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Anno 11 - numero 2275 di giovedì 05 novembre 2009

Differenze sostanziali tra vecchia e nuova direttiva macchine


Disponibile in rete un documento che affronta il tema del passaggio dalla direttiva 98/37/CE alla nuova direttiva 2006/42/CE. Indicazioni sull’entrata in vigore della nuova normativa e sulle principali innovazioni e modifiche nella sicurezza macchine.

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Il 16 settembre 2009 si è tenuto a Creazzo (VI) un incontro tecnico dal titolo “Sicurezza macchine: scusa ma non era marcata CE?” di cui sono stati pubblicati recentemente gli atti che è possibile visionare in rete, previa registrazione gratuita, sul sito di NECSI srl.

In un precedente articolo abbiamo presentato l’intervento dell’ing. Marino Zalunardo che affrontava le principali novità del D.Lgs. 81/2008 in tema di attrezzature di lavoro e le direttive europee applicabili alle macchine.



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Nell’intervento dell’ing. Adriano Favero (TÜV Italia), dal titolo “La direttiva macchine da 98/37/CE a 2006/42/CE” si affrontano invece diversi temi inerenti la nuova direttiva macchine.

Ad esempio, quando entra in vigore la nuova direttiva?
Secondo quanto indicato “gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008”. Mentre “applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009”.
Quindi fino al 29 dicembre 2009:
- “si può applicare solo la 98/37/CE;
- non si può applicare solo la 2006/42/CE;
- si può applicare la 98/37/CE e la 2006/42/CE”.

Veniamo ad alcune delle principali innovazioni e modifiche rispetto alla Direttiva 98/37/CE:
 
- modifiche alla Direttiva ascensori: “la nuova Direttiva Macchine comprende anche un articolo specifico” destinato a “introdurre modifiche di allineamento per la Direttiva 95/16/CE, concernente gli ascensori”. Ad esempio “una categoria di prodotti, gli apparecchi di sollevamento che non si spostano lungo guide rigide, uscirà dal campo d’applicazione della Direttiva Ascensori ed entrerà in quello della Macchine” e “gli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s sono esclusi dalla Direttiva Ascensori (Es.  piattaforme elevatrici) e ricadono nella Direttiva Macchine”;

- il confine con la Direttiva Bassa Tensione: questo confine ora è chiarito. “La distinzione non verrà più fatta sulla base del ‘rischio principale’. La nuova Direttiva Macchine elenca 6 categorie di macchine elettriche soggette alla Direttiva Bassa Tensione - per altre macchine elettriche, gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione si applicano per i rischi elettrici, ma gli obblighi riguardanti le dichiarazioni di conformità e la messa sul mercato sono governati dalla Direttiva Macchine”;

- modifiche al campo di applicazione e alle definizioni di “macchina”. La nuova definizione “esprime meglio l’idea di impianto, che deve essere conforme quanto le parti che lo compongono”;

- modifiche alle definizioni di “componente di sicurezza”: anche in questo caso la definizione è più “precisa e chiara rispetto alla direttiva 98/37/CE”;

- la definizione di “quasi macchine”: “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata”. “Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”;

- l’allegato IV: “l’elenco delle macchine che la Commissione ritiene essere le più pericolose è stato oggetto di diverse modifiche redazionali, destinate a rendere più univoca l’individuazione di queste rispetto alle altre. Entrano a far parte dell’Allegato IV gli apparecchi portatili a carica esplosiva, tipo le cosiddette pistole spara chiodi, mentre risultano eliminate dall’elenco le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici ed i blocchi logici per comando di avviamento a due mani”;

- procedure per la valutazione della conformità: la direttiva a) “elimina il semplice deposito del Fascicolo Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica”; b) elimina il ricorso all’ esame del Fascicolo Tecnico da parte di un organismo notificato, conservando, però, la possibilità per il fabbricante di un processo di fabbricazione documentato e controllato internamente”; c) “introduce , quale alternativa per il fabbricante, la garanzia di qualità completa, tramite la quale il medesimo istituisce nella propria azienda un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le prove. Detto sistema di qualità viene sottoposto a sorveglianza da parte di un organismo notificato”.

Tralasciando le ulteriori modifiche in merito a salvaguardia dei posti di comando e istruzioni per l’uso, l’autore ricorda che riguardo ai Requisiti essenziali di sicurezza, elencati nell’Allegato I, “il progetto della nuova Direttiva Macchine ricalca abbastanza da vicino quelli dell’attuale Direttiva 98/37/CE”.
Tuttavia riguardo a questo tema si evidenziano le seguenti novità:
- arresto operativo: “se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta”;
- rumori e vibrazioni: “è stato aggiunto il concetto che il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili; inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica emessa dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessario quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A)”;
- tre "nuovi" RES al punto 1: “in parte già contenuti in altri punti della vecchia direttiva”.
 

Pagina web di Necsi srl per visualizzare, previa registrazione gratuita, gli atti dell’incontro tecnico “Sicurezza macchine: scusa ma non era marcata CE?”



Tiziano Menduto
 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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