Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

La tutela della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto

 La tutela della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Differenze di genere, età, cultura

13/11/2013

Una guida presenta i vari aspetti correlati alla tutela della salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le mansioni a rischio, il lavoro notturno, le procedure per l’astensione anticipata dal lavoro e la valutazione dei rischi.

La tutela della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto

Una guida presenta i vari aspetti correlati alla tutela della salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le mansioni a rischio, il lavoro notturno, le procedure per l’astensione anticipata dal lavoro e la valutazione dei rischi.

 
Roma, 13 Nov – La gravidanza e la maternità sono normalmente due periodi delicati nella vita di una donna. Lo sono tuttavia ancor più se l’attività lavorativa può costituire per la lavoratrice in gravidanza e dopo il parto una condizione di rischio per la propria salute o quella del bambino.
 
A questo proposito è importante che le lavoratrici conoscano il D.Lgs. n. 151/2001 - “Testo unico a tutela della maternità e paternità” – una normativa che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità, prevedendo anche misure preventive e protettive per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto.
 
Per far conoscere la normativa, le mansioni a rischio, le misure di prevenzione, le procedure per l’eventuale allontanamento dal lavoro e le disposizioni relative ai congedi parentali, la Segreteria Nazionale UILTUCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) e il Patronato ITAL UIL hanno realizzato la guida pratica "La salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le tutele per i genitori lavoratori".


Pubblicità
Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Modelli di documenti - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Stress lavoro - modello di documenti, kit e linee guida sulla sicurezza
 
 
Nel documento si ricorda che il “Testo unico a tutela della maternità e paternità” prevede il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro (congedo di maternità):
- “nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- nei 3 mesi successivi al parto”.
Inoltre norme specifiche riguardano:
- “la valutazione dei rischi;
- la proibizione di adibire la lavoratrice a lavori ‘vietati’;
- il divieto di lavoro notturno;
- l’astensione anticipata del congedo di maternità, nel caso di gravi complicanze della gestazione o quando vi siano condizioni di lavoro a rischio e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”.
E la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici “si applica in particolare durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche nel caso di adozione o affidamento”. È dunque importante che la lavoratrice “informi, con la presentazione del certificato medico di gravidanza, il datore di lavoro del proprio stato. Con la consegna del certificato, scattano sia le tutele contro il licenziamento (salvo i casi di contratto a tempo determinato che prevedono una naturale scadenza del contratto) che l’obbligo per il datore di lavoro di attuare subito le misure di prevenzione e protezione”.
 
Riguardo alla valutazione dei rischi - al di là del divieto di adibire le lavoratrici a lavori “vietati” - il datore di lavoro deve valutare i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, con particolare attenzione, ad esempio, ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici.
 
Riportiamo alcune indicazioni relative alla valutazione dei rischi presenti nella guida:
- “effettuata la valutazione dei rischi il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle lavoratrici e ai loro rappresentanti per la sicurezza (RLS) i risultati della valutazione e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Tra i rischi da valutare vi sono anche quelli legati allo stress lavorativo;
- l’informazione e le misure di prevenzione e protezione sono particolarmente importanti nei primi mesi di gravidanza, periodo nel quale possono essere maggiori i possibili danni al nascituro;
 - se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro modifica temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro, oppure, nella impossibilità, e in ogni caso in presenza di lavori vietati, sposta la lavoratrice ad altra mansione, informando la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL);
- la lavoratrice, nel caso sia adibita a mansioni inferiori, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in precedenza nonché la qualifica originaria;
 - se lo spostamento ad altra mansione non è possibile, il datore di lavoro informa la DPL, che dispone l’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di tutela previsto”.
 
Veniamo ai lavori vietati in gravidanza.
 
Durante il periodo di gravidanza e “per un determinato periodo dopo il parto che può arrivare fino a sette mesi, il datore di lavoro non deve adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Costituiscono fattori di rischio:
- lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante e scomoda (es. commesse, addette alla ristorazione, ecc); 
- lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di cadute;
- movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi (es. lavori di magazzinaggio);
- lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esiga sforzo;
- uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
- lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria (es. rumore, agenti chimici, ecc.);
- lavori a bordo di qualsiasi mezzo di comunicazione in moto (compresi aerei, treni, navi e pullman);
- lavori che espongono a temperature troppo basse (es. magazzini frigoriferi) o troppo alte (lavori ai forni, di stiratura, ecc.);
- lavoro notturno”.
 
Si segnala, inoltre che, secondo l’esperienza maturata dagli operatori del settore “i rischi per la gravidanza più diffusi sono: la prolungata stazione eretta, la posizione seduta per tempo eccessivo o posture incongrue (es. lavoro al videoterminale, registratori di cassa, ecc.); la movimentazione manuale dei carichi (lo spostamento manuale di oggetti di vario peso e dimensioni, con possibile insorgenza di lombalgie acute o croniche e flebopatie); l’esposizione a sostanze chimiche (es. impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute, ecc.); l’uso di scale; l’ esposizione a rumore ed altri”.
 
Il documento si sofferma poi sull’astensione anticipata/prolungata dopo il parto.
Infatti quando vi sono condizioni di lavoro a rischio o complicanze della gestazione, le norme prevedono il cambio di mansione e l’astensione anticipata/prolungata dal lavoro.
Ricordiamo a questo proposito che il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata successivamente all’elaborazione della guida), ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda l’interdizione anticipata dal lavoro.
 
Rimandando i lettori al documento originale, concludiamo con quanto indicato dalla normativa relativamente al lavoro notturno.
Innanzitutto vige il divieto assoluto di “adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino”.
Inoltre non sono obbligati a prestare lavoro notturno, su loro richiesta:
- “la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92 (tutela dell’handicap)”.
 
 
L’ indice del documento:
 
Premessa
 
Salute e sicurezza in gravidanza e dopo il parto
Obbligo della valutazione dei rischi
Rischi lavorativi in gravidanza. Lavori vietati
Astensione anticipata/prolungata dopo il parto
Nuove procedure
L’interdizione dal lavoro per rischi lavorativi
Trattamento economico
Assistenza sanitaria e controlli prenatali
Lavoro notturno
 
Maternità e Paternità - Congedi, Riposi e Permessi
Congedo di maternità e di paternità
Flessibilità del congedo di maternità
Interruzione gravidanza dopo il 180° giorno
Il congedo parentale (astensione facoltativa)
Riposi giornalieri per “allattamento”
Congedi per malattia del figlio
Adozioni e affidamenti (nazionali e internazionali)
Riposi e permessi per figli con handicap grave
 
Divieto di Licenziamento e Dimissioni
 
Appendice
Allegato A - Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7 (D.Lgs. n. 151/01)
Allegato B - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7 (D.Lgs. n. 151/01)
Allegato C - Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11 (D.Lgs. n. 151/01)
Riferimenti Legislativi
 
 
 
Segreteria Nazionale UILTUCS, Patronato ITAL UIL, " La salute e sicurezza della lavoratrice in gravidanza e dopo il parto. Le tutele per i genitori lavoratori", guida pratica (formato PDF, 1.02 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Michele maestri immagine like - likes: 0
24/10/2019 (12:09:32)
Ringrazio in anticipo per il vostro servizio vorrei chiedere com'è il trattamento retributivo della donna che è in gravidanza i 2 mesi prima e i tre mesi dopo come funziona grazie mille
Rispondi Autore: Alessandra immagine like - likes: 0
02/04/2020 (01:14:21)
Buonasera sono assistente di poltrona presso uno studio dentistico (lavoro a rischio chimico batteriologico e chimico) attualmente nel periodo di astensione dei tre mesi post nascita del mio bimbo. Il periodo scadrà il 18 aprile ed il mio datore di lavoro mi ha gia anticipato che da quel giorno intende fare partire la cassa integrazione in deroga prevista per i dipendenti. Vorrei sapere se si debba prima valutare l opzione del prolungamento della maternità fino al 7° mese visto la tipologia di lavoro ed il particolare periodo di allerta covid. Premetto che lo studio odontoiatrico è formalmente chiuso per divieto emergenziale.
Vorrei gentilmente avere un parere sui miei diritti e sui doveri del mio datore di lavoro che comunque riconosco come una persona sempre corretta e rispettosa delle leggi vigenti e della mia persona.
Grazie anticipatamente.
Rispondi Autore: Silvia Romano immagine like - likes: 0
20/11/2020 (16:04:42)
Salve vorrei alcune informazioni come fare per prendere il prolungamento di maternità fino al settimo mese di vita, visto anche i rischi per il mio lavoro ossia addetta alle pulizie dove non solo ci sono stati e continuano a esserci casi per il covid per lo più sono in contatto con prodotti chimici e aggiungo che in questo periodo sto anche allattando...vorrei sapere come e a chi deve essere fatta la domanda per la richiesta di questa domanda (prolungamento di maternità)..grazie aspetto una vostra risposta
Rispondi Autore: Piergiorgio Raiteri immagine like - likes: 0
16/07/2024 (17:48:49)
Salve vorrei chiedere se una dipendente con la qualifica di barista dopo i canonici tre mesi dal
parto puo' rivendicare il permesso di astensione dal lavoro che reputa a rischio.
Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

UNI/PdR 180:2026, il termometro della parità di genere nella PA

Salute e carriera delle donne nel pubblico impiego: rischi e opportunità

Rischi psicosociali e dimensione di genere nella sicurezza sul lavoro

Diversità Equità e Inclusione: la sicurezza è anche cultura!


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

14APR

PFAS e malformazioni congenite

10APR

Convegno SLAM: Sicurezza sul Lavoro e Interazioni con l’AMbiente

09APR

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/04/2026: Direttiva (Ue) 2026/470 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità – OMNIBUS I
14/04/2026: Imparare dagli errori – Le attività di pulizia, gli infortuni e le cadute – le schede di Infor.mo. 10507 e 18055
13/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 6 - Sentenza n. 38056 del 29 dicembre 2022 - Infortunio mortale durante i lavori di movimentazione di mobilio: elevatore installato in modo difforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso. Mancata formazione
13/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 15778 del 23 aprile 2025 - Braccio incastrato nell'ingranaggio rotante della macchina adibita allo stampo di materiale plastico. Assenza del manuale d'uso del macchinario e incompleta valutazione dei rischi.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Quando è entrato in vigore l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?


PREVENZIONE INCENDI

Crans Montana: riflessioni su prevenzione, rischi e cultura delle emergenze


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità