Come noto, il datore di lavoro deve
denunciare all’INAIL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, entro i due giorni successivi a quello in cui ne ha avuto notizia, ogni infortunio sul lavoro da cui sono colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
Il successivo art. 54 prevede analogo obbligo, in capo al datore, nei confronti dell’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
L’INAIL, con circolare 2 aprile 1998, n. 22, ha confermato che il termine dei due giorni decorre dal momento della ricezione da parte dell’Azienda del certificato medico; nel contempo, ha opportunamente precisato che, qualora la scadenza del termine cada in giorno festivo, la denuncia può validamente essere effettuata entro il primo giorno successivo non festivo.
Tale differimento non vale, però, laddove il termine finale cada in sabato, che è sempre da considerasi giorno feriale.
E’ da sottolineare come, nonostante i ripetuti solleciti di Confindustria in proposito, il Ministero dell’Interno non ha, ad oggi, aderito alle indicazioni dell’Istituto in punto di scadenza del termine in giornata festiva. Pertanto, la denuncia di infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza resta tuttora ancorata al rispetto del termine di due giorni dalla data di ricezione del certificato medico, ancorché il secondo dei due giorni coincida con una giornata festiva.
Per quanto riguarda la modalità per l’assolvimento dell’obbligo di denuncia nei confronti dell’Istituto, all’invio mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento e alla consegna diretta all’Istituto con raccomandata a mano, si è affiancata la possibilità di inoltro attraverso la Sezione “Punto cliente”, Area "Aziende", del sito internet
www.inail.it, sia in modalità on line che off line.
La denuncia di infortunio via internet ricalca sostanzialmente le logiche del formato cartaceo. Va compilata prestando la massima attenzione alla correttezza e alla completezza della procedura, in particolare per quanto concerne l’acquisizione della certezza della ricezione da parte del sistema della pratica inoltrata.
Al datore di lavoro che ometta la denuncia verso l’INAIL degli infortuni occorsi ai dipendenti non guaribili entro tre giorni ovvero la effettui in ritardo, si applica, infatti, la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.594,00. Al fine di non incorrervi, richiamiamo l’attenzione su alcuni semplici accorgimenti riguardanti la procedura di trasmissione on line:
- effettuare – dopo aver compilato tutti i campi obbligatori e prima di procedere all’invio - un ultimo controllo dei dati inseriti utilizzando la funzione “Anteprima Modulo” presente nel “Menu Quadri”.
- una volta spedita la denuncia, verificare l’avvenuto inoltro della stessa e, in particolare, monitorare l’assegnazione da parte del sistema di un numero progressivo alla pratica, che rappresenta il definitivo riscontro dell’avvenuta e corretta ricezione di quest’ultima.
- stampare ed archiviare, ai fini probatori, sia il modulo compilato on line sia la ricevuta dell’invio, con il numero progressivo assegnato.
Nel caso di denuncia inviata off line, il sistema inoltra una e-mail all’indirizzo indicato dall’Azienda nella Sezione “Autocertificazione” avente come oggetto “Denuncia Infortunio OFF LINE”, contenente o il numero progressivo assegnato o la segnalazione degli errori riscontrati. La copia cartacea della denuncia, unitamente alla relativa ricevuta ovvero alla copia dell’e-mail generata dal sistema, rileva, infatti, ai fini probatori e, pertanto, deve essere conservata in Azienda per almeno dieci anni.
Ad ulteriore conferma dell’avvenuta ricezione da parte del sistema informatico della denuncia inviata in via telematica, raccomandiamo, infine, di verificare che la denuncia sia stata archiviata dal sistema nella funzione “Denunce inviate” e che riporti il relativo numero progressivo.
Per completezza, da ultimo, rammentiamo che l’assolvimento dell’obbligo verso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza non può che avvenire, allo stato, mediante le modalità della consegna diretta mediante raccomandata a mano ovvero dell’invio mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, nel rispetto dei termini sopra citati.