Risposta
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione e la valutazione dei rischi sono due obblighi separati fra di loro, l’uno previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e l’altro previsto dall’art. 17 dello stesso decreto legislativo quale obbligo del datore di lavoro, tra l’altro
non delegabile, con la redazione del conseguente documento di valutazione dei rischi (DVR).
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) informazione ai lavoratori di cui all'articolo 36.
L’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 consente poi al datore di lavoro di aziende che presentano le caratteristiche indicate nell’allegato II di poter svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione previa adeguata formazione indicata nello stesso articolo. L’art. 29 comma 5 stabilisce, quindi, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi a meno che non svolgano le attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).
Alla luce di quanto sopra indicato si è quindi del parere che anche se è stato istituito il
servizio di prevenzione e protezione ed è stato individuato il Responsabile del servizio stesso (RSPP) il datore di lavoro può ancora usufruire della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi facendo sue con ciò le conclusioni alle quali è pervenuto lo stesso RSPP in merito alla valutazione dei rischi la quale comunque, come già detto, rimane sempre a carico del datore di lavoro come suo obbligo non delegabile.