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Sicurezza chimica: un promemoria per il regolamento CLP

Sicurezza chimica: un promemoria per il regolamento CLP
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

18/01/2016

Un documento dell’Agenzia Europea ECHA si sofferma sui compiti richiesti dal Regolamento CLP. Come si effettua la classificazione? Come si effettua l'etichettatura? Come si effettua l'imballaggio e la notifica nell'inventario C&L?

Helsinki, 18 Gen –  Attraverso i materiali e i documenti pubblicati in questi anni dall' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ci siamo soffermati più volte sui compiti dei vari attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico ( fabbricanti, importatori, rappresentanti, ...) in relazione a quanto richiesto dal Regolamento n. 1907/2006 (Regolamento REACH).
Tuttavia l’Agenzia europea ha elaborato nel 2015 anche una breve pubblicazione riassuntiva, per le  piccole e medie imprese, dove vengono presentati e chiariti ruoli e obblighi delle aziende anche in relazione a due altri importanti regolamenti: 
- il Regolamento CLP relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele -  regolamento (CE) n. 1272/2008
- il Regolamento BPR sui biocidi - regolamento n. 528/2012.
 
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Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

Ricordando che conoscere i potenziali danni di una sostanza chimica è il punto di partenza per una corretta gestione dei rischi, attraverso la pubblicazione “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI” possiamo ricordare alcune caratteristiche del Regolamento CLP.
 
Il documento ricorda infatti che tutte le sostanze e miscele sono soggette a classificazione e che “le sostanze pericolose, prima di poter essere immesse sul mercato, devono essere etichettate e imballate a norma del CLP” e “indipendentemente dai quantitativi forniti o utilizzati”.
Inoltre il regolamento CLP “si applica anche alle miscele e alle sostanze pericolose utilizzate nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo o come sostanze intermedie nel processo di produzione quando sono importate o fornite a terzi”.
 
Vediamo alcuni compiti degli attori della catena di approvvigionamento di un prodotto chimico.
 
I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze e miscele devono:
- “classificare sia le sostanze sia le miscele nel rispetto dei criteri stabiliti dal CLP;
- applicare le prescrizioni in materia di imballaggio ed etichettatura relative ai prodotti chimici pericolosi”.
E per essere conformi al CLP, “i fabbricanti e gli importatori di sostanze e miscele devono presentare all'ECHA una notifica della classificazione ed etichettatura per ciascuna sostanza che risponde ai criteri per essere classificata come pericolosa e viene immessa sul mercato in quanto tale o in quanto componente di una miscela. Tale notifica è prescritta anche per ciascuna sostanza che deve essere registrata a norma del REACH. Se la sostanza è già stata registrata ai sensi del REACH, è considerata notificata ai fini del CLP”.
I produttori di articoli e gli importatori sono “soggetti agli obblighi previsti dal CLP solo per articoli specifici, quali gli articoli esplosivi (come descritto nel punto 2.1 dell'allegato I al CLP)”.
I distributori devono “garantire che le sostanze e miscele immagazzinate e vendute siano etichettate e imballate secondo i requisiti previsti dal CLP prima di immetterle sul mercato”.
 
Senza dimenticare che prima di immettere sostanze chimiche o miscele sul mercato, le imprese devono:
- “determinare i possibili pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e classificarli secondo i criteri stabiliti dal CLP;
- etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose secondo il sistema standardizzato stabilito dal CLP in modo che i lavoratori e i consumatori siano a conoscenza dei relativi effetti prima di manipolare le sostanze”.
 
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Ma come si effettua la classificazione?
 
Il documento ricorda che sono previstidue obblighi:
- “classificazione armonizzata (secondo l'allegato VI al CLP). Tale classificazione è stata concordata a livello di UE ed è giuridicamente vincolante per tutti i fornitori delle rispettive sostanze immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di miscele. Questo tipo di classificazione si applica generalmente alle sostanze più pericolose come le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione oppure i sensibilizzatori delle vie respiratorie. I principi attivi contenuti nei biocidi e nei prodotti fitosanitari generalmente dispongono di una classificazione armonizzata. La classificazione armonizzata garantisce parità di condizioni a tutte le imprese presenti sul mercato dell'UE”;
- l'autoclassificazione (di cui all'allegato I al CLP) che “si applica sia alle sostanze sia alle miscele. L'autoclassificazione è prevista per le sostanze per cui non è disponibile una classificazione armonizzata relativa alla classe di pericolo in questione. Se una miscela contiene una sostanza con una classificazione armonizzata, questi dati devono essere presi in considerazione per la classificazione della miscela”.
Queste le fasi per poter stabilire la classificazione: identificare tutti i dati disponibili relativi alle sostanze e alle miscele; esaminare l'attendibilità delle informazioni acquisite; valutare le informazioni confrontandole con i criteri di classificazione; decidere la classificazione; riesaminare la classificazione qualora si rendano disponibili nuove informazioni.
 
E come si effettua l'etichettatura?
 
Il Regolamento CLP – segnala il documento ECHA – “definisce il contenuto di un'etichetta di pericolo e l'organizzazione dei vari elementi che figurano al suo interno (articolo 17 del CLP). L'articolo 31 del regolamento CLP definisce le disposizioni generali per l'apposizione delle etichette”. Si ricorda che un'etichetta di pericolo è “costituita da simboli specifici (noti come ‘pittogrammi’) e avvertenze”; e nell'ambito del CLP, “i pittogrammi sono stati rielaborati con una nuova forma”, mentre “nuove avvertenze, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e informazioni supplementari hanno sostituito le precedenti indicazioni di pericolo nonché le frasi di sicurezza e di rischio al fine di aiutare i lavoratori e i consumatori a comprendere i pericoli e i potenziali rischi causati dai prodotti chimici prima dell'uso”.
Nella pubblicazione, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportati alcuni esempi grafici e testuali delle prescrizioni relative all'etichetta di pericolo.
 
Il regolamento CLP stabilisce inoltre prescrizioni speciali per l'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
Come si effettua l'imballaggio?
 
L'imballaggio di prodotti contenenti miscele o sostanze pericolose “deve essere concepito e realizzato in modo da impedire che il contenuto fuoriesca e che i materiali utilizzati deteriorino il contenuto. Il disegno dell'imballaggio non deve attirare la curiosità dei bambini né indurre i consumatori in errore. Per esempio, tutti i prodotti per la pulizia della casa, i detergenti e altri prodotti per piscine domestiche, pesticidi e prodotti per il giardinaggio non devono avere una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari o mangimi, medicinali o cosmetici”.
 
Infine con riferimento all’articolo 40 del Regolamento - ogni fabbricante o importatore, o gruppo di fabbricanti o importatori (‘il notificante’), che immette sul mercato una sostanza di cui all'articolo 39 notifica all'agenzia le informazioni (...), affinché siano incluse nell'inventario di cui all'articolo 42 – nel documento vengono fornite alcune informazioni relative alla notifica.
 
Come si effettua la notifica nell'inventario C&L (classificazione ed etichettatura)?
 
Si ricorda che la procedura “è semplice e gratuita. Le imprese presentano all'ECHA le informazioni richieste in materia di classificazione ed etichettatura (C&L)”, come riportate al già citato articolo 40 del Regolamento CLP.
E “a tal fine possono avvalersi di uno strumento online progettato per guidarle per tutto il processo. Le miscele in quanto tali non devono essere notificate, tuttavia la loro immissione sul mercato è illegale se non sono state notificate dai rispettivi fabbricanti o importatori tutte le sostanze pericolose in esse contenute. La notifica deve avvenire entro un mese dall'immissione sul mercato dell'UE della sostanza pericolosa in quanto tale o in quanto componente di una miscela. Per gli importatori il periodo di un mese è calcolato a partire dal giorno in cui il prodotto viene fisicamente introdotto nel territorio doganale dell'UE. Le informazioni per le quali non è stata richiesta la riservatezza vengono pubblicate dall'ECHA nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature”.
 
 
 
 
Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
 
 
RTM
 
 

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