Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

D.Lgs. 231/2001: la responsabilità patrimoniale dell'ente

D.Lgs. 231/2001: la responsabilità patrimoniale dell'ente
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

02/08/2013

Soltanto l'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria: si rimarca l'autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente rispetto ai soggetti che hanno posto in essere i reati presupposto. Di Rolando Dubini.

Milano, 2 Ago – L'art. 27 del  D.Lgs. n. 231/2001 fissa alcuni principi fondamentali in merito al sistema dell'attribuzione di responsabilità in capo all'ente:
- precisa che soltanto l'ente “con il suo patrimonio o con il suo fondo comune” risponde dell'obbligazione “per il pagamento della sanzione pecuniaria”, rimarcando l'autonomia della responsabilità amministrativa dell'ente rispetto ai soggetti che hanno posto in essere i  reati presupposto.
 
Art. 27.
Responsabilità patrimoniale dell'ente
1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno
privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Tale disposizione esclude ogni possibile rivalsa nei confronti del patrimonio dei soci e degli associati anche nel caso in cui questi rispondano solidalmente e illimitatamente. Tutto questo in deroga alla disciplina comune, secondo la quale solo le società di capitali e le altre società con un'autonomia patrimoniale perfetta rispondono con il proprio patrimonio senza mai coinvolgere direttamente i singoli soci; cosa che invece accade normalmente per le società in nome collettivo o in accomandita semplice o ancora per gli enti privi di personalità giuridica, le fondazioni e le associazioni non riconosciute.
 
L'art. 27 del D.Lgs. n. 231/2001, tuttavia, pur esonerando nel proprio ambito applicativo  i soci illimitatamente responsabili dall'applicazione della sanzione pecuniaria, non li rende esenti da altre conseguenze patrimoniali derivanti dall'accertamento dei reati, come l'obbligo di risarcire il danno e la confisca del profitto.
Lo stesso art. 27 circoscrive in capo all'ente l'obbligazione per l'assolvimento della sanzione pecuniaria, ma non esclude in alcun modo che il patrimonio dell'ente continui ad essere garantito dai patrimoni personali di quei soggetti la cui responsabilità sussidiaria costituisce elemento essenziale dello statuto giuridico di determinati enti associativi.
 
Il secondo comma dell'articolo 27  assicura carattere di privilegio ai crediti derivanti da illecito amministrativo dipendente da reato. I crediti assistiti da privilegio sono i crediti dello Stato per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario, rispetto alle quali è previsto l'istituto del sequestro conservativo disciplinato dall'art. 54  D.Lgs. n. 231/2001.
 
Gli articoli del decreto 231 sopra richiamati, facendo esplicito riferimento alla disciplina del codice di rito (art. 2768 c.c. e art. 316, comma 4, c.p.p.), ribadiscono quella che è un'anomalia rispetto agli altri privilegi.
Infatti, presupposto della prelazione non è la nascita del credito ma l'autorizzazione e la successiva esecuzione del sequestro conservativo, nonché l'attualità del sequestro nel momento in cui interviene sentenza irrevocabile di condanna.
 
Codice civile - Art. 2768 - Crediti dipendenti da reato.
 
Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.
 
Codice di procedura penale - Capo I - Sequestro conservativo
 
Art. 316 - Presupposti ed effetti del provvedimento.
 
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
 
Dunque a differenza di quanto previsto dall'art. 2768 c.c., riportato sopra, l'art. 27 comma 2 non contempla il credito del danneggiato dal fatto illecito, non essendo previsto il sequestro conservativo per iniziativa di parte civile.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!