8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede
affinché:
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza
delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona
competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di
fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un
documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Inoltre si sottolinea che la
norma UNI
ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi
di sollevamento e:
- “definisce il quadro di riferimento;
- fornisce definizioni;
- individua i soggetti abilitati a svolgere l’attività di
controllo/ispezione”.
Al
punto 3 (Generalità) della norma
è scritto che “allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza
degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette
condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un
regolare controllo di tutti gli apparecchi
di sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni
dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le
ispezioni devono essere predisposte dall’utilizzatore”.
Mentre al
punto 4 (Ispezione prima
dell’uso) è indicato che “
prima dell’uso
l’operatore deve controllare l’apparecchio di sollevamento. In generale l’
ispezione
prima dell’uso corrente consiste in una prova di funzionamento delle
apparecchiature di sicurezza eseguita in accordo con le istruzioni operative e
di una ispezione visiva per i difetti ovvi”.
Al
Punto 5 (ispezioni regolari) si
indica poi che gli
intervalli fra le
ispezioni sono in funzione:
- “della durata di funzionamento;
- delle condizioni di funzionamento;
- del luogo di lavoro”.
E le ispezioni sono effettuate:
- da tecnico esperto;
- da ingegnere esperto;
- almeno una volta l’anno.
Le ispezioni devono poi essere eseguite nel presente
ordine:
- “identificazione dell’apparecchio di sollevamento incluse le targhe;
- controllo delle condizioni dei componenti e delle apparecchiature con
riferimento a danni, usura e corrosioni;
- esami di funzionalità dei meccanismi;
- controllo dello stato e della efficienza delle
apparecchiature
di sicurezza e dei freni sotto carico nominale”.
Di apparecchi di sollevamento parla anche Laura Tomassini nel suo intervento “
Le
macchine per operazioni di sollevamento materiali e persone tra nuova direttiva
macchine e Testo Unico”.
Nell’intervento si sottolinea che la
nuova
direttiva macchine 2006/42/CE nel
campo
di applicazione indica espressamente:
-
macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente;
-
accessori
di sollevamento: “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per
il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e
il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte
integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente”. In
particolare anche “le
imbracature
e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”;
-
catene, funi e cinghie:
“progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di
macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine.
Nell’intervento, ricco di immagini che vi invitiamo a visionare, sono riportati
in modo schematico le attrezzature che sono o che non sono accessori di
sollevamento.
Riguardo poi al campo di applicazione l’intervento ricorda che con la nuova
direttiva
macchine
gli
ascensori da cantiere
rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine a partire dal
29 dicembre 2009 e si indica che a questa data rientreranno nel campo di
applicazione della direttiva macchine anche gli apparecchi di sollevamento la
cui velocità di spostamento non supera gli 0,15 m/s.
Dopo aver riportato la nuova definizione di ascensore, data dalla 2006/42/CE,
si ricorda che la direttiva “
non si
applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo”.
La disposizione lascia tuttavia “impregiudicato il diritto degli Stati membri
di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine”.
Ricordiamo, a questo proposito, quanto scritto nell’
allegato VI del
D.Lgs.
81/2008 al punto 3.1.4:
Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di
lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere
utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal
fine a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza,
conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo
appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora
siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al
sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in
permanenza I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di
pericolo
L’intervento si conclude con una disamina dell’allegato 1 della
2006/42/CE
in merito agli apparecchi per le operazioni di sollevamento e agli apparecchi
per le operazioni di sollevamento persone.
“
I
Controlli e le verifiche degli apparecchi di sollevamento secondo il Testo
Unico”, Amalia Nuzzo - ISPESL Dip. di Bari, intervento dal convegno “La
sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico” (formato
PDF, 334 kB);
“
Le
macchine per operazioni di sollevamento materiali e persone tra Nuova Direttiva
Macchine e Testo Unico”, Laura Tomassini - ISPESL DTS, intervento dal
convegno “La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo
Unico” (formato PDF, 936 kB).
Tiziano Menduto