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Anno 11 - numero 2284 di mercoledì 18 novembre 2009
I quesiti sul decreto 81/08: la formazione con gli organismi paritetici
La formazione di lavoratori e RLS fatta senza la collaborazione con gli organismi paritetici, può essere considerata dagli ispettori dell’organo di vigilanza come una mancata formazione?Cosa si intende con “collaborazione”? A cura di G. Porreca.
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Chiarimenti circa la formazione di lavoratori e RLS fatta senza la
collaborazione con gli organismi paritetici. Cosa si intende con “collaborazione”? Quale
sanzione è prevista? A cura di
Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito Alcuni
ispettori di un organo di vigilanza durante una visita presso la mia azienda
hanno sanzionato la mancata formazione dei lavoratori e del rappresentante
dei lavoratori in quanto la stessa non è stata effettuata con la
collaborazione dell'organismo paritetico. E' regolare tutto ciò?
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Risposta L’obbligo
di effettuare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in
collaborazione con gli organismi paritetici è riportato nell’art. 37 comma 12
del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, il quale ha in pratica riscritto, modificandolo in parte,
il corrispondente art. 22 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 sul miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro che, come è noto, è
stato abrogato dal citato decreto legislativo.
L’art. 22 comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994, infatti disponeva che:
“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori”.
Con l’art. 37 comma 12 del
D. Lgs. n. 81/2008 l’art. 22 comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994 è stato così
riscritto:
“La formazione dei lavoratori e quella
dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'articolo 50 ove
presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori”.
e quindi successivamente lo stesso è stato modificato con il decreto correttivo
di cui al D. Lgs. n. 106/2009 così come di seguito indicato:
“La
formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro,
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori”.
E’ facile quindi osservare, confrontando i tre articoli, che le variazioni
apportate dal D. Lgs. n. 81/2008 rispetto alla versione originaria dell’art. 22
del D. Lgs. n. 626/1994 hanno riguardato, per quanto riguarda la collaborazione
con gli organismi paritetici, dapprima, con il D. Lgs. n. 81/2008,
l’introduzione della espressione “ove
presenti” e poi, con il D. Lgs. n. 106/2009, di quella “nel settore e nel territorio in cui si
svolge l’attività del datore di lavoro” a chiara indicazione che il
legislatore, da un lato ha dovuto prendere in considerazione che in Italia gli
organismi paritetici sono presenti in realtà solo in alcune zone ed anche
nell’ambito di alcuni settori delle attività lavorativa e dall’altro ha voluto
ridimensionare e limitare l’adempimento sia territorialmente che
settorialmente. Dall’esame delle disposizioni penali riportate nei tre decreti
legislativi citati che si sono succeduti, inoltre, è facile osservare che
nessuno di essi ha provveduto a corredare tale “dovere di collaborazione” di
una relativa sanzione
per gli inadempienti né penale né amministrativa.
Su quello che è da intendere per collaborazione
con gli organismi paritetici si è tanto scritto e discusso e nel tempo si è
pervenuti alla conclusione, sentito
anche il parere di giuristi e di autorevoli esperti in materia, che l’obbligo
della collaborazione si deve ritenere assolto portando gli organismi
paritetici, competenti per settore e per territorio, semplicemente a conoscenza
del percorso formativo che si intende avviare per i lavoratori e per i
rappresentanti dei lavoratori e fornendo agli stessi alcune informazioni che
riguardano le modalità di svolgimento della formazione stessa (programma,
durata, contenuti, sede, numero di lavoratori da formare, nome e qualificazione
dei docenti, ecc.).
D’altro canto gli organismi paritetici, che ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera ee) del D. Lgs. n. 81/2008 sono definiti quali:
“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività
formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento;
e che, oltre a poter svolgere direttamente o promuovere l’attività di
formazione, secondo quanto indicato nell’art. 51 comma 3 bis del D. Lgs. n.
81/2008, così come integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, hanno anche una funzione
di assistenza finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, possono
intervenire se lo ritengono necessario, dopo aver verificato se la formazione
programmata risponda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia, a fornire ai soggetti formatori indirizzi, consigli e suggerimenti per
“correggere” i percorsi formativi. Resta fermo comunque che le eventuali
indicazioni dagli stessi fornite, se pure vengono fornite, non sono comunque né
vincolanti e condizionanti ai fini dell’attuazione da parte dei soggetti
formatori del programma di formazione né tanto meno convalidanti della
formazione stessa. Si può dire in pratica che in questa circostanza il “deve”
del legislatore assume il valore di un mero consiglio (in una delle bozze che
hanno preceduto la pubblicazione del D. Lgs. n. 106/2009 il “deve” era stato
sostituito dalla espressione “può”).
Ciò detto e premesso, appare evidente, in risposta al quesito formulato, che il
comportamento tenuto dagli ispettori dell’organo
di vigilanza non sembra essere stato corretto e conforme alle disposizioni
di legge. La mancata richiesta di collaborazione degli organismi paritetici,
infatti, come già detto, non costituisce contravvenzione alle norme di
sicurezza sul lavoro essendo questa definita, secondo quanto indicato nell’art.
19 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 758/1994, un reato in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro punito con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda e, a partire dal 20/8/2009, anche con la sola pena dell’ammenda in
applicazione dell’art. 301 del D. Lgs n. 81/2008, così come modificato dal D.
Lgs. n. 106/2009. Il citato inadempimento, pertanto, non può essere oggetto
ovviamente di un provvedimento di prescrizione che è finalizzato, in virtù
dell’art. 20 dello stesso D. Lgs. n. 758/1994, ad eliminare una contravvenzione
accertata. Neanche corretto appare inoltre “equiparare”, così come sembra sia
accaduto nel caso del quesito formulato, la mancata richiesta di collaborazione
con gli organismi paritetici ad una mancata formazione dei lavoratori e del
rappresentante dei lavoratori il cui obbligo è sancito invece nell’art. 37
comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e la cui inadempienza è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro a carico del datore di lavoro e del
dirigente secondo quanto previsto dall’art. 55 comma 5 lettera c) dello stesso
decreto legislativo.
Le contestazioni di contravvenzioni
non sono oggetto di ricorso come è invece consentito per gli illeciti
amministrativi ma nei casi in cui il destinatario della contestazione non
dovesse condividere il provvedimento adottato dagli ispettori nei suoi
confronti perché considerato illegittimo può rivolgersi al dirigente
dell’ufficio al quale appartengono le unità ispettive e chiedere una revisione
del provvedimento e, nel caso tale richiesta fosse rigettata, portare in ultima
analisi a conoscenza delle proprie ragioni la
Procura della
Repubblica alla quale è stata trasmessa la notizia del reato per le eventuali
decisioni che la stessa vorrà assumere in merito al proseguimento dell’azione
penale.
Ad ulteriore integrazione e condivisione delle enunciazioni dell'articolo:
Il comma in oggetto recita: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti DEVE AVVENIRE, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, DURANTE L'ORARIO DI LAVORO e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori
Il predicato verbale DEVE AVVENIRE, secondo un banale approccio di analisi logica, è collegato con il suo complemento di tempo: DURANTE L'ORARIO DI LAVORO, e non già con l'inciso (in collaborazione con gli organismi paritetici) che potrebbe essere eliminato senza togliere di senso all'articolo ed alla prescrizione in esso contenuta.