Di infortuni con i carrelli elevatori abbiamo già parlato nelle scorse puntate.
Lo abbiamo fatto in relazione alla
manutenzione,
ai
sistemi
di ritenuta, ai
casi
di ribaltamento e concludiamo con alcuni casi d’
uso
improprio del mezzo. Uso improprio, a volte quasi funambolico (come hanno
messo in evidenza diverse nostre “
immagini
dell’insicurezza”), che prelude quasi sempre ad un infortunio.
Raccontiamo alcuni esempi.
I casi
Il primo caso, tratto dal primo archivio di INFOR.MO. (2002/2004), è
relativo ad attività di
manutenzione
ordinaria dell'impianto di colata continua in aziende che si occupano di trasformazione
del ferro e dell'acciaio e di produzione di ferroleghe.
Un lavoratore, insieme ad un collega, deve effettuare la manutenzione dei
banchi oscillanti: l’operazione consiste “nello smontaggio dei banchi
dall'impianto di colata continua per portarli nell'area di riscaldo paniere”
dove viene effettuata la rimozione dei residui di acciaio.
I banchi vengono “successivamente trasferiti nell'area di manutenzione colata
continua per effettuarvi il lavaggio”: il primo trasferimento è effettuato con
il carro ponte, il secondo con
carrello
elevatore.
Ecco come viene effettuato il lavaggio: il banco viene “mantenuto sulle forche
abbassate del carrello” e il lavoratore, con “un'idropulitrice e in posizione
defilata rispetto al carrello”, provvede alla pulizia del motore. Il manufatto
viene “poi sollevato da terra per completare la pulizia sulla parte inferiore”.
Ma un
carrello
elevatore non è costruito per queste attività. Durante le operazioni di
sollevamento il banco scivola in avanti e, cadendo dalle forche del carrello,
investe il lavoratore.
Il secondo caso risale invece al 2007 ed è relativo all’infortunio di un
lavoratore di nazionalità bielorussa in
attività
edili.
Purtroppo è un caso classico: un lavoratore viene “trasportato in piedi sulle
forche di un
carrello
elevatore” che percorre una “strada sterrata per raggiungere la zona di
deposito di elementi prefabbricati (costituenti la recinzione di una civile
abitazione in costruzione)”. Elementi prefabbricati che il lavoratore avrebbe
dovuto caricare e trasportare.
Durante il trasporto una forca del carrello si sgancia, il lavoratore sulle
forche cade a terra e viene travolto dal
carrello elevatore in movimento.
Infine un terzo caso sempre relativo al 2007 e sempre con infortunio a un
lavoratore straniero, nel caso di nazionalità albanese.
Durante attività di
movimentazione merci
e magazzinaggio, un lavoratore per sistemare dei colli su uno scaffale a
circa sei metri di altezza si fa issare in quota salendo su un “pallet
posizionato sulle forche del carrello elevatore condotto da un collega”.
Giunto all'altezza desiderata cerca di sistemare i colli ma questi gli cadono
addosso facendogli perdere l'equilibrio. Il lavoratore precipita a terra: ricoverato
in rianimazione, muore il giorno dopo l'evento.
L’analisi e la prevenzione
Questi sono solo alcuni dei diversi esempi che riguardano l’uso improprio
di una
macchina.
Uno dei principi che tuttavia dovrebbe essere chiaro ad ogni lavoratore, e ad
ogni attore della sicurezza aziendale, è che qualsiasi attività di lavoro deve
essere svolta con l’attrezzatura idonea, con la formazione adeguata e in modo
sicuro.
Torniamo ai casi.
Nel caso relativo all’attività di manutenzione ordinaria dell'impianto di
colata continua la procedura di lavoro non era corretta. E siamo di fronte ad
un uso improprio del carrello elevatore: per l’attività che ha portato
all’incidente
si sarebbe dovuto usare un
carro ponte non un
muletto.
Ancora più evidenti gli
errori
procedurali e le mancanze negli altri due casi.
Nell’incidente avvenuto nel comparto edile il
carrello
elevatore viene utilizzato impropriamente per trasportare lavoratori sulle
forche e, per di più, su terreno sterrato. Probabilmente è proprio la presenza
in piedi di un lavoratore che determina lo sfilamento di una forca,
probabilmente mal assicurata.
Comunque, ripetiamo, il carrello elevatore non un’attrezzatura di lavoro idonea
al trasporto di persone sulle forche. E un carrellista dovrebbe saperlo.
Nell’ultimo caso non si parla di trasporto ma di
sollevamento:
purtroppo un uso scorretto - quando non fatto con carrelli adeguati e muniti di
idonee cesti o navicelle – molto diffuso e molto rischioso.
Un carrello elevatore, come ogni altra
macchina usata in ambito lavorativo, deve essere utilizzato solamente per gli
scopi per i quali è stata costruito e nelle condizioni e modi indicati dal costruttore.
E l’operatore che lo utilizza deve essere adeguatamente formato, deve
"conoscere" il carrello usandolo solo nelle condizioni di lavoro
ammesse e conoscendo i rischi connessi al suo uso.
Ricordiamo a questo proposito che il
Decreto
legislativo 81/2008 riguardo alla
formazione
indica:
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Articolo 73 - Informazione,
formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di
lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a
disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
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E l’articolo 73 al comma 5 ricorda che in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
saranno individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica
abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione.
Si attende dunque l’istituzione ufficiale di un
patentino per i carrellisti, un patentino che - se sarà effettiva
garanzia di una formazione adeguata - potrà essere uno strumento per ridurre il
numero, ancora troppo alto, di infortuni legati all’uso dei
carrelli
elevatori nei luoghi di lavoro.
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo
occupati, collegarsi a
questa pagina
per visualizzare la schede numero
592
e
115 (archivio INFOR.MO. incidenti
2005/2008) e a questa seconda pagina per visualizzare la scheda
316 (archivio INFOR.MO. incidenti
2002/2004).
Tiziano Menduto