”, a cura dell’Ing. Nigri del Dipartimento Territoriale di Bari dell’Ispesl.
L’autore ricorda che l’obbligo di manutenere le macchine nei luoghi di lavoro è ribadito dal D. Lgs. 81/2008. Ad esempio al comma 4, lettera a) dell’articolo 71 è indicato:
In particolare la manutenzione di una
macchina necessita di adeguata pianificazione e la base di questa pianificazione è fornita dal “
manuale di uso e manutenzione”, un documento “indirizzato all’utente finale e a tecnici specializzati che fornisce le indicazioni necessarie per eseguire la corretta manutenzione della macchina”.
Ma veniamo alla
nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il punto 1.7.4 dell’Allegato I alla
direttiva 2006/42/CE prescrive che “ogni
macchina debba essere accompagnata da istruzioni per la manutenzione destinate a essere usate da personale specializzato” e al punto 1.7.4.2 si specifica che il manuale di uso e
manutenzione deve contenere istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di manutenzione.
La
nuova direttiva evidenzia il fatto che “
le macchine, quando sono oggetto di interventi di manutenzione, possono diventare fonte di pericolo anche se, per la loro realizzazione, sono stati rispettati tutti i RES” (Requisiti essenziali di sicurezza) delle direttive ad esse applicabili ed il
fabbricante deve “procedere a una corretta valutazione dei rischi che la macchina presenta anche nel corso di attività di manutenzione”: i risultati dovranno essere riportati nel
fascicolo tecnico (TCF).
Se il TCF contiene dunque le soluzioni del fabbricante per ridurre al minimo i rischi legati alle
attività di manutenzione della macchina, è auspicabile – continua l’autore – “che tali soluzioni siano trasferite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione della macchina sotto forma di liste di riscontro (check list) oppure di schede operative facilmente comprensibili per l’utente finale”.
Riguardo alla
manutenzione elettrica con l'entrata in vigore del Testo Unico e nel caso di “lavori elettrici sotto tensione”, è diventato obbligatorio
riconoscere l'idoneità dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica.
Se tuttavia il D.Lgs. 81/2008 richiede di attribuire una qualifica solo al personale destinato a eseguire “
lavori elettrici sotto tensione”, la “normativa tecnica, che il Testo Unico definisce pertinente, richiede invece che si attribuisca una qualifica anche al personale destinato a eseguire ‘lavori elettrici fuori tensione’”.
Riguardo ai lavori elettrici il primo riferimento è costituito dalla
norma CEI 11-48 – Esercizio degli impianti elettrici (2005), una norma che contiene le “regole fondamentali che devono essere rispettate nell’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a
rischi elettrici”.
Tuttavia “la pertinente normativa tecnica non può non essere identificata con la
norma CEI 11-27 (2005)” che fornisce alcune importanti definizioni e “prescrive che ‘ogni attività’ su
impianti o apparecchiature elettriche sia svolta da personale adeguatamente formato”.
In particolare questa norma “definisce i contenuti minimi dei percorsi formativi al termine dei quali si attribuiscono le
qualifiche alle persone destinate a eseguire lavori elettrici:
- persona esperta (PES);
- persona avvertita (PAV);
- persona idonea (PEI) a operare sulle apparecchiature elettriche”.
Vediamo alcune caratteristiche di questi operatori:
- “PAV e PES possono eseguire solo lavori elettrici fuori tensione;
- PAV si distingue da PES per l’incapacità ad affrontare in autonomia il lavoro elettrico;
- solo persone idonee (PEI) possono eseguire lavori elettrici sotto tensione”.
C’è infine da tenere conto anche della
norma CEI EN 60204-1 (2006) che si applica ai quadri elettrici delle
macchine: secondo la norma a questi quadri elettrici possono accedere “solo persone istruite in ambito elettrico (art. 3.53) e persone avvertite in ambito elettrico (art.
3.31)”.
L’intervento presenta anche un’utile tabella di confronto – che vi invitiamo a visionare - tra CEI 11-27 e CEI EN 60204-1 in merito alla qualificazione professionale richiesta alle persone autorizzate ad accedere ai
quadri elettrici delle macchine.
L’autore conclude il suo discorso dando indicazioni relative al
percorso formativo per l’attribuzione delle qualifiche previste dalla norma tecnica CEI 11-27, percorso che si basa su:
- “affiancamento a persone esperte, direttamente sul campo in ambito aziendale (training on job);
- corsi di formazione interni o esterni all'azienda”.
Inoltre gli “organismi esterni all'azienda, che tengono corsi di formazione in materia di sicurezza nei lavori elettrici, sono tenuti a rilasciare un attestato di regolare frequenza al corso, comprensivo della valutazione finale dei partecipanti”. E con riferimento a tale valutazione, il
datore di lavoro “può conferire una qualifica ai propri dipendenti, provvedendo a rilasciare un’attestazione di idoneità in forma scritta”.
“
La manutenzione elettrica delle macchine e la qualificazione degli addetti”, Francesco Paolo Nigri - ISPESL Dip. di Bari, intervento dal convegno “La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico” (formato PDF, 903 kB).
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