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Anno 11 - numero 2178 di venerdì 29 maggio 2009
Costi della sicurezza: i prezzari delle regioni Alcune regioni hanno reso disponibili on line diversi prezzari utili a stimare i costi della sicurezza in modo completo ed analitico secondo il d.lgs. 81/08 e tutte le normative vigenti in materia: uno strumento indispensabile in caso di appalti.
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L’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008, in coerenza con alcune normative precedenti, stabilisce diverse misure per la programmazione della sicurezza riguardo ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione: tra queste l’ indicazione del costo della sicurezza.
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Articolo 26, comma 5:
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
Secondo quanto indicato nell’articolo nei singoli contratti devono dunque essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi relativi a rischi da eventuali " interferenze".
Ma esistono dei prezzari dedicati ai costi di sicurezza che possano aiutare a redigere la stima dei costi in modo completo ed analitico, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e normative (ad esempio in modo “analitico per voci singole, a corpo o a misura”, come prescritto dall’art. 7 del Decreto 222/2003)?
La risposta è positiva e vi proponiamo una breve raccolta, assolutamente non esaustiva, di prezzari pubblicati da alcune amministrazioni.
Ricordiamo inoltre che vi sono anche Regioni che hanno pubblicato specifiche leggi sui costi della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Veniamo ai prezzari:
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