I casi
Siamo nel 2007 e un operaio di nazionalità albanese, regolarmente assunto
in una
ditta di costruzioni edili
con la qualifica di autista, è intento “a caricare il
carrello
elevatore sul pianale dell’autocarro, salendo in retromarcia le due rampe
di carico”.
Le rampe hanno “carreggiata (fissa) e larghezza insufficienti e rilevante
pendenza”, dunque non sono idonee a garantire la sicurezza nella manovra.
Infatti durante la salita le ruote anteriori escono dalle rampe e determinano “il
ribaltamento del carrello e lo schiacciamento dell’operatore, sbalzato dal
posto di guida”.
Se un fattore determinante in questo incidente è relativo alla
inidoneità delle rampe, un fattore
peggiorativo, che ha aggravato l’incidente, è stata la
mancanza di cinture di sicurezza.
Siamo ancora nel 2007 e siamo in un ambito differente, un'officina per la
preparazione di auto da corsa. E i
carrelli elevatori sono uno strumento necessario anche in questa tipologia di
attività. Un apprendista è alla guida di un
carrello
elevatore elettrico e sta “percorrendo un tratto su un piazzale in leggera
pendenza, procedendo a marcia in avanti con le forche sollevate senza carico”.
Procedendo in questo modo effettua una curva verso sinistra e si ribalta sul
lato sinistro.
Nel ribaltamento il lavoratore viene sbalzato fuori dall'abitacolo e rimane
schiacciato sotto gli elementi che costituiscono la cabina di protezione del
posto di guida del muletto con conseguente "trauma da schiacciamento
toracico addominale".
Trasportato all'ospedale muore dopo circa 3 ore.
Il
carrello
elevatore o muletto, era non solo
sprovvisto
di cinture di trattenute, ma era di proprietà di un'altra ditta che
lavorava nel medesimo piazzale.
Non si conosce il motivo per il quale l'infortunato ha utilizzato
un’attrezzatura non della propria azienda.
Anche in questo caso siamo di fronte a evidenti
errori procedurali riguardo alla guida, ma abbiamo ancora l’assenza
di cintura di sicurezza.
La prevenzione
Il
ribaltamento
e rovesciamento dei carrelli elevatori, in Italia e in Europa, sono causa di
molti
infortuni
mortali.
Infatti quando i
muletti
si rovesciano spesso si comportano come una catapulta con il conducente che
viene proiettato all'esterno nella direzione di caduta del veicolo.
Se poi l’operatore durante la caduta cerca di uscire dalla cabina, può venire
travolto dal veicolo o essere colpito dal tetto di protezione.
Semplici
sistemi
di ritenuta, come
cinture di
sicurezza, cabine o barriere laterali, possono salvare la vita del
conducente proprio perché ne impediscono la proiezione fuori dal carrello.
E i casi presentati ci mostrano come, senza le cinture di sicurezza allacciate,
sia facile rimanere
schiacciati tra il tettuccio o la gabbia di protezione e il suolo.
Comunque i dispositivi di ritenuta non devono rappresentare un ostacolo,
specialmente durante salita, discesa e
retromarcia
del mezzo. Devono adattarsi alle diverse stature degli operatori, essere di
facile uso ed essere affidabili.
Rimandando ad una eventuale prossima tappa di “Imparare dagli errori”
l’approfondimento di sistemi come cabine chiuse e barriere laterali, ricordiamo
che ormai in quasi tutti i veicoli di recente costruzione si trovano cinture di
sicurezza con dispositivi che ne migliorano l’efficacia riguardo al blocco
della cintura. Tuttavia è evidente che la protezione è efficace solo se
l'operatore la utilizza durante ogni manovra.
Dei rischi di ribaltamento dei carrelli elevatori e della necessità di
sistemi
di protezione parla anche il
Decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in relazione ai
requisiti di sicurezza delle attrezzature
di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari
di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione
dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione (allegato
V).
Nell’allegato V, parte II, punto 2.5 si indica infatti che:
2.5 I carrelli elevatori su cui
prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in
modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,
istallando una cabina per il conducente,
mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore,
mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile
del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso
Ricordiamo infine che non tutti i luoghi di lavoro sono uguali: ogni azienda ha
i suoi rischi e i suoi carrelli particolari. Solo una
corretta
valutazione di questi rischi può stabilire quale tipo di protezioni sono
necessarie.
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo
occupati, collegarsi a
questa pagina
del sito web di
INFOR.MO.
e successivamente visualizzare la schede numero
384 e
446 (archivio
incidenti 2005/2008).
Tiziano Menduto