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Anno 11 - numero 2297 di mercoledì 09 dicembre 2009
I quesiti sul decreto 81/08: l'obbligo del DURC per lavori affidati a terzi Chiarimenti circa la necessità di richiedere il DURC alle imprese non operanti nei cantieri temporanei o mobili, a cui si affidano lavori, servizi o forniture. Come si verifica l’idoneità tecnico professionale? A cura di G. Porreca.
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Chiarimenti circa la necessità di richiedere il DURC alle imprese non operanti nei cantieri
temporanei o mobili, a cui si affidano lavori, servizi o forniture. Come si
verifica l’idoneità tecnico professionale? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Un datore di lavoro, che non opera in
campo edile, deve richiedere il DURC alle imprese a cui affida delle
prestazioni di servizi? Nel caso particolare il datore di lavoro di uno studio
professionale che intende affidare i lavori di pulizia dei locali deve
richiedere il DURC all'impresa di pulizie?
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Risposta
La risposta è nell’art. 26 del D.Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori. Secondo tale articolo, infatti, un datore di
lavoro, nel caso che affidi lavori, servizi o forniture ad una impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una
singola unità produttiva della stessa, è tenuto a verificare la idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione.
Lo stesso Testo Unico, che con l’art. 89 lettera l) definisce la idoneità
tecnico-professionale individuandola nel possesso di capacità
organizzative nonché nella disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature idonee in riferimento ai lavori da realizzare, precisa
anche che tale verifica possa essere fatta con le modalità che saranno fissate
con un Decreto del Presidente della Repubblica, una volta acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti
permanenti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che al momento non è stato ancora
emanato ed aggiunge, altresì, che fino
alla data di entrata in vigore di tale decreto la verifica debba essere
eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi e l’acquisizione dell'autocertificazione da parte di questi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al D.
P. R. 28/12/2000 n. 445. Per quanto riguarda, invece, le imprese o i
lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili la verifica della
loro idoneità tecnico-professionale, che è a carico del committente o del
responsabile dei lavori, è stata disposta dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 90 comma 9 lettera a) secondo il
quale la verifica medesima deve essere fatta con le modalità di cui
all’allegato XVII il quale cita, fra i documenti da esibire, il documento unico
di regolarità contributiva (DURC)
al comma 1 lettera i) per quanto riguarda le imprese ed al comma 2 lettera e)
per quanto riguarda i lavoratori autonomi.
E’ presumibile che il citato Decreto, che dovrà stabilire le modalità di
verifica di tutte le imprese o lavoratori autonomi che operino fuori dei cantieri
temporanei o mobili, imporrà anche a queste, non fosse altro che per creare
una uniformità per tutte le attività imprenditoriali, la esibizione al committente
del DURC. Nelle more il consiglio che si può dare al datore di lavoro committente
che affidi dei lavori, dei servizi o delle forniture a ditte appaltatrici o a
lavoratori autonomi è quello che controlli comunque la loro regolarità
contributiva tenendo presente che sussiste sempre una responsabilità
solidale del committente con le ditte appaltatrici per quanto riguarda il
mancato pagamento dei contributi obbligatori ed inoltre che, secondo quanto
indicato nel comma 4 dello stesso articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008,
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i
danni per i quali il lavoratore non risulti eventualmente indennizzato ad opera dell’istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
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