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Anno 11 - numero 2275 di giovedì 05 novembre 2009
Differenze sostanziali tra vecchia e nuova direttiva macchine Disponibile in rete un documento che affronta il tema del passaggio dalla direttiva 98/37/CE alla nuova direttiva 2006/42/CE. Indicazioni sull’entrata in vigore della nuova normativa e sulle principali innovazioni e modifiche nella sicurezza macchine.
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Il 16 settembre 2009 si è tenuto a Creazzo (VI) un incontro tecnico dal titolo
“Sicurezza
macchine: scusa ma non era marcata CE?” di cui sono stati pubblicati
recentemente gli atti che è possibile visionare in rete, previa registrazione
gratuita, sul sito di NECSI srl.
In un precedente
articolo abbiamo presentato l’intervento dell’ing. Marino Zalunardo che
affrontava le principali novità del D.Lgs.
81/2008 in tema di attrezzature di lavoro e le direttive
europee applicabili alle macchine.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Nell’intervento dell’ing. Adriano Favero (TÜV Italia), dal titolo “La direttiva macchine da 98/37/CE a
2006/42/CE” si affrontano invece diversi temi inerenti la nuova
direttiva macchine.
Ad esempio, quando entra in vigore la
nuova direttiva?
Secondo quanto indicato “gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 29 giugno 2008”. Mentre “applicano le
suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009”.
Quindi fino al 29 dicembre 2009:
- “si può applicare solo la
98/37/CE;
- non si può applicare solo la
2006/42/CE;
- si può applicare la 98/37/CE e la
2006/42/CE”.
Veniamo ad alcune delle principali
innovazioni e modifiche rispetto alla Direttiva 98/37/CE:
- modifiche alla Direttiva ascensori:
“la nuova
Direttiva Macchine comprende anche un articolo specifico” destinato a
“introdurre modifiche di allineamento per la Direttiva 95/16/CE, concernente
gli ascensori”. Ad esempio “una categoria di prodotti, gli apparecchi di
sollevamento che non si spostano lungo guide rigide, uscirà dal campo
d’applicazione della Direttiva Ascensori ed entrerà in quello della Macchine” e
“gli apparecchi di sollevamento con velocità di spostamento non superiore a
0,15 m/s sono esclusi dalla Direttiva Ascensori (Es. piattaforme elevatrici) e ricadono nella
Direttiva Macchine”;
- il confine con la Direttiva Bassa
Tensione: questo confine ora è chiarito. “La distinzione non verrà più
fatta sulla base del ‘rischio principale’. La nuova
Direttiva Macchine elenca 6 categorie di macchine
elettriche soggette alla Direttiva Bassa Tensione - per altre macchine
elettriche, gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione si
applicano per i rischi elettrici, ma gli obblighi riguardanti le dichiarazioni
di conformità e la messa sul mercato sono governati dalla Direttiva
Macchine”;
- modifiche al campo di applicazione e
alle definizioni di “macchina”. La nuova definizione “esprime meglio l’idea
di impianto, che deve essere conforme quanto le parti che lo compongono”;
- modifiche alle definizioni di “componente
di sicurezza”: anche in questo caso la definizione è più “precisa e chiara
rispetto alla direttiva 98/37/CE”;
- la definizione di “quasi macchine”:
“insiemi che costituiscono quasi una macchina,
ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben
determinata”. “Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o
apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva”;
- l’allegato IV: “l’elenco delle
macchine che la Commissione ritiene essere le più pericolose è stato oggetto di
diverse modifiche redazionali, destinate a rendere più univoca l’individuazione
di queste rispetto alle altre. Entrano a far parte dell’Allegato IV gli apparecchi portatili a carica esplosiva,
tipo le cosiddette pistole spara chiodi, mentre risultano eliminate dall’elenco
le macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici ed i blocchi logici
per comando di avviamento a due mani”;
- procedure per la valutazione della
conformità: la direttiva a) “elimina il semplice deposito del Fascicolo
Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica”; b)
elimina il ricorso all’ esame del Fascicolo Tecnico da parte di un organismo
notificato, conservando, però, la possibilità per il fabbricante di un processo
di fabbricazione documentato e controllato internamente”; c) “introduce , quale
alternativa per il fabbricante, la garanzia di qualità completa, tramite la
quale il medesimo istituisce nella propria azienda un sistema di qualità
approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e le
prove. Detto sistema di qualità viene sottoposto a sorveglianza
da parte di un organismo notificato”.
Tralasciando le ulteriori modifiche
in merito a salvaguardia dei posti di comando e istruzioni per l’uso, l’autore ricorda
che riguardo ai Requisiti essenziali di
sicurezza, elencati nell’Allegato I, “il progetto della nuova Direttiva
Macchine ricalca abbastanza da vicino quelli dell’attuale Direttiva
98/37/CE”.
Tuttavia riguardo a questo tema si evidenziano le seguenti novità:
- arresto operativo: “se, per motivi operativi, è necessario un comando di
arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di
arresto deve essere monitorata e mantenuta”;
- rumori
e vibrazioni: “è stato aggiunto il concetto che il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in
riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili; inoltre la
dichiarazione sulla potenza acustica emessa dalla macchina (da riportare sulle
istruzioni) è necessario quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A)”;
- tre "nuovi" RES
al punto 1: “in parte già contenuti in altri punti della vecchia direttiva”.
Pagina web di Necsi srl
per visualizzare, previa registrazione gratuita, gli atti dell’incontro tecnico
“Sicurezza macchine: scusa ma non era marcata CE?”
Tiziano Menduto
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