistico, secondo cui “delegatus non potest delegare”»]
 
Sull'obbligo del delegato di vigilare il sub delegato: Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 39060, Conson, in ISL, 2005, 2, 107, ove altro riferimento a decisione conforme inedita, la Suprema Corte in relazione alla validità delle sub deleghe, mette in evidenza «l’irrilevanza del fatto che esse, pur se ritenute valide, non esimevano l’imputato dall’obbligo di controllare che gli eventuali sub delegati rispettassero la normativa in materia di prevenzione degli infortuni»
 
Sempre la Cass. Pen., sez. III, 15/12/1997, n. 1769, in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, ha richiesto al Giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il Giudice di rinvio ha accertato che tali mezzi economici erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria), ed ha perciò escluso che il subdelegato godesse di capacità di spesa e disponibilità finanziaria, giudicando così irrilevante accertare quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità dei mezzi finanziari.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano.

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