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La Cassazione sul potere di spesa da parte del datore di lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

08/11/2008

È perfetta la delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche se il potere di spesa è stato subordinato dal delegante al preavviso dell’impegno della spesa stessa. Un parere discorde fra la Corte di Appello e la Cassazione. A cura di G. Porreca.

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Giunge nel momento opportuno questa sentenza della Corte di Cassazione che riguarda l’istituto della delega delle funzioni da parte del datore di lavoro ed in particolare il potere di spesa e ciò in considerazione del fatto che solo recentemente con l’art. 16 del D. Lgs. 9/4/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il legislatore ha recepito di fatto gli indirizzi che più volte in passato erano stati già forniti sull’argomento dalla stessa Corte di Cassazione. Con tale D. Lgs. fra le condizioni essenziali per una delega perfetta al punto d) del citato articolo 16 è stata infatti fissata l’attribuzione proprio di una autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
 
Il caso riguarda l’amministratore delegato di una ditta imputato del reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore il quale, mentre utilizzava una macchina arrotolatrice non completamente protetta, nel tentativo di rimuovere una piegatura del tessuto in corso di lavorazione, introduceva il proprio braccio tra la pezza ed il cilindro della macchina stessa e, trascinato da un ingranaggio, rimaneva gravemente infortunato riportando la frattura completa e scomposta dell'apofisi oleocranica dell'ulna sinistra, comportante una malattia durata 166 giorni e con postumi permanenti nella misura del 6%.
 
Il Tribunale riteneva l’amministratore delegato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno al lavoratore costituitosi parte civile, essendo risultato in modo inequivocabile che la macchina in questione, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 41 del D.P.R. n. 547/1955, non era protetta e che inoltre il lavoratore infortunato non era stato informato sui pericoli connessi al suo funzionamento, condanna che in seguito veniva confermata dalla Corte di Appello, anche se la stessa ha ridotta la reclusione a due mesi. Sia il Tribunale che la Corte di Appello ponevano in evidenza che pur avendo l’imputato nominato un ingegnere come responsabile della sicurezza, questi non aveva concreti poteri di spesa, dovendo dare avviso delle necessità rilevate al  legale rappresentante della ditta, al quale era demandata la decisione in proposito.
 
L’imputato proponeva avverso la condanna ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo per quanto riguarda la delega che, contrariamente a quanto indicato dai giudici di merito, il delegato aveva la piena libertà di spesa avendo in fondo solo l’obbligo di avvisare della necessità della spesa il rappresentante legale con due giorni di anticipo e ciò secondo una procedura ragionevole dal momento in cui lo stesso delegato non apparteneva all’organico della ditta. Nella attività del delegato, sosteneva altresì l’amministratore, rientrava anche il dovere di formazione ed informazione del lavoratore infortunato cosa che lo stesso colpevolmente non aveva provveduto a fare.
 
La Corte di Cassazione, ascoltando anche la richiesta fatta in tal senso dal Procuratore Generale al termine del suo intervento, ha ritenuto invece fondati i motivi di ricorso addotti dall’imputato e, dichiarandosi in disaccordo con la Corte di Appello  in merito all’argomento della delega, ha annullata la sentenza impugnata con il rinvio degli atti alla Corte di Appello medesima.
Secondo il giudice d’appello” – si legge nella sentenza - “la rigorosa formalità del preavviso da effettuarsi due giorni prima dell'impegno di spese, con lettera raccomandata al legale rappresentante, comporterebbe una limitazione tale da escludere il potere di spesa al quale può essere ancorata l'efficacia piena della delega in tema di sicurezza, per cui, nonostante l'apparente conferimento della posizione di garanzia, questa in concreto non poteva essere esercitata”.
 
Secondo la Sez. IV invece il delegato aveva le qualità necessarie per svolgere il compito di responsabile della sicurezza ed in virtù di questo incarico ”doveva verificare la situazione dello stabilimento sotto il profilo della sicurezza, indicare le misure da adottare ed attuare in concreto tutte quelle necessarie e previste dalla legge con espressa previsione di impegno di spesa della società, salvo preavviso e resa del conto a spesa effettuata ai fini del bilancio di esercizio”.
Inoltre prosegue la Corte di Cassazione “la dizione letterale del tenore della delega, riportata in sentenza, non lascia margini di dubbio circa il conferimento dell'incarico, cui conseguiva il potere di impegnare la società per le spese necessarie alla messa a punto delle misure di sicurezza, salvo preavviso” per cui non si riscontrava una vera e propria limitazione del professionista volendo la società essere solo informata delle necessità relative alla sicurezza da adottare in azienda. Tra l’altro la Corte di Cassazione ha posto inoltre in evidenza che non è risultato che la società abbia negato al medesimo alcuna spesa per adeguare la macchina oggetto dell’infortunio per cui “sulla semplice base degli argomenti indicati dalla corte territoriale non può essere esclusa la validità della delega, elemento principe sul quale si è basato la sentenza di condanna”.
 
Per quanto riguarda infine i doveri di formazione ed informazione dei  lavoratori la Corte di Appello, secondo la Sez. IV, ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal professionista delegato senza approfondire i rapporti tra questi ed il capo reparto che avrebbe dovuto completare la formazione dei dipendenti.
La carenza di motivazione” – conclude quindi la Corte Suprema – “comporta l'annullamento della sentenza con rinvio alla corte di provenienza che uniformandosi al principio affermato in questa sede circa la sussistenza della delega dovrà chiarire, se in presenza della stessa sussistano elementi di colpa a carico dell'imputato, approfondendo i profili relativi al dovere di controllo da parte del medesimo”.
 
 



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