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Anno 10 - numero 2059 di mercoledì 26 novembre 2008

I quesiti sul decreto 81/08: pubblicata una raccolta


Disponibile on line una raccolta di quesiti sul decreto 81/08: applicazione, macchine, DPI, cantieri, segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, sostanze pericolose... A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte

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La Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte ha raccolto in una pubblicazione, disponibile on line, alcuni dei quesiti sul D. Lgs. 81/08 pervenuti al numero verde regionale per la sicurezza sul lavoro (800580001).
 
Ne pubblichiamo alcuni, ciascuno tratta un titolo diverso del D.Lgs. 81/08.
 
 
 
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Applicazione generale del decreto 81/08 – Titolo I
Nel caso in cui il Coordinatore di esecuzione richiedesse ad un lavoratore autonomo che esercita la propria attività nel cantieri, un certificato di idoneità alla mansione e/o una formazione, quest’ultimo ha l’obbligo di fornire tale documentazione? Nel caso in cui il lavoratore si rifiutasse di fornire il certificato di idoneità il Coordinatore può allontanare il lavoratore autonomo dal cantiere?
 
L’allegato XVII stabilisce la documentazione che deve essere esibita al committente o al responsabile dei lavori ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. In particolare il punto 2. 1, lettera d) stabilisce che i lavoratori autonomi devono esibire gli «attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo». Il Decreto Legislativo 81/08 prevede, all’art. 21, comma 2, che i lavoratori autonomi relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Quindi il lavoratore autonomo ha facoltà di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e alla formazione, mentre il committente ha l’obbligo di affidare gli incarichi, solo nei cantieri temporanei o mobili, a lavoratori autonomi che posseggano tali attestazioni. In conclusione il lavoratore autonomo può legittimamente non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e a percorsi di formazione, ma in questo caso il committente, non potendone verificare l’idoneità tecnico professionale, incorre a violazione degli obblighi dell’art. 90 comma 9 dlgs 81/08.
 
 

Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III

Le piattaforme autosollevanti e gli ascensori da cantiere: denuncie e controlli. La prima denuncia viene effettuata all’Ispesl per apparecchiature di sollevamento marchiate CE, dove viene indicata la ditta proprietaria e la copia del certificato di conformità. Successivamente i controlli periodici annuali saranno effettuati dall’ARPA una volta ottenuto il libretto delle verifiche. Premettendo che trattasi di macchiari nuovi quindi rispondenti alla Direttiva Macchine, le domande sono: ovviamente detti macchinari non sono fissi e vengono spostati nei vari cantieri a seconda della necessità, è necessario effettuare una comunicazione di «variata installazione» per ogni cantiere e se sì a quale ente?
 
Fatto salvo che le attrezzature denominate piattaforme autosollevanti nel quesito siano da intendersi come ponti sviluppabili, la materia di cui trattasi è regolamentata dai commi 11,12 e 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08. In base a tale norma è «Il datore di lavoro» che deve farsi carico di sottoporre le attrezzature alle verifiche. Dunque è nel suo interesse che l’ISPESL per la prima verifica e le ASL (ARPA) per le verifiche periodiche siano a conoscenza dell’ubicazione
dell’attrezzatura che gli dovrà essere comunicata. Tale obbligo pur non espressamente previsto nella lettera della norma si desume anche in relazione all’art. 16 del DM 12/9/1959 (che non è stato esplicitamente abrogato) il quale dispone l’obbligo di comunicazione dei trasferimenti.
 

Cantieri – Titolo IV

Quando deve essere fatto il PSC? Prima della consegna della DIA o semplicemente prima dell’inizio dei lavori? C’era forse l’intenzione di ridurre i tempi e semplificare la procedura?
 
Sui tempi di redazione del PSC in questa circostanza non esiste una precisa previsione di legge, ma si deve osservare che il CPE deve essere designato prima dell’affidamento dei lavori (90, comma 4) e che il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1). Se ne ricava che nei lavori privati nei quali è prevista la presenza di più imprese, che non sono soggetti a permesso a costruire, gli obblighi di redazione del PSC vengono realizzati dal CSE prima della richiesta alle imprese di presentare offerte (esattamente come avverrebbe in presenza del CSP).
 

Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII

Considerato che nel decreto si fa riferimento a molteplici metodologie e norme tecniche per la valutazione dei rischi da MMC. E’ corretto interpretare che tali metodi siano non necessariamente obbligatori ma che l’azienda possa eventualmente utilizzare solo i fattori che sono indice di rischio nella movimentazione e analizzare quelli senza ricorrere obbligatoriamente a NIOSH, MAPO o altro?
 
Secondo quanto previsto dal titolo VI del decreto legislativo 81/08 il datore di lavoro valuta le situazioni di rischio in materia di MMC e adotta le conseguenti azioni di prevenzione tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato XXXIII. Il ricorso a buone prassi e a linee guida non è un obbligo tassativo ma come indicato dall’articolo 168, comma 3 un semplice criterio di riferimento.
 

Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI

L’articolo 201 del nuovo decreto 81, relativo ai valori limite di esposizione e valori d’azione inerenti il rischio vibrazioni, contrariamente a quanto previsto dal precedente articolo 3 del decreto 187/2005, stabilisce valori limite anche su «periodi brevi». Cosa si intende per periodi brevi?
 
Il decreto legislativo 81/08 non chiarisce quale sia la durata del “periodo breve”.

Tuttavia la questione è stata affrontata in un documento del luglio 2008 “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative” redatto dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con l’ISPESL , che, al riguardo, puntualizza quanto segue:

“I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s2 per HAV e 1,5 m/s2 per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine “… in pochi minuti”.

Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere un valore di aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine.

Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV e almeno 3 minuti per WBV.
 

La raccolta di quesiti sul decreto legislativo 81/08 (formato PDF, 132 kB, a cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte).



 
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