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Anno 12 - numero 2332 di giovedì 11 febbraio 2010
Appalti: il significato di beni e servizi essenziali Chiarimenti circa l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, obblighi connessi ai contratti d’appalto: cosa si intende per “beni e servizi essenziali”? A cura di R. Dubini.
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Presentiamo un chiarimento, a cura dell’avv. Rolando Dubini, circa il
significato di “beni e servizi essenziali” in riferimento al comma 5 dell’articolo
26 del D.Lgs.
81/08 e in materia di indicazione dei costi della sicurezza derivanti da
interferenze.
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Articolo 26 - Obblighi connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
[...]
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,
anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice
civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi
dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli
propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono
soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale. [...]
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Il significato di “beni e servizi
essenziali”
Il riferimento normativo più pertinente è contenuto nella Legge 12 giugno
1990, n. 146, modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83,
recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge" (G.U. 14 giugno 1990, n. 137 e nella G.U. 11 aprile 2000 n. 85).
In particolare l'Art. 1:
"1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro,
anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di
circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla
libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al
comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da
seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro
contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi
e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili
ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e
della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio
storico-artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e
nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni
di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione
della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della
libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di
vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti
pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei,
aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli
emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al
soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona
costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi
anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare
riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili
nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento
degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con
particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
I beni essenziali sono quelli erogati dai soggetti che gestiscono i servizi
essenziali,e dunque l'energia elettrica,
il gas metano, il gpl, l'acqua ecc. e
non " tutte le tipologie di beni e servizi che costituiscono uno strumento
indispensabile allo svolgimento di un dato lavoro", come da taluno
sostenuto in modo tendente ad eludere l'obbligo di legge.
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