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Anno 11 - numero 2305 di lunedì 21 dicembre 2009

La Cassazione sulla sicurezza delle macchine durante l’attivita’ lavorativa


Le misure di sicurezza delle macchine devono essere previste anche per evitare le conseguente dei comportamenti imprudenti dei lavoratori e per evitare che una eccessiva loro confidenza possa produrre effetti lesivi. A cura di G.Porreca.

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Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 42500 (u. p. 25.9.2009) del 5 novembre 2009 -  Pres. Mocali – Est. Brusco – P.M.  Iannelli - Ric. T. G. L. 

Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)


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In occasione di questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito, per quanto riguarda la protezione antinfortunistica delle macchine messe a disposizione dei lavoratori ed utilizzate nei luoghi di lavoro, quanto già espresso in passato in altre sentenze e quanto già ormai costituisce un indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le misure di sicurezza delle macchine per evitare gli infortuni sul lavoro devono essere previste anche per evitare conseguenze dannose connesse a comportamenti imprudenti e negligenti dei lavoratori e per evitare, altresì, che una eccessiva confidenza dei lavoratori con le macchine stesse possa portare a produrre degli effetti gravemente lesivi per la loro incolumità.

Il caso. 
Il caso riguarda l’infortunio sul lavoro occorso ad una lavoratrice che all’interno di uno stabilimento  era addetta ad una macchina "curvatubi" era rimasta incastrata tra le parti meccaniche della macchina stessa ancora in movimento subendo la parziale amputazione del terzo dito della mano destra. Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il direttore di produzione e tecnico dell'azienda in qualità di "responsabile antinfortunistico" perché non aveva provveduto a segregare in modo idoneo gli organi motori della macchina. Lo stesso con una sentenza del Tribunale poi confermata dalla Corte di Appello è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'articolo 590 cod. pen. in danno del lavoratore che aveva subite le lesioni gravi a seguito dell’infortunio.

Il ricorso.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione ed a fondamento dello stesso adduceva la esclusiva responsabilità della lavoratrice per la sua condotta e per il suo comportamento da ritenere "anomalo e non prevedibile.........estraneo al processo di produzione, e quindi non ascrivibile al datore di lavoro" ed inoltre il fatto che non partecipava alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi perché a lui non veniva comunicata la relativa convocazione ed anche che non era a lui attribuita alcuna capacità di spesa.

Motivi delle decisioni.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Manifestamente infondato è stato infatti ritenuto dalla Suprema Corte innanzitutto il motivo in base al quale il ricorrente aveva sostenuto che la condotta imprudente della lavoratrice avesse costituito l'unica causa dell'infortunio. “Ignora il ricorrente” ha precisato in merito la suprema Corte “che le misure di prevenzione antinfortunistica sono previste proprio per evitare le conseguenze di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori (che il ricorrente non contesta essere mancata) è prevista proprio per evitare che l'eccessiva confidenza con la macchina produca effetti gravemente lesivi dell'incolumità di chi vi è addetto” e “se fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente non per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta non essendo affatto imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della macchina”.

Circa poi la mancata partecipazione alle riunioni di sicurezza, addotta dall’imputato come altra motivazione, la Sez. IV ha fatto osservare che era suo onere chiedere di parteciparvi e di chiedere altresì l'adozione delle misure di prevenzione ritenute necessarie. In merito infine al potere di spesa è stato fatto osservare dalla Corte di Cassazione che già la Corte di merito, sulla base dell'esame delle delibere del consiglio di amministrazione, ne aveva accertata l’esistenza ed inoltre che comunque la spesa che avrebbe consentito alla macchina in questione una sicura protezione era di entità irrisoria.


Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 42500 (u. p. 25.9.2009) del 5 novembre 2009 -  Pres. Mocali – Est. Brusco – P.M.  Iannelli - Ric. T. G. L. - Le misure di sicurezza delle macchine devono essere previste anche per evitare conseguenze connesse a comportamenti imprudenti dei lavoratori e per evitare  che una eccessiva loro confidenza possa produrre effetti lesivi della loro incolumità.
 
 


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