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Anno 7 - numero 1285 di mercoledì 13 luglio 2005

Il mobbing non puo’ essere trattato come una malattia “tabellata”


Su ricorso di Confindustria, il Tar del Lazio annulla la circolare Inail 71/2003 su mobbing e costrittività organizzativa.

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Con una recente sentenza, il TAR del Lazio ha annullato la circolare Inail 71/2003 “Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità di trattazione delle pratiche”.

Contro la circolare avevano presentato ricorso Confindustria e altri soggetti - tra i quali Confagricoltura, Abi, BNL - ritenendo che tale provvedimento in realtà dettasse prescrizioni sulla definizione e la diagnosi del mobbing, “di fatto elevandolo a vera e propria malattia professionale tipizzata.”

Secondo i ricorrenti la circolare ha esulato “dalla natura meramente ricognitiva ed esplicativa propria delle circolari”.

Il Tar ha accolto il ricorso, precisando che una malattia non “tabellata” non può esser legittimamente trattata dall’INAIL come se fosse tale.
Secondo il Tar, l’approccio dell’Inail alle vicende di mobbing segue la struttura logica dell'accertamento delle malattie c.d. “tabellate”.”

L’Inail non può “invertire sua sponte e discrezionalmente l’onere della prova spettante al prestatore d’opera in ordine al nesso eziologico, ma si deve limitare ad indicare soltanto gli elementi essenziali della patologia in base a definizioni scientifiche serie e rigorose.”

In questo caso ciò non è avvenuto, la circolare infatti “non si limita ad offrire agli uffici destinatari solo un complesso di elementi identificativi del mobbing ¾ quali, p.es., un elenco esemplificativo di condotte illecite, o no¾, per meglio uniformarne la capacità d'accertamento e guidarne il discernimento, ma fa di più.

Essa indica l’obbligo d'accertare i presupposti oggettivi della c.d. costrittività organizzativa, non solo per riscontrare quanto dichiari l’interessato, ma soprattutto per integrare gli elementi probatori recati da costui in ordine all’esistenza delle condizioni indicate quali forme di siffatta costrittività. Indica altresì che, ferma la rimessione al medico legale della valutazione della malattia psichica da costrittività organizzativa, la patologia in tanto è indennizzabile dall’INAIL in quanto sia esclusivamente riconducibile alla sindrome da disadattamento cronico o a quella post-traumatica o da stress cronico.”

La circolare 71/2003, secondo il Tar, è un vero e proprio provvedimento che mira a integrare surrettiziamente il complesso delle malattie c.d. “tabellate”, in violazione dell’art. 10, c. 1 del Dlg 38/2000, nella misura in cui tale integrazione deriva non dal rigoroso accertamento da parte della Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica delle tabelle ex artt. 3 e 211 del DPR 1124/1965, né da disposizioni dei Ministeri competenti, bensì da un comitato interno all’ente e senza le garanzie, pure partecipative, previste dal Dlg 38/2000.

Inoltre il Tar ha accolto la censura sull’irrigidimento della definizione di costrittività organizzativa, quale pratica morbigena indennizzabile, in assenza non solo di un'esatta definizione normativa della stessa e di univoci indirizzi della giurisprudenza, ma soprattutto del doveroso approfondimento scientifico-medico al riguardo.
La circolare infatti “tende a confondere, attraverso il predetto irrigidimento definitorio, il mobbing quale fonte di risarcimento con vicende illecite che già l'ordinamento reprime a favore della dignità del lavoratore, in particolare in base all’art. 2708 c.c. ed all’art. 9 St. lavor., nonché contro le condotte discriminatorie, di cui al successivo art. 15, I c., lett. b).”

Il testo completo della Sentenza è consultabile in Banca Dati.

Tar del Lazio - sentenza su ricorso per l'annullamento della circolare INAIL n. 71 del 17 dicembre 2003, avente ad oggetto i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e diagnosi di malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative pratiche

 

 


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