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Linee guida: la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nelle strutture sanitarie
Le linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con riferimento ai principali rischi presenti nelle aziende ospedaliere. Sorveglianza e valutazione dei rischi nel lavoro notturno e nella movimentazione manuale dei pazienti.
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Su “Salute
e Sicurezza sul Lavoro”, sito della Regione Lazio per lo sviluppo della cultura
della prevenzione in ambito lavorativo, sono state pubblicate le “Linee
guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori”.
Il documento affronta il tema della sorveglianza sanitaria, una delle più
importanti misure generali di tutela, prevenzione e protezione della salute dei
lavoratori esposti a rischi professionali.
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Le linee guida - elaborate da una
Commissione della Ausl Roma C
formata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dai Medici
Competenti aziendali e dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro (S.Pre.S.A.L.) – hanno l’obiettivo di definire “criteri univoci e scientificamente corretti di valutazione di idoneità
al lavoro” con riferimento alla normativa
recente.
Il documento, che contiene la valutazione
dei rischi presenti nelle strutture sanitarie e l'indicazione delle misure
di tutela ed il protocollo sanitario conseguente, inizia illustrando l'ambito
di applicazione della sorveglianza sanitaria e individuando il ruolo dei Medici
Competenti con particolare riferimento in merito all'accertamento dell'idoneità
lavorativa ed alla gestione delle "non idoneità" o "idoneità
con prescrizioni".
Successivamente vengono esaminati i principali
rischi sanitaripresenti nelle
aziende ospedaliere: il lavoro
notturno, il rischio
biologico e la movimentazione manuale dei pazienti.
Riguardo, ad esempio, alla sorveglianza
sanitaria per il lavoro notturno si ricorda che la valutazione del rischio da lavoro notturno si
basa su:
- “numero di notti effettuate;
- schema dei turni
adottato;
- criteri e limiti per la gestione delle situazioni di emergenza e di carenza
di organico - coesistenza di altri fattori di rischio (agenti chimici, stress,
ecc.)”.
Il documento ricorda che “il livello di 80 turni
notturni/anno, indicato dall'art. 1 del D.Lgs. 66/2003 (rappresentabile
anche come 7/mese o 2/settimana) può essere considerato come il livello
d'azione corrispondente ad una situazione di rischio maggiore che richiede
specifiche misure di prevenzione”.
Dopo aver segnalato, in base alle disposizioni normative, le esclusioni dal lavoro
notturno (donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di
età del bambino, minori, …)
vengono indicate le patologie che costituiscono motivo di inidoneità:
- “disturbi cronici del sonno
(es. insonnia persistente);
- gravi malattie gastrointestinali (es. ulcera peptica, pancreatine cronica,
morbo di Chron);
- malattie cardiovascolari (es. cardiopatie ischemiche, ipertensione grave);
- gravi malattie neuropsichiatriche (in particolare con alterazioni del ciclo
sonno/veglia);
- epilessia;
- diabete mellito insulino-dipendente;
- gravi patologie della tiroide e del surrene;
- insufficienza renale cronica;
- neoplasie maligne in fase di trattamento”.
Vengono anche segnalate le condizioni di ipersuscettibilità a cui prestare
attenzione nella formulazione del giudizio (ad esempio l’età, le patologie
respiratorie croniche,…).
In ogni caso tutte le controindicazioni “devono essere valutate in relazione
all'effettivo livello di rischio, cioè in particolare al numero delle notti
realmente effettuato”.
E le patologie che rappresentano condizioni di ipersuscettibilità “vanno prese
in considerazione o quando aggravano le patologie che costituiscono motivo di
inidoneità, o quando si verificano in lavoratori che effettuano un numero
consistente di turni
notturni (indicativamente 80 turni /anno) in particolare quando coesiste
contemporaneamente più di una condizione”.
Riguardo alle problematiche relative alla movimentazione
manuale dei pazienti si indica che la valutazione del rischio deve prendere
in considerazione elementi e variabili “un po' diverse da quelle che si
considerano quando si tratta di movimentare
merci, oggetti o materiali”: non si
può infatti intervenire sulle caratteristiche del carico, “ma solo sulla
disponibilità di ausili, l'organizzazione del lavoro e le procedure da mettere
in atto”.
In particolare il processo di valutazione può seguire un percorso progressivo
che partendo da un primo livello,
“che ha funzione di individuare i reparti/mansioni in cui il rischio è presente
e può consentire una stima semiquantitativa del rischio”, arriva poi ad un secondo livello che consente un
maggiore approfondimento attraverso l'applicazione di algoritmi o stime
quantitative del rischio.
In particolare nella valutazione
dei rischi da movimentazione
manuale dei pazienti è necessario prendere in considerazione:
- “caratteristiche del lavoro (tipologia di attività);
- caratteristiche dell'ambiente (spazi, ostacoli, barriere);
- tipologia dei pazienti (grado di autosufficienza);
- disponibilità di ausili (presenza e possibilità di utilizzo);
- organizzazione del lavoro (rapporto operatori/pazienti)”.
Per l'approfondimento di secondo livello “sono state sperimentate e sono
disponibili in letteratura diverse metodiche applicabili sul campo”: un elenco
esaustivo è riportato nelle linee
guida dalla SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale).
Comunque in attesa di “una più precisa quantificazione del rischio sulla base
dell'applicazione di una di tali metodiche, si può considerare come ‘livello d'azione’ il rischio medio, a
partire dal quale vanno identificate le misure
di tutela, compresa la sorveglianza sanitaria da parte del medico
competente”.
Le linee guida si concludono con una proposta di procedura per la
ricollocazione del lavoratore inidoneo che si fonda su un momento collegiale di
valutazione della compatibilità tra la mansione lavorativa e le prescrizioni
del giudizio di idoneità.
Asl Roma C, Regione Lazio: “Linee
guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori”, a cura di Domenico
D’Oca, Vittorio Giuggioli, Mauro Pastorelli (Medici Competenti ASL RM
C), Fulvio d’Orsi, Francesco Scarlini, Domenico Tremadio, Enzo Valenti (SPRESAL
ASL RM C) e Giacomo Guerriero (RSPP ASL RM C) (formato PDF, 925 kB).