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Se
nei luoghi di lavoro le eventuali misure preventive pianificate e attuate per
la gestione del rischio stress (pianificate perché in fase di valutazione
preliminare è emersa la presenza di rischi stress lavoro-correlati) non
registrano gli esiti migliorativi attesi e si dimostrano inefficaci, diventa obbligatorio effettuare una valutazione approfondita o valutazione di secondo livello.
Riguardo
a questa valutazione il documento del Coordinamento tecnico interregionale
riporta, con un linguaggio semplice e attraverso una struttura a domande e
risposte, utili informazioni per le aziende.
Intanto
lo scopo della valutazione approfondita è “quello di meglio definire ed
individuare, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, le azioni correttive,
poiché quelle già intraprese dopo la fase preliminare non sono state efficaci.
E’ opportuno che lo strumento scelto possieda dimensioni in grado di studiare
le criticità emerse nella fase preliminare”.
In
questo caso i dati risultanti dalla valutazione preliminare devono essere
“integrati con quelli relativi alla percezione soggettiva dei lavoratori. La
definizione e la quantificazione del rischio consentirà ai responsabili
aziendali di definire, in collaborazione con i lavoratori o loro rappresentanti
la possibilità di attuare ulteriori interventi migliorativi per le condizioni
lavorative individuate come stressogene”.
Ricordando
che l’obbligatorietà della
valutazione
approfondita va riservata “a quei gruppi omogenei/partizioni organizzative
dell’azienda ove sono emersi elementi di rischio e per i quali le misure
correttive attuate si sono rilevate inefficaci”.
In
ogni caso il confronto dei risultati dei metodi osservazionali con la rilevazione
della percezione soggettiva dei lavoratori porta sempre ad una più accurata
valutazione dello stress lavoro-correlato. In questo senso la valutazione di
secondo livello si può considerare opportuna in ogni circostanza – specialmente
con le aziende di maggiori dimensioni – anche quando non risulta obbligatoria.
Ad
esempio è indicata anche se non
obbligatoria:
-
“quando vi è incertezza sul livello di rischio da attribuire nella valutazione
preliminare;
-
in caso di forte disaccordo all’interno del team di valutazione;
-
quando vi è incertezza nella verifica dell’efficacia delle misure correttive
adottate”.
Si
sottolinea poi che gli strumenti per l’analisi della
percezione
soggettiva dei lavoratori nella seconda fase di valutazione devono prendere
in esame “tutti i fattori/indicatori considerati nella fase preliminare, con
particolare attenzione a quelli che hanno manifestato criticità tali da
richiedere interventi correttivi”.
Sono
diversi gli strumenti a disposizione per
la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori (focus group,
questionari e interviste semi-strutturate): la scelta dello strumento “deve
basarsi su una valutazione della sua utilità effettiva nella ricerca delle
soluzioni/misure correttive”.
Riportiamo
alcune delle definizioni e indicazioni su questi strumenti tratti dal documento
in esame.
Focus group:
-
“è una tecnica che serve a raccogliere, in un gruppo ristretto, informazioni su
temi multidimensionali e complessi (nel nostro caso, gli aspetti stressanti del
lavoro)” ed è “diretto da un conduttore/moderatore che guida e anima la
discussione del gruppo; è generalmente presente anche un assistente/osservatore
che prepara il setting e rileva le dinamiche interne a quel gruppo”;
-
i partecipanti al gruppo devono essere almeno 6-7 unità, per favorire le
dinamiche, e non devono superare il numero di 12-13. Il confronto diretto con i
lavoratori “permette di mettere in evidenza non solo elementi di criticità, ma
anche di acquisire suggerimenti per le misure di miglioramento”;
-
il criterio di giudizio della bontà dell’osservazione “è riconducibile al
consenso presente fra i partecipanti; l’interazione che è l’elemento che
caratterizza tutte le tecniche di gruppo, aiuta ad approfondire e scandagliare
in profondità gli argomenti trattati proprio grazie al feedback su cui si basa,
generando come output un giudizio e delle indicazioni frutto di negoziazione e
mediazione: quindi validato. Tutto ciò assume particolare rilievo nella valutazione
perché si chiarisce che lo strumento dei focus group non ha più soltanto
valenza conoscitiva, ma può divenire a pieno titolo una tecnica a servizio
della decisione”;
-
lo strumento dei
focus
group, “versatile e spesso consigliabile per la sua capacità di essere
flessibile ed informativo”, si può adattare ad un vasto ventaglio di
possibilità. Se generalmente si pensa “che sia preferibile il suo utilizzo
nelle piccole e medie imprese dove è possibile in alcune sessioni coinvolgere
tutti gli operatori (o comunque un numero adeguato)”, questo strumento “può
essere adattato anche in aziende più grandi”.
Questionari:
-
“devono essere di documentata validità e supportati da una teoria condivisa a
livello internazionale”;
-
i questionari, che devono indagare “l’organizzazione del lavoro percepita e il
benessere/malessere dei lavoratori”, a volte si occupano di “un numero di
‘dimensioni’ che non sembrano sufficienti per soddisfare la normativa vigente,
la quale richiede la valutazione dell’impresa al fine di evidenziare gli
aspetti che necessitano di interventi migliorativi. E’ fondamentale che le
dimensioni indagate siano in grado di coprire le criticità emerse nella
valutazione preliminare”;
-
l’applicazione dei questionari non deve essere effettuata
“meccanicisticamente”. La mancanza di un “intervento precedente di
informazione, partecipazione e collaborazione dei lavoratori e rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza può inficiare la validità del processo
valutativo”;
-
la raccolta dei questionari “dovrebbe prevedere: un’informativa iniziale ai
lavoratori sullo scopo e le modalità di raccolta dei questionari; una
somministrazione del questionario con compilazione supportata, evitando
comunque la distribuzione e la somministrazione dei questionari ai lavoratori
senza informativa; la raccolta di questionari anonimi od almeno in cui sia
garantita la privacy in merito al trattamento dei dati sensibili; la non
discriminazione dei lavoratori (ad esempio gli stranieri, per problemi
linguistici); la produzione di un report finale con dati anonimi collettivi; la
discussione del report con i gruppi interessati e gli RLS”.
Interviste
semi-strutturate:
-
rappresentano una “variazione rispetto alla intervista classica, nella quale si
seguono in modo rigido e preciso le domande (‘domande chiuse’) stabilite prima
dall’intervistatore. Nella intervista semi-strutturata varia il grado di
direttività: l’intervistatore stabilisce un lista di base di domande da fare
all’intervistato, in modo da raccogliere comunque informazioni sui temi
considerati rilevanti. Su questa traccia, l’intervistatore favorisce una
partecipazione più attiva dell’intervistato, che potrà approfondire meglio il
tema fornendo una gamma di informazioni più ampia”;
-
è una modalità che facilita “l’espressione di tematiche che altrimenti
rimarrebbero nascoste, per possibili “resistenze” e paure dell’intervistato e
consente di verificare l’organizzazione reale con maggiore coerenza (es. se le
procedure vengono rispettate, se la formazione è ritenuta utile…) e di
raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle possibili soluzioni”.
Per
la
scelta dello strumento da
utilizzare nella valutazione di secondo livello, il Coordinamento tecnico
interregionale rimanda alla lettura del documento “
Valutazione
e gestione del rischio da stress lavoro-correlato”, prodotto da INAIL/ex
Ispesl, e alla selezione degli strumenti e alle indicazioni sul loro uso
tabella presentata dal Network dell’ISPESL per la prevenzione del disagio
psicosociale (ISPESL, 2010).
Riportiamo
per concludere la risposta ad un’ultima domanda: quali sono i tempi per la verifica e l’aggiornamento della valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato?
Intanto
nel caso in cui “la
valutazione
preliminare del rischio stress identifichi un rischio non rilevante, la
valutazione è conclusa e il risultato con tutti i documenti di riferimento
vanno riportati nel DVR. Il piano di monitoraggio con riapplicazione dello
strumento per la valutazione preliminare dovrà essere
ripetuto periodicamente (indicativamente ogni 2 anni) o,
tempestivamente, nei casi previsti dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 (in
particolare per il rischio specifico, in caso di significativi cambiamenti
dell’assetto organizzativo dell’azienda o in relazione a segnalazioni del
medico competente)”.
Nel
caso invece “in cui la valutazione preliminare identifichi una condizione di
rischio medio o alto andranno pianificate tutte le azioni correttive
corrispondenti e la loro verifica di efficacia. Il piano di monitoraggio segue
i criteri della verifica di efficacia
delle azioni correttive”. Nello specifico è “raccomandabile procedere alla
verifica di efficacia entro un anno dalla attivazione, anche quando la
complessità delle azioni correttive richiede tempi più lunghi”.
Tiziano
Menduto
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